Regolamento (UE) 2016/322
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/322 della Commissione, del 10 febbraio 2016, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza relativamente al requisito di copertura della liquidità (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il quadro tecnico delle segnalazioni di vigilanza sul liquidity coverage ratio, adeguando il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 al regolamento delegato (UE) 2015/61. La revisione introduce nuovi modelli e istruzioni per gli enti creditizi, chiarisce la classificazione di attività liquide, deflussi, afflussi e swaps con garanzie reali, e rafforza la struttura delle informazioni richieste alle autorità competenti. È inoltre prevista una decorrenza differita di sei mesi per la prima applicazione dei nuovi modelli, così da consentire a enti e autorità di adeguare i sistemi informativi.
Modifica le norme tecniche di segnalazione prudenziale sul requisito di copertura della liquidità (LCR) per gli enti, aggiornando modelli, istruzioni e periodicità di invio ai fini del regolamento (UE) n. 575/2013.
Ambito di applicazione
Si applica agli enti soggetti agli obblighi di segnalazione prudenziale previsti dall'articolo 415 del regolamento (UE) n. 575/2013 in materia di liquidità, su base individuale e consolidata. Le nuove disposizioni riguardano la segnalazione mensile del requisito di copertura della liquidità e, in particolare, distinguono tra enti creditizi e altri enti: per gli enti creditizi sono introdotti nuovi modelli e istruzioni armonizzati con il regolamento delegato (UE) 2015/61, mentre le disposizioni del regolamento (UE) n. 680/2014 sul coefficiente di copertura della liquidità restano applicabili agli altri enti diversi dagli enti creditizi. Il regolamento si applica dal 10 settembre 2016; entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, con rilevanza anche per il SEE.
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/322 della Commissione
Il regolamento interviene sul sistema di segnalazione prudenziale della liquidità previsto dal regolamento (UE) n. 575/2013, aggiornando il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 alla luce del regolamento delegato (UE) 2015/61. La finalità è rendere coerenti modelli e istruzioni di reporting con il nuovo quadro sul coefficiente di copertura della liquidità, ormai divenuto uno strumento di controllo prudenziale e non più soltanto di monitoraggio.
Finalità e contesto normativo
La Commissione richiama l'articolo 415, paragrafo 3, quarto comma, del regolamento (UE) n. 575/2013 come base giuridica del potere di adottare norme tecniche di attuazione sulle segnalazioni. I considerando chiariscono che l'aggiornamento si è reso necessario perché il regolamento delegato (UE) 2015/61 ha modificato il quadro del liquidity coverage ratio per gli enti creditizi; inoltre sono stati corretti refusi, riferimenti errati e incoerenze di formattazione emersi in applicazione.
Ambito soggettivo e distinzione tra enti creditizi e altri enti
La novità centrale è la distinzione tra enti creditizi e altri enti. Per gli enti creditizi vengono introdotti nuovi modelli e istruzioni specifici sul requisito di copertura della liquidità. Per tutti gli altri enti diversi dagli enti creditizi restano applicabili le disposizioni del regolamento (UE) n. 680/2014 in materia di LCR, senza la sostituzione introdotta per gli enti creditizi.
Modifiche all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 680/2014
Il nuovo articolo 15 stabilisce che, ai fini della segnalazione delle informazioni relative al requisito di copertura della liquidità ex articolo 415 del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti devono:
- trasmettere le informazioni di cui all'allegato XXII secondo le istruzioni dell'allegato XXIII con frequenza mensile, se si tratta degli enti rientranti nella nuova disciplina dedicata;
- trasmettere le informazioni di cui all'allegato XII secondo le istruzioni dell'allegato XIII con frequenza mensile, per gli altri enti. Le informazioni devono considerare sia la data di riferimento sia i flussi di cassa dei 30 giorni di calendario successivi.
Nuovi allegati XXII e XXIII: struttura della segnalazione
Il regolamento aggiunge gli allegati XXII e XXIII, che costituiscono il nucleo tecnico della riforma. I modelli si articolano in:
- attività liquide (modello C 72.00);
- deflussi (modello C 73.00);
- afflussi (modello C 74.00);
- swaps con garanzie reali (modello C 75.00);
- calcoli finali del coefficiente (modello C 76.00). Le istruzioni descrivono colonne, righe, criteri di classificazione e modalità di calcolo, con una forte attenzione alla coerenza tra valore di mercato, fattore di ponderazione applicabile e valore ai sensi dell'articolo 9 del regolamento delegato (UE) 2015/61.
