Regolamento (UE) 2016/179
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/179 della Commissione, del 10 febbraio 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione fissa, per un determinato giorno, i valori forfettari all'importazione da utilizzare nel calcolo del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli. La misura attua la disciplina prevista dal regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, che consente alla Commissione di aggiornare tali valori sulla base di dati giornalieri variabili. L'allegato riporta, per ciascun codice NC e per specifiche origini di paesi terzi, il relativo valore in EUR/100 kg. Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Fissazione dei valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli ai fini della determinazione del prezzo di entrata.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alle importazioni nell'Unione di taluni ortofrutticoli freschi individuati nell'allegato, per le specifiche voci della nomenclatura combinata e per le origini di paesi terzi indicate. Rileva ai fini del calcolo del prezzo di entrata previsto dalla disciplina di mercato dei prodotti agricoli; il riferimento territoriale è l'intero territorio dell'Unione europea e l'applicazione è diretta e immediata in tutti gli Stati membri. Il regolamento ha efficacia dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/179 della Commissione fissa i valori forfettari all'importazione da utilizzare per la determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli. La misura si inserisce nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati agricoli e attua la disciplina tecnica prevista dal regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.
Finalità e base giuridica
La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 1308/2013 e, in particolare, l'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, che prevede criteri per la fissazione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi. I considerando precisano che tali valori sono calcolati ciascun giorno feriale sulla base di dati giornalieri variabili, in attuazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round.
Contenuto normativo essenziale
L'articolo 1 rinvia all'allegato, nel quale sono fissati i valori forfettari all'importazione per specifici codici della nomenclatura combinata e per determinate origini di paesi terzi. I valori sono espressi in EUR/100 kg e si applicano alle merci indicate nell'allegato XVI, parte A, del regolamento (UE) n. 543/2011, ai fini del prezzo di entrata.
Dati dell'allegato
L'allegato contiene una tabella con i codici NC interessati e i relativi valori per singole origini, ad esempio EG, IL, MA, TR, BR, TN, JM, CA, CL, US, CN, ZA e il codice "ZZ" per "altre origini". La nota richiama la nomenclatura dei paesi e territori stabilita dal regolamento (UE) n. 1106/2012.
Entrata in vigore e efficacia
Ai sensi dell'articolo 2, il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È inoltre stabilito che esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Oggetto e funzione dei valori forfettari
L'articolo 1 stabilisce che i valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli indicati nell'allegato del regolamento. Tali valori servono alla determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli importati da paesi terzi.
Presupposto normativo e aggiornamento giornaliero
Il regolamento si fonda sul regolamento (UE) n. 1308/2013 e sul regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. I considerando precisano che i valori forfettari sono calcolati ogni giorno feriale sulla base di dati giornalieri variabili, in applicazione dei criteri fissati per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del regolamento (UE) n. 543/2011.
Ambito tecnico dell'allegato
L'allegato riporta i valori forfettari all'importazione espressi in EUR/100 kg per specifici codici NC, con distinzione per codice dei paesi terzi di origine. Il codice "ZZ" indica "altre origini"; la nota richiama la nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (UE) n. 1106/2012.
Entrata in vigore e applicabilità
L'articolo 2 dispone che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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