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Sentenza

Sentenza del 27/03/2015 n. 306 - Comm. Trib. Prov. Benevento

Tributi erariali indiretti - presupposto - contributo unificato - ricorso cumulativo - valore della lite tributaria.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato sostanzialmente respinto: ai fini del contributo unificato, il valore deve essere determinato separatamente per ciascun atto impositivo impugnato cumulativamente. La modifica dell'art. 14, comma 3-bis, del Testo unico sulle spese di giustizia è interpretata come finalizzata a impedire condotte elusive e a garantire parità di trattamento, non come misura diretta a comprimere il diritto di difesa del contribuente.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda il valore della lite ai fini del contributo unificato quando il ricorrente impugna cumulativamente più atti impositivi. Il ricorrente sosteneva, in sostanza, che il valore potesse essere determinato considerando complessivamente gli atti impugnati o applicando un unico contributo. La sentenza afferma invece che ogni atto impositivo deriva da un autonomo procedimento accertativo e conserva una propria autonomia processuale e di valore. La facoltà di riunire più impugnazioni in un unico ricorso non può determinare un risparmio sul contributo unificato, altrimenti si creerebbe una disparità di trattamento rispetto a chi propone ricorsi separati, in contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

Norme richiamate

  • Art. 3 della Costituzione

    La norma impedisce che la scelta processuale di proporre un unico ricorso cumulativo determini un trattamento più favorevole, quanto al contributo unificato, rispetto alla proposizione di ricorsi separati.

  • Art. 14, comma 3-bis, del Testo unico sulle spese di giustizia

    Nel caso di impugnazione cumulativa di più atti impositivi, ciascun atto mantiene la propria autonomia ai fini della determinazione del valore della lite e del contributo unificato.

  • Art. 1, comma 598, della legge n. 147/2013

    La modifica normativa è interpretata come volta a evitare fenomeni elusivi e disparità di trattamento derivanti dall'utilizzo del ricorso cumulativo, senza incidere ingiustificatamente sul diritto di difesa.

Massime di principio

  • Nel processo tributario ogni atto impositivo costituisce normalmente una controversia autonoma, anche se più atti vengono impugnati con un unico ricorso.
  • Per il contributo unificato il valore della lite deve essere calcolato separatamente per ciascun atto impugnato, senza sommare o unificare automaticamente le posizioni processuali.
  • La proposizione di un ricorso cumulativo è una facoltà processuale, ma non può comportare un risparmio di costi rispetto alla proposizione di ricorsi distinti.
  • Quando una norma processuale può incidere sui costi di accesso alla giustizia, va interpretata in modo da evitare disparità di trattamento e pratiche elusive, preservando al contempo il diritto di difesa.

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