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Circolare

Circolare numero 139 del 07-12-2020

Con la presente circolare si illustrano le novità apportate dal decreto-legge n. 137/2020, come integrato dai successivi decreti-legge n. 149/2020 e n. 157/2020, all’impianto regolatorio in materia di misure di sostegno del reddito previste per le ipotesi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa a causa di eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra le novità introdotte dai decreti‑legge n. 137/2020, n. 149/2020 e n. 157/2020 relative a un ulteriore periodo di integrazione salariale (massimo 6 settimane) per eventi connessi alla pandemia, il coordinamento con la disciplina precedente (DL 104/2020), i destinatari, il contributo addizionale, le modalità di domanda e di pagamento (incluso anticipo 40%), le regole per CIG in deroga, FIS, CISOA, le risorse stanziate e le istruzioni contabili.

Decreto‑legge n. 137/2020: integrazioni salariali (CIGO, CIGD, ASO) per causale COVID‑19 – periodo 16/11/2020‑31/01/2021

Punti principali

Periodo e oggetto dell'intervento

Introdotto un ulteriore periodo di integrazione salariale (CIGO, CIGD, ASO) riconoscibile per periodi compresi tra il 16/11/2020 e il 31/01/2021, con durata massima complessiva di 6 settimane.

Coordinamento con disciplina precedente (DL 104/2020)

La nuova misura si coordina con il regime delle 18 settimane (9+9) previsto dal DL 104/2020: le settimane già autorizzate e collocate dopo il 15/11/2020 sono imputate, nei limiti indicati, alle 6 settimane del DL 137/2020.

Destinatari e requisiti

Possono accedere: datori di lavoro cui sia stato interamente autorizzato il secondo periodo di 9 settimane del DL 104/2020; datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dai DPCM che dispongono chiusure/limitazioni (anche senza precedenti autorizzazioni); imprese in CIGS che sospendono programmi autorizzati alla data del 16/11/2020 (con causale specifica). Le tutele si applicano ai lavoratori in forza al 9/11/2020, con regole specifiche per trasferimenti e cambio appalto.

Contributo addizionale

Contributo calcolato sulla retribuzione potenziale: 9% per riduzione di fatturato del primo semestre 2020 rispetto al 2019 inferiore al 20%; 18% per assenza di riduzione. Esenti i datori con calo di fatturato >=20% o avviati dopo il 1/1/2019 e i datori dei settori soggetti ai DPCM citati (indipendentemente dalla sede). Codice di autorizzazione 4X per posizioni che beneficiano di sospensioni contributive.

Modalità di richiesta e causali

Tutte le domande per il nuovo periodo devono utilizzare la causale 'COVID -19 DL 137'. Per le aziende in CIGS la causale è 'COVID -19 DL 137‑sospensione Cigs'. Va usato il modello SR41 semplificato per i dati di pagamento/saldo.

Termini di trasmissione e decadenza

Termine ordinario: fine del mese successivo a quello d'inizio del periodo di sospensione o riduzione. Prima applicazione per i periodi di novembre 2020 confermata con scadenza ordinaria (31/12/2020). I termini per l'invio dei dati per pagamento/saldo sono fine del mese successivo al periodo o, se posteriore, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento di concessione.

Modalità di pagamento e anticipo

L'azienda può anticipare la prestazione o chiedere pagamento diretto da INPS; è prevista la possibilità di anticipo del 40% a pagamento diretto. La richiesta di anticipo deve essere presentata entro 15 giorni dall'inizio del periodo; l'INPS paga l'anticipo entro 15 giorni dalla richiesta. Inadempienze nei termini comportano responsabilità dell'azienda e recupero delle somme indebitamente erogate.

Cassa integrazione in deroga (CIGD)

Non mutate le regole: la domanda all'INPS richiede in precedenza un accordo sindacale (anche telematico), salvo per datori con fino a 5 dipendenti. Ai beneficiari spettano contribuzione figurativa e assegni familiari; regole specifiche per aziende plurilocalizzate.

Assegno ordinario, FIS e fondi bilaterali

Indicazioni operative per ASO del FIS e dei Fondi di solidarietà: datori con assegno di solidarietà in corso possono transitare all'ASO; gli assegni familiari sono riconosciuti. Fondi bilaterali gestiscono le priorità in base a limiti interministeriali; in caso di insufficienza si può attingere alle risorse statali stanziate dai decreti.

CISOA (operai agricoli)

I datori agricoli non rientrano nelle 6 settimane previste dal DL 137/2020; possono comunque accedere al trattamento ordinario CISOA con causale 'COVID‑19 CISOA' secondo la disciplina ordinaria (termine presentazione entro fine quarto mese successivo, istruttoria semplificata, pagamento diretto possibile).

Risorse finanziarie e monitoraggio

Previsto un limite di spesa specifico per i trattamenti (importo complessivo indicato in circolare) e un finanziamento unitario per CIGO/FIS/Fondi pari complessivamente ai fondi richiamati (riassunto delle varie poste). L'INPS monitora il tetto di spesa e, in caso di esaurimento, sospende ulteriori provvedimenti concessori.

Istruzioni contabili

Confermati e aggiornati i conti del piano dei conti per prestazioni a conguaglio e a pagamento diretto (elenchi GAU indicati) e i conti per recuperi; allegata variazione del piano dei conti.

Testo integrale

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