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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/181

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/181 della Commissione, del 10 febbraio 2016, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni prodotti piatti di acciaio laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e della Federazione russa

Normativa europea32016R0181

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento introduce in via provvisoria dazi antidumping sulle importazioni di alcuni prodotti piatti di acciaio laminati a freddo provenienti da Cina e Russia, a seguito di un'inchiesta avviata nel 2015. La Commissione ha ritenuto sussistenti dumping, pregiudizio grave per l'industria dell'Unione, nesso causale e interesse dell'Unione all'adozione delle misure. Sono previste aliquote differenziate per singoli esportatori e per "tutte le altre società", oltre a formalità documentali per usufruire delle aliquote individuali.

Istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni prodotti piatti di acciaio laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e della Federazione russa.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell'Unione di prodotti laminati piatti di ferro o acciaio non legato, o di altri acciai legati escluso l'acciaio inossidabile, di tutte le larghezze, laminati a freddo, non placcati né rivestiti, semplicemente laminati a freddo, classificati in specifici codici NC/TARIC indicati dall'articolo 1, purché originari della RPC o della Russia. Sono esclusi alcuni prodotti elettrici, le bande nere di spessore inferiore a 0,35 mm, i prodotti di acciaio al silicio magnetico e l'acciaio rapido. Il dazio si applica per sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento, che decorre dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale; la misura è obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di prodotti piatti di acciaio laminati a freddo originari della RPC e della Russia

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/181 della Commissione istituisce misure antidumping provvisorie su importazioni di prodotti piatti di acciaio laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e della Federazione russa. La misura segue un'inchiesta avviata il 14 maggio 2015 su denuncia di Eurofer e tiene conto anche della precedente registrazione delle importazioni disposta dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2325.

Ambito dell'inchiesta e prodotto interessato

Il prodotto interessato è costituito da laminati piatti di ferro o acciaio non legato, o di altri acciai legati escluso l'acciaio inossidabile, di tutte le larghezze, laminati a freddo, non placcati né rivestiti, semplicemente laminati a freddo. Il regolamento richiama i codici NC e TARIC pertinenti e chiarisce le esclusioni: prodotti elettrici, bande nere ricotte di spessore inferiore a 0,35 mm, prodotti di acciaio al silicio magnetico e acciaio rapido.

Svolgimento della procedura

La Commissione ha aperto l'inchiesta ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1225/2009, ritenendo presenti elementi di prova sufficienti su dumping e pregiudizio. È stata effettuata la registrazione delle importazioni a partire dal 13 dicembre 2015, su richiesta del denunciante, ma il regolamento finale provvisorio dispone la cessazione di tale registrazione, riservando a una fase successiva l'eventuale decisione sulla retroattività.

La Commissione ha coinvolto produttori dell'Unione, importatori, utilizzatori, autorità cinesi e russe, nonché produttori di paesi terzi ai fini della scelta del paese di riferimento. Per la RPC sono stati selezionati campioni di produttori esportatori; per la Russia, dato il numero limitato di operatori cooperanti, sono stati esaminati tutti i gruppi interessati. È stato inoltre rilevato che alcuni produttori esportatori non avevano fornito informazioni sufficienti o verificabili, con conseguente ricorso ai dati disponibili ai sensi dell'articolo 18 del regolamento di base.

Determinazione del dumping per la Cina

Per i produttori esportatori cinesi non è stato richiesto il trattamento riservato alle società operanti in economia di mercato. La Commissione ha quindi determinato il valore normale ricorrendo a un paese di riferimento ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, individuando il Canada come paese appropriato. Sono state respinte le obiezioni sulla scelta della Russia come paese di riferimento, in ragione della situazione economica eccezionale russa durante il periodo dell'inchiesta e della struttura del mercato russo.

