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Ordinanza

Ordinanza del 21/07/2016 n. 1243 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

MISURE CAUTELARI - Periculum in mora - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il documento chiarisce che il periculum in mora non sussiste quando il pregiudizio lamentato coincide con le conseguenze normalmente derivanti dall’esecuzione di una sentenza di condanna al pagamento di una somma di denaro. Il danno grave richiede uno squilibrio eccedente il sacrificio ordinario, mentre il danno irreparabile presuppone la distruzione o il deterioramento non reversibile di un bene non fungibile. La fungibilità del denaro, la possibilità di ottenere la rateazione e l’assenza di un concreto rischio di incapienza dell’Erario escludono l’urgenza cautelare.

Misure cautelari: insussistenza del periculum in mora

Misure cautelari: insussistenza del periculum in mora

Il documento affronta il requisito del periculum in mora nell’ambito delle misure cautelari, escludendone la sussistenza in relazione all’esecuzione di una condanna al pagamento di una somma di denaro, in assenza di un pregiudizio particolarmente grave e irreparabile.

Nozione di danno grave

Il danno grave non coincide con il normale pregiudizio che il debitore è tenuto a sopportare in conseguenza dell’esecuzione della sentenza. Esso ricorre soltanto quando il sacrificio imposto eccede quello ordinario e determina uno squilibrio significativo tra i vantaggi conseguiti da una parte e i sacrifici subiti dall’altra a seguito dell’esecuzione.

Nozione di danno irreparabile

Il danno irreparabile si verifica quando l’esecuzione comporta la distruzione o il danneggiamento di una cosa non fungibile, senza possibilità di ripristinare la situazione precedente. Tale condizione non ricorre, invece, nel caso di una condanna al pagamento di una somma di denaro, poiché il denaro costituisce un bene fungibile e la sua restituzione può, in linea generale, essere ottenuta mediante il pagamento di una somma equivalente.

Rilevanza della rateazione

L’irreparabilità del danno è ulteriormente esclusa dalla possibilità di chiedere la rateazione dell’importo dovuto. La dilazione del pagamento riduce infatti l’impatto immediato dell’esecuzione e impedisce di qualificare il pregiudizio economico come irreversibile.

Recuperabilità delle somme versate all’Erario

Non è ritenuta concretamente ipotizzabile un’incapienza del patrimonio dell’Erario tale da esporre il contribuente a un effettivo rischio di non poter recuperare le somme eventualmente versate. Di conseguenza, il pagamento a favore dell’Amministrazione finanziaria non determina, di per sé, un pericolo concreto e attuale di perdita definitiva delle somme.

Conclusione sul periculum in mora

In assenza di un danno eccedente il sacrificio normalmente connesso all’esecuzione, di un pregiudizio irreversibile e di un concreto rischio di mancato recupero delle somme, il requisito del periculum in mora deve ritenersi insussistente. Il testo segnala inoltre che il documento integrale non è presente.

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