Sentenza del 27/03/2015 n. 367 - Comm. Trib. Prov. La Spezia
ESECUZIONE - PREAVVISO DI FERMO - Art. 2953 c.c.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la possibilità di applicare il termine di prescrizione decennale previsto dall'art. 2953 c.c. ai crediti contenuti nelle cartelle esattoriali. La questione riguarda la natura della cartella: essa costituisce un atto amministrativo di riscossione e non una sentenza passata in giudicato. Pertanto, la notifica della cartella non trasforma il termine di prescrizione proprio del singolo tributo in un termine decennale.
La decisione
La prescrizione dei crediti vantati mediante cartella esattoriale deve essere determinata in base alla natura del credito sottostante. La cartella, non essendo un titolo giudiziale, non è soggetta automaticamente alla prescrizione decennale dell'art. 2953 c.c.; per i tributi soggetti a prescrizione quinquennale continua ad applicarsi tale termine, salvo che intervenga una sentenza passata in giudicato. In quest'ultimo caso soltanto il termine può convertirsi in decennale.
Norme richiamate
Art. 2953 del codice civile
In tutti gli altri casi in cui la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, il termine di prescrizione diviene di dieci anni quando sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato.
La conversione del termine di prescrizione in decennale opera solo quando il diritto sia stato accertato da una sentenza passata in giudicato; non si applica automaticamente alla cartella esattoriale.
Massime di principio
- La notifica di una cartella esattoriale non attribuisce di per sé natura giudiziale al credito e non comporta automaticamente l'applicazione della prescrizione decennale.
- Per verificare la prescrizione occorre individuare la natura del credito sottostante e applicare il termine previsto per quello specifico tributo o obbligazione.
- Il termine decennale può sostituire il termine più breve soltanto se il credito è stato riconosciuto da una sentenza passata in giudicato, non per effetto della sola iscrizione a ruolo o della cartella.
- Un preavviso di fermo amministrativo può essere contestato se il credito è prescritto, verificando la data di notifica della cartella e degli eventuali successivi atti interruttivi validamente notificati.
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