Il valore normale è stato costruito, quando necessario, sulla base delle vendite interne rappresentative e, in mancanza di vendite sufficientemente rappresentative, mediante costruzione del valore normale sommando costo di produzione, SGAV e profitto. Il prezzo all'esportazione è stato determinato in base ai prezzi effettivi o, per vendite tramite importatori collegati, ricostruito secondo l'articolo 2, paragrafo 9. La Commissione ha operato confronti a livello franco fabbrica con gli opportuni adeguamenti per trasporto, movimentazione, imposte indirette, commissioni, costi del credito e spese bancarie. I margini di dumping provvisori risultano pari al 59,1% per il gruppo Angang, al 52,7% per il gruppo Shougang, al 56,9% per gli altri collaboranti non campionati e al 59,1% per tutte le altre società cinesi.

Determinazione del dumping per la Russia

Per la Russia la Commissione ha esaminato tre produttori esportatori, che coprivano quasi la totalità delle esportazioni verso l'Unione. Per uno di essi sono emerse carenze gravi nelle informazioni su produzione, vendite e costi, tali da impedire una verifica attendibile; la Commissione ha quindi applicato i dati disponibili ai sensi dell'articolo 18.

Anche per i produttori russi il valore normale è stato calcolato a partire dalle vendite interne rappresentative, con eventuale costruzione del valore normale nei casi di vendite non rappresentative o assenti. Sono stati inclusi nel costo di produzione alcuni effetti valutari negativi riconosciuti nei bilanci come SGAV e sono stati apportati adeguamenti ai costi di produzione ove i dati risultavano non affidabili o incompleti. Il prezzo all'esportazione è stato calcolato in base alle vendite dirette o ricostruito per vendite tramite società collegate, comprese le operazioni svolte attraverso operatori in Svizzera. I margini di dumping provvisori sono pari al 19,8% per Magnitogorsk Iron & Steel Works OJSC, al 25,4% per PAO Severstal e al 26,2% per OJSC Novolipetsk Steel e per tutte le altre società russe.

Valutazione del pregiudizio all'industria dell'Unione

La Commissione ha individuato l'industria dell'Unione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base, considerando i produttori che rappresentavano la produzione totale dell'Unione; i produttori cooperanti coprivano l'89% della produzione totale. Ha distinto tra mercato libero e mercato vincolato, rilevando che circa l'82% della produzione totale era destinata a uso vincolato.

Sul mercato libero, il consumo dell'Unione è diminuito del 9% nel periodo in esame, mentre le vendite dell'industria dell'Unione sono diminuite del 14% e la quota di mercato è scesa dal 74,8% al 70,8%. I prezzi di vendita medi dell'industria dell'Unione sono calati del 19%, più del costo di produzione, e la redditività è rimasta negativa dal 2012 al periodo dell'inchiesta. Anche gli investimenti e l'utile sul capitale investito hanno mostrato un deterioramento. La Commissione ha concluso che l'industria dell'Unione ha subito un grave pregiudizio.

Nesso causale

La Commissione ha ritenuto che il danno fosse causato dalle importazioni oggetto di dumping provenienti da Cina e Russia. Le importazioni dai paesi interessati sono aumentate in volume e in quota di mercato nel periodo esaminato, mentre i loro prezzi sono scesi di circa il 20% e sono risultati sottocosto rispetto ai prezzi dell'industria dell'Unione, con una sottoquotazione pari all'8,1% per la RPC e al 14,4% per la Russia. La Commissione ha analizzato anche altri fattori evocati dalle parti, tra cui crisi economica, efficienza dei produttori UE, importazioni da paesi terzi, export dell'industria UE, eccesso di capacità e importazioni dell'industria dell'Unione, escludendo che essi interrompessero il nesso causale.

