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Messaggio

Messaggio numero 56 del 29-4-2003

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il messaggio chiarisce che gli arretrati 2002 dei dirigenti industriali vanno assoggettati a contribuzione nel mese di effettiva corresponsione, secondo le regole ordinarie INPS. Precisa inoltre che le indicazioni di altri messaggi del gennaio 2003 riguardano solo compensi variabili di dicembre 2002 pagati a gennaio 2003 o comunque corrisposti in ritardo per causa del datore di lavoro.

Trattamento previdenziale degli arretrati ai dirigenti industriali iscritti all’INPDAI

Trattamento previdenziale degli arretrati ai dirigenti industriali iscritti all’INPDAI

Il messaggio della Direzione Centrale delle Entrate Contributive chiarisce il regime previdenziale applicabile ai compensi arretrati corrisposti nel mese di aprile 2003 ai dirigenti industriali già iscritti all’INPDAI, in relazione al rinnovo dei CCNL Dirigenti industriali. Il documento serve a precisare il momento di assoggettamento a contribuzione di tali emolumenti e a distinguere questa fattispecie da altre ipotesi disciplinate in precedenti messaggi dell’Istituto.

Contenuto del rinnovo contrattuale e natura degli arretrati

Il recente rinnovo dei CCNL Dirigenti industriali prevede l’erogazione, nel mese di aprile 2003, di un importo a titolo di arretrati riferiti all’anno 2002. Si tratta quindi di somme corrisposte successivamente rispetto al periodo di maturazione, ma riconducibili a una previsione contrattuale sopravvenuta o comunque efficiente con effetto retroattivo.

Regole di assoggettamento a contribuzione

Per il versamento della contribuzione previdenziale relativa a tali emolumenti si applicano i criteri impositivi ordinari previsti per la generalità dei lavoratori assicurati ai fini IVS presso l’INPS. Il messaggio richiama in particolare:

  • l’art. 12, comma 9, della legge n. 153/1969, come sostituito dall’art. 6 del D.Lgs. n. 314/1997;
  • il principio secondo cui gratificazioni annuali e periodiche, conguagli di retribuzione spettanti in base a norme di legge o di contratto aventi effetto retroattivo e premi di produzione sono assoggettati a contribuzione nel mese di corresponsione;
  • l’obbligo di versamento mediante DM10/2 relativo al mese in cui gli importi sono corrisposti.

Momento di imputazione contributiva

La collocazione temporale dei contributi segue il medesimo momento impositivo. Pertanto, nel caso specifico degli arretrati corrisposti ad aprile 2003, i contributi devono essere imputati a tale stesso mese. Il documento richiama al riguardo la circolare n. 263 del 24 dicembre 1997.

Precisazione sulle precedenti indicazioni INPS

Il messaggio chiarisce che le modalità di versamento indicate nei messaggi n. 9 e n. 11 del 30 gennaio 2003 riguardano esclusivamente:

  • i compensi variabili di competenza del mese di dicembre 2002, corrisposti nel mese di gennaio 2003;
  • i compensi riferiti all’anno 2002 la cui corresponsione avviene successivamente a tale anno per ritardo imputabile al datore di lavoro.

Di conseguenza, tali indicazioni non si applicano indistintamente agli arretrati contrattuali del rinnovo dei CCNL Dirigenti industriali, che restano invece soggetti alle ordinarie regole di imposizione nel mese di pagamento.

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