Circolare numero 148 del 14-10-2013
Si forniscono le istruzioni operative all’applicazione della convenzione stipulata tra l’INPS e AS.N.A.L.I. – Associazione Nazionale Autonoma Liberi Imprenditori, per la riscossione dei contributi sindacali su pensioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la convenzione sottoscritta il 2 agosto 2013 con AS.N.A.L.I., valida fino al 31 dicembre 2013, per la riscossione dei contributi sindacali mediante trattenuta sulle pensioni. Vengono indicati i soggetti legittimati a rilasciare la delega, le modalità di compilazione e presentazione, la decorrenza delle deleghe e delle revoche, la misura del contributo, i costi del servizio, l’esonero di responsabilità dell’INPS, il codice convenzione e le istruzioni contabili.
Convenzione INPS-AS.N.A.L.I. per la riscossione dei contributi sindacali sulle pensioni
Convenzione INPS-AS.N.A.L.I. per la riscossione dei contributi sindacali sulle pensioni
La circolare dà conto della convenzione sottoscritta il 2 agosto 2013 con AS.N.A.L.I. – Associazione Nazionale Autonoma Liberi Imprenditori, approvata con determinazione n. 126 del 7 giugno 2013, avente ad oggetto la riscossione dei contributi sindacali mediante trattenuta sulle pensioni. La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2013 e disciplina soggetti legittimati, modalità di rilascio della delega, decorrenza, revoca, misura del contributo, aspetti finanziari e contabili.
Soggetti che possono rilasciare la delega
Ai sensi dell’articolo 23 octies della legge n. 485/72, possono avvalersi del servizio i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e di ogni altro fondo obbligatorio di previdenza sostitutivo o integrativo gestito dall’INPS.
Resta esclusa l’applicazione della disciplina ai titolari di pensione sociale o assegno sociale, poiché la norma richiama espressamente pensioni derivanti da assicurazione obbligatoria.
Modalità di rilascio della delega
La delega deve essere resa sul testo predisposto dall’Istituto, nel quale sono indicati la misura del contributo e i consensi necessari per il trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. 196/03. Il modulo deve essere sottoscritto dal pensionato e controfirmato dal responsabile locale di AS.N.A.L.I.
Per la presentazione all’INPS è necessario che i nominativi dei rappresentanti e degli incaricati dell’organizzazione sindacale abilitati alla firma e alla consegna delle deleghe siano comunicati per iscritto alle strutture periferiche dell’Istituto, a cura della sede locale o degli uffici centrali dell’associazione.
Decorrenza delle deleghe
Le deleghe rilasciate da soggetti già titolari di pensione, presentate alla struttura territoriale INPS competente, producono effetto dal primo giorno del terzo mese successivo a quello di acquisizione. Lo stesso termine vale per le revoche.
Le deleghe devono essere accompagnate da un elenco in duplice copia; una copia viene restituita dalla sede INPS ad AS.N.A.L.I. con timbro e firma per ricevuta. L’elenco, insieme alla copia della delega, costituisce prova dell’avvenuta presentazione in caso di contestazione.
Revoca della delega
Qualora il pensionato abbia rilasciato più deleghe a organizzazioni sindacali diverse, è efficace ai fini della trattenuta la prima delega pervenuta all’INPS, salvo che una delega successiva sia accompagnata dalla revoca della precedente. In tale ipotesi, prevale la delega presentata successivamente.
Il rilascio di una nuova delega non comporta revoca implicita della precedente. Se la revoca è comunicata direttamente dal pensionato all’INPS, la struttura periferica la acquisisce e la revoca ha efficacia dal primo giorno del terzo mese successivo a quello di ricezione.
Misura del contributo sindacale
Il contributo è determinato in percentuale sull’importo lordo delle singole rate di pensione, compresa la tredicesima, con esclusione dei trattamenti di famiglia comunque denominati:
- 0,50% sugli importi entro la misura del trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti;
- 0,40% sulla quota eccedente il trattamento minimo e non superiore al doppio del trattamento minimo FPLD;
- 0,35% sulla quota eccedente il doppio del trattamento minimo FPLD.
Rapporti finanziari, spese ed esonero di responsabilità
Gli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 della convenzione regolano i rapporti finanziari e i relativi adempimenti, che sono gestiti a livello centrale tra la Direzione Generale e AS.N.A.L.I.
I costi del servizio, determinati sulla base della contabilità analitica 2011, sono indicati come segue:
- nuova delega su domanda di pensione: € 0,04;
- nuova delega su pensione esistente: € 0,74;
- revoca delega: € 0,74;
- variazione (revoca + acquisizione nuova delega): € 1,48;
- gestione delega: € 0,04.