Interesse dell'Unione

La Commissione ha ritenuto che l'imposizione dei dazi fosse nell'interesse dell'Unione. L'industria dell'Unione è presente in 17 Stati membri e impiega circa 20 000 lavoratori; le misure dovrebbero ristabilire condizioni di concorrenza eque, ridurre la depressione dei prezzi e favorire la ripresa della redditività e degli investimenti. Per gli importatori indipendenti la Commissione non ha riscontrato impatti negativi rilevanti, anche perché essi possono approvvigionarsi da altri paesi. Quanto agli utilizzatori, la Commissione ha ritenuto che i possibili aumenti di prezzo non fossero sproporzionati rispetto ai costi complessivi e che non vi fossero elementi sufficienti per dimostrare effetti gravi su redditività o delocalizzazioni. Sono stati altresì respinti i timori di riduzione della concorrenza o di effetti negativi eccessivi su consumatori e altri interessi.

Livello del dazio e regola del dazio inferiore

Per fissare il livello del dazio, la Commissione ha calcolato il margine di pregiudizio assumendo un margine di profitto ragionevole del 5% per l'industria dell'Unione. Applicando la regola del dazio inferiore di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, il dazio provvisorio è stato fissato al livello più basso tra margine di dumping e margine di pregiudizio. Ne derivano le aliquote indicate nell'articolo 1: per la RPC 13,8% e 16,0% a seconda dell'operatore, e per la Russia 19,8%, 25,4% e 26,2%.

Formalità doganali e garanzie

Le società che intendono beneficiare dell'aliquota individuale devono presentare alle dogane una fattura commerciale valida con la dichiarazione prevista dal regolamento. In assenza di tale documentazione, si applica l'aliquota per tutte le altre società. Inoltre, l'immissione in libera pratica è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio.

Fase successiva del procedimento

Le parti interessate possono, entro 25 giorni dalla data di entrata in vigore, chiedere la divulgazione dei fatti principali, presentare osservazioni scritte e domandare un'audizione. Le conclusioni del regolamento sono espressamente provvisorie e possono essere modificate nella fase finale dell'inchiesta.

Disposizioni principali

Prodotto interessato ed esclusioni

Il dazio colpisce i prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio non legato, o di altri acciai legati escluso l'acciaio inossidabile, laminati a freddo, non placcati né rivestiti, classificati nei codici NC/TARIC elencati nell'articolo 1. Sono esclusi i prodotti elettrici, le bande nere ricotte di spessore inferiore a 0,35 mm, i prodotti di acciaio al silicio magnetico e l'acciaio rapido.

Aliquote del dazio provvisorio per impresa

Sono previste aliquote individuali per alcune società della RPC e della Russia: Angang Steel Company Limited e Tianjin Angang Tiantie Cold Rolled Sheets Co. Ltd. 13,8%; altre società cinesi collaboranti 14,5%; tutte le altre società cinesi 16,0%; Magnitogorsk Iron & Steel Works OJSC 19,8%; PAO Severstal 25,4%; tutte le altre società russe 26,2%.

Condizione documentale per il dazio individuale

L'applicazione dell'aliquota individuale è subordinata alla presentazione alle autorità doganali di una fattura commerciale valida con dichiarazione datata e firmata dal responsabile della società esportatrice, contenente le informazioni richieste dal regolamento. In mancanza, si applica l'aliquota per "tutte le altre società".

Garanzia all'importazione

L'immissione in libera pratica nell'Unione del prodotto interessato è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio.

Diritti di difesa e osservazioni

Entro 25 giorni dalla data di entrata in vigore, le parti interessate possono chiedere la divulgazione dei fatti e delle considerazioni principali, presentare osservazioni scritte e chiedere un'audizione. Entro lo stesso termine, le parti di cui all'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1225/2009 possono presentare osservazioni sull'applicazione delle misure provvisorie.

Cessazione della registrazione delle importazioni

Le autorità doganali sono invitate a cessare la registrazione delle importazioni disposta dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2325. I dati relativi alle importazioni effettuate non più di 90 giorni prima dell'entrata in vigore restano conservati fino all'eventuale entrata in vigore delle misure definitive o alla chiusura del procedimento.

Durata e applicazione

L'articolo 1 si applica per un periodo di sei mesi. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Come è indicizzato

Materiedifesa commercialeantidumpingdoganeacciaiocommercio internazionale

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