Ordinanza del 21/07/2016 n. 1046 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
MISURE CAUTELARI - Periculum in mora - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento afferma che il periculum in mora non sussiste quando il danno lamentato coincide con il normale pregiudizio derivante dall'esecuzione della sentenza, consiste nel pagamento di una somma di denaro o può essere attenuato mediante rateazione. Non è inoltre concretamente configurabile il rischio che il contribuente non riesca a recuperare le somme versate a causa dell'incapienza del patrimonio dell'Erario.
Misure cautelari: insussistenza del periculum in mora
Misure cautelari e insussistenza del periculum in mora
Il documento esamina i presupposti del periculum in mora nell'ambito delle misure cautelari e conclude per la sua insussistenza. La sospensione cautelare dell'esecuzione non può essere giustificata da un pregiudizio che rappresenti il normale effetto dell'esecuzione della sentenza o da un danno meramente economico e reversibile.
Nozione di danno grave
Per danno grave si intende un pregiudizio che ecceda quello normalmente necessario e connaturato all'esecuzione della sentenza. Deve determinarsi uno squilibrio tra i vantaggi conseguiti da una parte e i sacrifici imposti all'altra in conseguenza dell'esecuzione. Il semplice obbligo di adempiere a quanto stabilito nella sentenza, se rientra nei normali effetti dell'esecuzione, non integra quindi un danno grave.
Nozione di danno irreparabile
Il danno irreparabile ricorre quando l'esecuzione comporta la distruzione o il danneggiamento di una cosa non fungibile e non sia possibile ripristinare la situazione precedente. Tale requisito non sussiste, invece, in presenza di una condanna al pagamento di una somma di denaro, poiché il denaro è un bene fungibile e il pregiudizio economico può essere, in linea generale, reintegrato.
Rilevanza della rateazione
L'irreparabilità del danno è ulteriormente esclusa dalla possibilità di chiedere la rateazione dell'importo dovuto. La facoltà di dilazionare il pagamento riduce infatti l'incidenza immediata dell'esecuzione e impedisce di qualificare il pregiudizio come non rimediabile.
Recuperabilità delle somme versate all'Erario
Non è concretamente ipotizzabile che l'incapienza del patrimonio dell'Erario determini, per il contribuente, un pericolo effettivo di non poter recuperare le somme eventualmente versate. Manca pertanto anche sotto tale profilo un rischio concreto e attuale idoneo a fondare il periculum in mora.
Conclusione
La condanna al pagamento di una somma di denaro, in assenza di ulteriori circostanze eccezionali, non determina un danno grave e irreparabile. La normale onerosità dell'esecuzione, la fungibilità del denaro, la possibilità di rateazione e la concreta recuperabilità delle somme nei confronti dell'Erario conducono a escludere la sussistenza del periculum in mora.
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