L’articolo 9 stabilisce inoltre che AS.N.A.L.I. esonera l’INPS da ogni responsabilità nei rapporti tra il pensionato e l’organizzazione sindacale. In caso di controversie sulla validità o regolarità del rilascio della delega, l’associazione si impegna a ristorare l’Istituto per ogni eventuale effetto negativo conseguente.
Codice INPS e istruzioni contabili
Alla convenzione è attribuito il codice INPS L2. Per la rilevazione contabile delle trattenute sui contributi sindacali sono istituiti i conti:
- GPA25368, per i contributi trattenuti sulle pensioni pagate nell’anno in corso;
- GPA27368, per i contributi trattenuti sulle pensioni pagate negli anni precedenti.
I rapporti finanziari con l’organizzazione sindacale sono definiti direttamente dalla Direzione generale, come richiamato anche nell’allegato contabile.
Punti principali
Ambito della convenzione e soggetti interessati
La convenzione riguarda la trattenuta in pensione dei contributi sindacali dovuti dagli iscritti ad AS.N.A.L.I. ed è valida fino al 31 dicembre 2013. Possono rilasciare la delega i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e degli altri fondi obbligatori di previdenza, sostitutivi o integrativi, gestiti dall’INPS. Restano esclusi i titolari di pensione o assegno sociale.
Modalità di rilascio della delega
La delega deve essere compilata sul modello predisposto dall’Istituto, con indicazione della misura del contributo e delle autorizzazioni al trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. 196/03. Deve essere sottoscritta dal pensionato e controfirmata dal responsabile locale di AS.N.A.L.I. I nominativi dei rappresentanti e degli incaricati autorizzati a firmare e presentare le deleghe all’INPS devono essere comunicati per iscritto alle strutture periferiche dell’Istituto dalla sede locale o dagli uffici centrali dell’Organizzazione.
Decorrenza delle deleghe e modalità di trasmissione
Le deleghe già presentate da soggetti titolari di pensione e le relative revoche producono effetti dal primo giorno del terzo mese successivo a quello di acquisizione da parte della struttura territoriale INPS che ha in carico la pensione. Le deleghe devono essere controfirmate dal responsabile o incaricato abilitato e accompagnate da un elenco in duplice copia; una copia viene restituita dall’INPS ad AS.N.A.L.I. con timbro e firma per ricevuta. L’elenco, insieme alla copia della delega, costituisce prova dell’avvenuta presentazione in caso di contestazione.
Revoca della delega e concorso di più deleghe
Se il pensionato ha rilasciato più deleghe a diverse organizzazioni sindacali, è efficace, ai fini della trattenuta, la prima delega pervenuta all’INPS, salvo che la delega successiva sia accompagnata dalla revoca di quella precedente; in tal caso prevale la delega successiva. Il rilascio di una nuova delega non vale come revoca implicita della precedente. Se la revoca è comunicata direttamente dal pensionato all’INPS, la struttura periferica la acquisisce e questa ha efficacia dal primo giorno del terzo mese successivo a quello di arrivo.
Misura del contributo sindacale
Il contributo è calcolato sull’importo lordo delle singole rate di pensione, compresa la tredicesima, con esclusione degli assegni o trattamenti di famiglia comunque denominati. Le aliquote sono differenziate per scaglioni: 0,50% fino al trattamento minimo FPLD; 0,40% sulla parte eccedente il minimo e non superiore al doppio del minimo; 0,35% sulla parte eccedente il doppio del trattamento minimo FPLD.
Rapporti finanziari, costi ed esonero di responsabilità
I rapporti finanziari e gli adempimenti connessi sono disciplinati dagli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 della convenzione e sono gestiti a livello centrale tra la Direzione Generale e AS.N.A.L.I. I costi del servizio, determinati sulla base della contabilità analitica 2011, sono indicati per singola attività: nuova delega su domanda di pensione € 0,04; nuova delega su pensione esistente € 0,74; revoca delega € 0,74; variazione (revoca più acquisizione nuova delega) € 1,48; gestione delega € 0,04. Con l’articolo 9 AS.N.A.L.I. esonera l’INPS da ogni responsabilità nei rapporti tra pensionato e organizzazione sindacale e si obbliga a ristorare l’Istituto per eventuali effetti negativi derivanti da controversie sulla validità o regolarità della delega.
Codice convenzione e istruzioni contabili
Alla convenzione è assegnato il codice INPS L2. Ai fini contabili sono istituiti i conti GPA25368, per i contributi sindacali trattenuti sulle pensioni pagate nell’anno in corso, e GPA27368, per quelli trattenuti sulle pensioni pagate negli anni precedenti. I rapporti finanziari con l’Organizzazione sindacale sono definiti direttamente dalla Direzione generale.
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