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Circolare

Circolare numero 143 del 09-12-2020

La presente circolare recepisce le indicazioni del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali relative all’esonero dall’obbligo di versamento del contributo addizionale per il datore di lavoro che accede al contratto di espansione.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare aggiorna le indicazioni precedenti (circ. n. 98/2020) precisando che le imprese che accedono allo strumento del contratto di espansione sono esonerate dall'obbligo di versare il contributo addizionale sulle integrazioni salariali di cui all'art. 41, comma 7, del D.lgs. n. 148/2015. Vengono fornite indicazioni su recupero di eventuali versamenti già effettuati, sul computo degli oneri di spesa nel monitoraggio, e sulle modalità operative e contabili (codice "L046" e adeguamento dei sistemi). Restano ferme le disposizioni sulla decadenza e le altre istruzioni della circ. n. 98/2020.

Esonero dal versamento del contributo addizionale per l'integrazione salariale connessa al "contratto di espansione" e relative istruzioni operative e contabili

Punti principali

Premessa

Richiamata la normativa che ha introdotto il "contratto di espansione" (art. 41 D.lgs. n. 148/2015) e le finalità: percorsi di reindustrializzazione/riorganizzazione, riduzioni orarie tutelate con CIGS e misure di formazione/riqualificazione per i lavoratori.

Esonero dal contributo addizionale

Il Ministero del Lavoro ha precisato che le imprese che utilizzano il contratto di espansione sono esonerate dall'obbligo di versare il contributo addizionale per le integrazioni salariali connesse (causale riorganizzazione art. 21, c.1, lett. a). Le indicazioni contrarie al par. 4 della circ. n. 98/2020 sono superate; è possibile recuperare eventuali contributi già versati secondo le modalità indicate.

Oneri di spesa e monitoraggio

Il trattamento è riconosciuto entro limiti di spesa: 15,7 mln per il 2019 e 31,8 mln per il 2020. Nel monitoraggio dei limiti di spesa si deve tenere conto anche del mancato gettito derivante dall'esonero del contributo addizionale oltre alla contribuzione figurativa già prevista.

Istruzioni operative

Confermate le modalità di conguaglio della circ. n. 98/2020: utilizzare il codice "L046" ("Conguaglio CIGS per aziende art. 41 D.lgs. n. 148/2015 (contratto espansione)") negli elementi previsti e indicare gli importi da conguagliare. Se il contributo addizionale è stato versato sul periodo di paga di settembre 2020, la procedura provvederà alla restituzione e all'emissione di eventuale nota di rettifica.

Istruzioni contabili

I sistemi di rilevazione contabile saranno adeguati per recepire le precisazioni operative e contabili indicate (in particolare quanto relativo al codice "L046" e alle modalità di conguaglio).

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