Sentenza n. 884/2026 - Catanzaro, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-diniego formatosi sull’istanza di accesso ai documenti relativi all’assegnazione a terzi di immobili e fondi derivanti da un contratto preliminare di compravendita
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, proprietario di un compendio immobiliare sito nel Comune di Rocca Imperiale, aveva stipulato con l’allora CORAP, oggi ARSAI, un contratto preliminare di compravendita, quale modulo alternativo all’espropriazione, per consentire all’ente di acquisire il bene e trasferirlo a terzi beneficiari per nuovi insediamenti produttivi. Poiché il pagamento del prezzo era collegato ai successivi trasferimenti ai terzi e il termine previsto per il completamento delle operazioni era scaduto, il ricorrente ha chiesto ad ARSAI l’accesso ai contratti preliminari e definitivi stipulati con gli assegnatari, agli elenchi nominativi, agli atti di frazionamento e ai titoli edilizi relativi alle particelle cedute. Formatosi il silenzio-diniego, ha dedotto la titolarità di un interesse diretto, concreto e attuale, nonché la necessità della documentazione per valutare l’attivazione di rimedi civilistici a tutela del proprio diritto di credito. ARSAI ha eccepito la carenza di interesse, la natura esplorativa dell’istanza e l’assenza di una posizione giuridica meritevole di tutela, sostenendo che non sarebbe ancora maturata la condizione per il pagamento del saldo del prezzo. La Regione Calabria ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Regione Calabria, ritenendola estranea alla vicenda, poiché ARSAI è un ente pubblico economico dotato di autonomia regolamentare, organizzativa, patrimoniale e contabile. Nel merito ha accolto il ricorso. Ha ritenuto sussistente il nesso tra i documenti richiesti e la posizione giuridica del ricorrente, individuata nel diritto di credito derivante dal contratto preliminare. I successivi contratti stipulati da ARSAI con i terzi assegnatari incidono direttamente sull’obbligazione dell’ente verso il ricorrente e la documentazione richiesta è quindi astrattamente necessaria per verificare la corretta esecuzione del rapporto. In materia di accesso difensivo, l’amministrazione e il giudice devono verificare l’astratta inerenza dei documenti alla posizione soggettiva e agli scopi difensivi indicati, senza anticipare il giudizio sulla fondatezza, ammissibilità o concreta utilità dell’eventuale azione principale. L’accesso non è escluso dalla natura privatistica degli atti, quando essi siano strumentalmente collegati ad attività di pubblico interesse svolta da un ente pubblico economico. L’istanza non è stata ritenuta esplorativa, perché riferita a documenti specifici riguardanti esclusivamente le particelle del ricorrente e non implicante attività di elaborazione dei dati da parte dell’amministrazione. ARSAI è stata condannata a esibire i documenti entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza e al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 2.000, oltre accessori e rimborso del contributo unificato. Le spese nei confronti della Regione sono state compensate.
Norme richiamate
artt. 22 ss. l. 241/1990
Il diritto di accesso è principio generale dell’attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l’imparzialità e la trasparenza.
Il diritto di accesso spetta a chi abbia un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento richiesto.
art. 24, comma 7, l. 241/1990
Deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici.
L’accesso difensivo richiede la verifica dell’astratta inerenza della documentazione alla posizione soggettiva e agli scopi difensivi dell’istante, senza valutare la fondatezza o l’ammissibilità dell’eventuale pretesa principale.
art. 116 c.p.a.
La controversia sul silenzio-diniego relativo a un’istanza di accesso è definita con il rito speciale in materia di accesso.
art. 53 d.P.R. 218/1978
La disposizione è richiamata quale base del modulo procedimentale alternativo all’espropriazione utilizzato per l’acquisizione degli immobili da parte dei consorzi industriali, finalizzata alla successiva cessione o locazione a beneficiari per insediamenti produttivi.
Massime di principio
- Nell’accesso difensivo, il requisito della necessità della documentazione deve essere verificato in termini di astratta inerenza dei documenti alla posizione giuridica dell’istante e agli scopi difensivi dichiarati, senza che l’amministrazione o il giudice dell’accesso possano anticipare il giudizio sulla fondatezza, proponibilità o ammissibilità dell’eventuale azione principale.
- Il diritto di accesso può essere esercitato anche nei confronti di atti di diritto privato formati da un ente pubblico economico, quando tali atti siano collegati da un nesso di strumentalità all’attività di pubblico interesse svolta dall’ente.
- Un’istanza di accesso non è esplorativa quando individua documenti specifici, riferiti a una vicenda determinata e a beni precisamente identificati, e non impone all’amministrazione attività di elaborazione o ricostruzione dei dati.
- La titolarità di un diritto di credito derivante da un contratto stipulato con un ente pubblico può fondare l’accesso difensivo alla documentazione relativa ai successivi rapporti negoziali dell’ente con terzi, quando questi rapporti incidano sull’adempimento dell’obbligazione verso il richiedente.
- La natura autonoma dell’ente pubblico economico comporta il difetto di legittimazione passiva dell’amministrazione regionale non direttamente coinvolta nella vicenda e priva di competenza sugli atti oggetto dell’istanza di accesso.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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