Attività liquide: criteri e classificazione
Nel modello C 72.00 le attività sono suddivise per livelli di liquidità e categorie specifiche. Il regolamento disciplina in dettaglio:
- attività di livello 1, escluse le obbligazioni garantite di qualità elevatissima;
- obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1;
- attività di livello 2A;
- attività di livello 2B. Sono inoltre previste voci per memoria relative, tra l'altro, a trattamenti alternativi della liquidità, clausole di grandfathering, disposizioni transitorie, depositi presso enti centrali, rettifiche per chiusura anticipata delle coperture, attività escluse per motivi valutari o operativi e attività non fruttifere di interessi detenute per motivi religiosi.
Le istruzioni chiariscono che gli enti creditizi non devono effettuare doppio conteggio tra alcune sottosezioni e che, in caso di OIC, va segnalata la quota appropriata del valore di mercato corrispondente alle attività liquide sottostanti. Per gli enti centrali è imposto che le attività riconosciute come liquide per i depositanti non eccedano il deflusso dei corrispondenti depositi.
Deflussi: depositi, passività e operazioni garantite
Nel modello C 73.00 sono dettagliati i deflussi su orizzonte di 30 giorni. Le principali categorie sono:
- depositi al dettaglio, con articolazione tra depositi stabili, depositi soggetti a deflussi superiori, depositi in paesi terzi con tasso di deflusso superiore e depositi esentati;
- depositi operativi, inclusi quelli per servizi di compensazione, custodia e gestione della liquidità, nonché quelli nel quadro di sistemi di tutela istituzionale o reti cooperative;
- depositi non operativi, compresi depositi di corrispondenza e prime brokerage, nonché depositi di clienti finanziari e altri clienti;
- deflussi aggiuntivi, tra cui garanzie reali per derivati, deterioramento del merito creditizio, scenari di mercato negativi, posizioni corte, garanzie reali richiamabili, perdite su finanziamenti strutturati, attività prese in prestito su base non garantita e compensazione interna delle posizioni della clientela;
- linee irrevocabili, distinte tra linee di credito e linee di liquidità, con regole specifiche per clienti retail, clienti non finanziari, enti creditizi, enti finanziari regolamentati, SSPE, gruppi e sistemi di tutela istituzionale.
Sono previsti anche i deflussi da operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari, classificati in base alla qualità della garanzia reale e alla natura della controparte. Gli swaps con garanzie reali sono però trattati in un modello dedicato.
Afflussi: regole di riconoscimento e massimali
Il modello C 74.00 disciplina gli afflussi contrattuali attesi nei successivi 30 giorni, con esclusione delle attività liquide già computate e dei flussi da nuove obbligazioni assunte. Gli afflussi sono suddivisi in:
- importi dovuti da clienti non finanziari e da banche centrali/clienti finanziari;
- afflussi da operazioni di finanziamento al commercio;
- afflussi da titoli in scadenza entro 30 giorni;
- attività con scadenza contrattuale non definita;
- afflussi da strumenti inclusi in un indice azionario principale;
- linee di credito o liquidità non utilizzate fornite da banche centrali;
- svincolo di saldi in conti segregati;
- afflussi da derivati;
- altri afflussi;
- afflussi da operazioni garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari;
- differenze nette per operazioni in paesi terzi con restrizioni al trasferimento o valute non convertibili;
- afflussi in eccesso da un ente creditizio specializzato connesso.
Il modello distingue inoltre, mediante colonne separate, gli afflussi soggetti al massimale del 75 %, quelli soggetti al massimale del 90 % e quelli esentati dal massimale. Le istruzioni precisano anche il trattamento di esenzioni parziali e la necessità di evitare doppio conteggio con le voci di deflusso.
Swaps con garanzie reali
Il modello C 75.00 è dedicato agli swaps con garanzie reali e ai derivati assistiti da garanzia reale. La logica è quella di confrontare, per ogni operazione, il valore di liquidità delle attività date in prestito e quello delle attività prese in prestito:
- se il valore di liquidità delle garanzie prese in prestito eccede quello delle garanzie date in prestito, emerge un deflusso;
- se accade il contrario, emerge un afflusso;
- per le banche centrali, il deflusso è pari a zero;
- se la garanzia ricevuta è reimpiegata a copertura di posizioni corte estese oltre 30 giorni, l'afflusso è pari a zero.
