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Circolare

Circolare numero 146 del 14-12-2020

Con la presente circolare si forniscono istruzioni amministrative in materia di indennità una tantum previste dal decreto-legge n. 157 del 2020 - in continuità con le misure di cui al decreto-legge n. 18 del 2020 (c.d. decreto Cura Italia), al decreto-legge n. 34 del 2020 (c.d. decreto Rilancio Italia), al decreto-legge n. 104 del 2020 e al decreto-legge n. 137 del 2020 (c.d. decreto Ristori) - a favore delle categorie di lavoratori già beneficiari dell’indennità onnicomprensiva di cui all’articolo 15 del richiamato decreto Ristori, nonché di indennità onnicomprensive a favore di alcune categorie di lavoratori le cui attività lavorative sono state colpite dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra l'attuazione dell'art. 9 del decreto‑legge n.157/2020 che prevede l'erogazione di indennità onnicomprensive di 1.000 euro a diverse categorie di lavoratori (già beneficiari e nuovi destinatari). Definisce requisiti di accesso, categorie ammesse, codici ATECO/CSC per il settore turismo e stabilimenti termali, modalità e termini di presentazione delle domande, incompatibilità e compatibilità con altre prestazioni, finanziamento, controllo, tutele e istruzioni contabili e fiscali.

Erogazione di indennità onnicomprensive una tantum (art. 9, decreto-legge n.157/2020) per varie categorie di lavoratori colpiti dall'emergenza COVID-19

Punti principali

Indennità una tantum per beneficiari precedenti

I soggetti che hanno già ricevuto l'indennità di cui all'art.15 del decreto‑legge n.137/2020 riceveranno automaticamente una tantum di 1.000 euro senza nuova domanda; pagamenti gestiti dall'INPS con le stesse modalità già usate.

Nuovi beneficiari: stagionali turismo e lavoratori in somministrazione

Possono presentare domanda i lavoratori stagionali dei settori turismo e stabilimenti termali e i lavoratori in somministrazione impiegati presso aziende dei medesimi settori che hanno cessato involontariamente il rapporto tra 1/1/2019 e 30/11/2020, con almeno 30 giornate lavorative nel periodo considerato, non titolari di pensione diretta, di NASpI alla data del 30/11/2020 e non titolari di rapporto di lavoro dipendente al 1/12/2020; l'elenco dei codici ATECO/CSC rilevanti è fornito in tabella.

Altre categorie ammesse (comma 3: stagionali non turistici, intermittenti, autonomi occasionali, vendite a domicilio)

Indennità di 1.000 euro prevista per: a) lavoratori stagionali di settori diversi dal turismo con cessazione involontaria e almeno 30 giornate; b) lavoratori intermittenti con almeno 30 giornate; c) autonomi occasionali (senza partita IVA) iscritti alla Gestione separata con almeno un contributo nel periodo e senza contratto attivo al 1/12/2020; d) incaricati alle vendite a domicilio con reddito 2019 >5.000 euro, partita IVA attiva e iscrizione alla Gestione separata al 30/11/2020. Requisiti aggiuntivi: assenza di rapporto a tempo indeterminato e di pensione diretta.

Lavoratori a tempo determinato del turismo e stabilimenti termali (comma 5)

Requisiti cumulativi: almeno 30 giornate complessive in uno o più rapporti a tempo determinato nel periodo 1/1/2019-30/11/2020 nel settore interessato, e almeno 30 giornate nel 2018; non titolari di pensione diretta al 30/11/2020 né di rapporto di lavoro dipendente al 1/12/2020.

Lavoratori dello spettacolo (comma 6) e chiarimento requisito assenza di rapporto

Indennità per iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri (reddito <=50.000) o almeno 7 contributi (reddito <=35.000) nel periodo 1/1/2019-30/11/2020; non titolari di pensione diretta né di rapporto a tempo indeterminato al 1/12/2020. Il requisito 'assenza di rapporto di lavoro dipendente' si interpreta riferito soltanto ai contratti a tempo indeterminato, consentendo l'accesso anche a titolari di rapporti a tempo determinato o di lavoro intermittente senza indennità di disponibilità.

Modalità e termini di presentazione delle domande

I nuovi richiedenti per i commi 2,3,5,6 possono presentare domanda entro il 31/12/2020 (termine prorogato). Alcune indennità correlate hanno scadenze specifiche (es. 18/12/2020, 15/12/2020). Domande esclusivamente online tramite sito INPS (accesso con SPID livello 2+, CIE, CNS o credenziali INPS) o tramite Contact Center integrato.

Finanziamento e monitoraggio

Tutte le indennità previste dall'art.9 sono finanziate entro il limite complessivo di spesa di 466,5 milioni di euro per il 2020. INPS monitora i limiti di spesa e comunica eventuali scostamenti ai Ministeri competenti; in caso di sforamento non vengono adottati ulteriori provvedimenti concessori.

Incumulabilità e compatibilità con altre prestazioni

Le indennità dell'art.9 non sono cumulabili tra loro né con numerose altre indennità COVID e con alcune prestazioni (pensioni dirette, REM, talune misure). Specifiche incompatibilità: NASpI per stagionali turismo/somministrazione al 30/11/2020; REM e RdC (se RdC inferiore, quest'ultimo viene integrato fino a 1.000 euro; se RdC >= indennità non è erogata). Compatibilità: in vari casi cumulabilità con NASpI, DIS-COLL, indennità agricola, assegno ordinario di invalidità e con borse lavoro/stage, premi e lavoro occasionale entro limiti previsti.

Documentazione e istruttoria per lavoratori in somministrazione

Per i lavoratori in somministrazione l'istruttoria sarà centralizzata verificando le comunicazioni UniSomm; in caso di esito negativo la domanda va in 'preavviso di reiezione' e il richiedente può fornire documentazione probatoria (contratto, lettera di assegnazione o certificazione del somministratore con periodo, ragione sociale e matricola aziendale) per la revisione territoriale.

Aspetti fiscali, contributivi e contabili

Le indennità non concorrono alla formazione del reddito (esenzione TUIR). Durante il periodo di fruizione non è riconosciuta contribuzione figurativa né diritto all'assegno per il nucleo familiare. La circolare fornisce dettagli sull'imputazione degli oneri ai conti GAU specifici per ciascuna categoria, procedure di pagamento centralizzate, e conti per recuperi/riaccrediti.

Strumenti di tutela

Contro i provvedimenti INPS in materia di queste indennità l'interessato può proporre azione giudiziaria.

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