Le garanzie sono classificate per livello di liquidità e per tipo di attività sottostante. Il regolamento precisa che gli swaps con garanzie reali non devono essere segnalati nel modello degli afflussi o dei deflussi ordinari, ma nel modello specifico dedicato.
Calcolo del coefficiente di copertura della liquidità
Il modello C 76.00 definisce il calcolo finale del coefficiente LCR. Il numeratore è la riserva di liquidità, il denominatore è il deflusso netto di liquidità e il coefficiente è il rapporto tra i due, espresso in percentuale. Se il deflusso netto è zero, deve essere indicato il valore 999999.
Il calcolo della riserva di liquidità tiene conto delle attività di livello 1, 2A e 2B, nonché degli importi eccedenti le attività liquide secondo le formule dell'allegato I del regolamento delegato (UE) 2015/61. Il calcolo del denominatore segue l'allegato II dello stesso regolamento, applicando la riduzione per gli afflussi totalmente esentati, per quelli soggetti al massimale del 90 % e per quelli soggetti al massimale del 75 %.
Entrata in vigore, applicazione e decorrenza speciale
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, ma si applica dal 10 settembre 2016. È inoltre prevista una disciplina transitoria specifica per il periodo dal 10 settembre 2016 al 10 marzo 2017, durante il quale la segnalazione mensile del coefficiente di copertura della liquidità va trasmessa entro il trentesimo giorno di calendario successivo alla data di riferimento.
Rilievo operativo per i professionisti
Per gli avvocati e i commercialisti che assistono enti soggetti a vigilanza prudenziale, il regolamento impone un allineamento puntuale tra classificazione contabile, perimetro regolamentare e tracciato di segnalazione. La parte più rilevante è l'adeguamento dei sistemi di reporting al nuovo dettaglio di voci e ai criteri di calcolo del LCR, con attenzione particolare a operazioni infragruppo, sistemi di tutela istituzionale, titoli retail, garanzie reali e trattamento per valuta rilevante.
Disposizioni principali
Aggiornamento dei modelli di segnalazione LCR
Sostituisce l'articolo 15 del regolamento (UE) n. 680/2014 e introduce la segnalazione mensile delle informazioni sul requisito di copertura della liquidità: per gli enti creditizi si applicano i nuovi allegati XXII e XXIII; per gli altri enti restano applicabili gli allegati XII e XIII. Le informazioni devono tener conto della data di riferimento e dei flussi di cassa dei 30 giorni successivi.
Nuovi allegati tecnici
Aggiunge gli allegati XXII e XXIII, contenenti i nuovi modelli e le istruzioni dettagliate per la segnalazione delle attività liquide, dei deflussi, degli afflussi, degli swaps con garanzie reali e dei calcoli del coefficiente LCR.
Adeguamento della data di trasmissione
Integra l'articolo 18 prevedendo, per il periodo dal 10 settembre 2016 al 10 marzo 2017, una deroga alla scadenza ordinaria: la segnalazione mensile del coefficiente di copertura della liquidità va trasmessa entro il trentesimo giorno di calendario successivo alla data di riferimento.
Ambito soggettivo delle nuove istruzioni
Le nuove istruzioni e i nuovi modelli sono pensati per gli enti creditizi, in coerenza con il regolamento delegato (UE) 2015/61, mentre le norme preesistenti del regolamento di esecuzione n. 680/2014 continuano ad applicarsi agli enti diversi dagli enti creditizi, salvo le modifiche introdotte.
Dettaglio delle voci di segnalazione
Gli allegati XXII e XXIII disciplinano in modo analitico la classificazione di attività liquide di livello 1, 2A e 2B, obbligazioni garantite di qualità elevatissima, attività illiquide, deflussi da depositi e passività, linee di credito e di liquidità irrevocabili, altri prodotti e servizi, afflussi da crediti e operazioni garantite, nonché il trattamento di operazioni infragruppo, sistemi di tutela istituzionale e paesi terzi con restrizioni al trasferimento o valute non convertibili.
Calcolo del coefficiente di copertura della liquidità
L'allegato XXIII, parte 5, definisce il prospetto di calcolo: riserva di liquidità, deflusso netto di liquidità e coefficiente LCR. Il coefficiente è dato dal rapporto tra riserva di liquidità e deflussi netti di liquidità su un orizzonte di stress di 30 giorni; se il denominatore è pari a zero, deve essere indicato il valore 999999.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applica dal 10 settembre 2016. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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