Salta al contenuto
Circolare

Circolare numero 191 del 31-12-2002

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce che, in base all'art. 116, comma 12, della legge n. 388/2000 e alla sentenza della Cassazione n. 7524/2002, non devono più essere irrogate sanzioni amministrative tramite ordinanza-ingiunzione per omissioni contributive relative a periodi fino al 31 dicembre 2000 se l'ordinanza è emessa dopo il 1° gennaio 2001. Devono quindi essere sospese la redazione e la notifica dei verbali e vanno revocate d'ufficio le ordinanze non definitive emesse in difformità; restano invece riscossibili le somme già definitive perché non opposte nei termini.

Abolizione delle sanzioni amministrative per omissioni contributive e adeguamento alle indicazioni della Cassazione

Art. 116, comma 12, legge n. 388/2000 e sentenza Cassazione n. 7524/2002

La circolare interviene per adeguare l'azione amministrativa dell'Istituto alla disciplina introdotta dalla legge finanziaria per il 2001 e ai chiarimenti forniti dalla Corte di Cassazione. L'obiettivo è definire l'effettivo ambito temporale dell'abolizione delle sanzioni amministrative in materia previdenziale e assistenziale, con specifico riferimento alle omissioni contributive.

Quadro normativo e precedente orientamento dell'Istituto

L'art. 116, comma 12, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha stabilito che, ferme restando le sanzioni penali, sono abolite tutte le sanzioni amministrative relative a violazioni in materia di previdenza e assistenza obbligatorie consistenti nell'omissione totale o parziale del versamento di contributi o premi, nonché quelle da cui derivi tale omissione, oltre alle violazioni formali delle norme sul collocamento.

In una prima fase, l'Istituto aveva seguito i chiarimenti ministeriali richiamati nel messaggio 2001/0018/000021 del 20 marzo 2001 e nella parte seconda della circolare n. 110 del 23 maggio 2001, ritenendo applicabile la sanzione amministrativa per le violazioni anteriori al 1° gennaio 2001 secondo il principio del "tempus regit actum" di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 689/1981. Nelle more degli approfondimenti era stato inoltre precisato che restavano in vigore le sanzioni amministrative per le violazioni non connesse all'omesso o ritardato pagamento di contributi o premi, richiamate dall'art. 35, comma 7, della legge n. 689/1981.

Il principio affermato dalla Cassazione

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 7524 del 22 maggio 2002, ha affermato che, in materia di illeciti amministrativi, vale il principio di legalità, irretroattività e divieto di analogia desunto dall'art. 1 della legge n. 689/1981; perciò la condotta va assoggettata alla legge vigente al momento del suo verificarsi e non si applica la disciplina posteriore più favorevole. Tuttavia, la norma dell'art. 116, comma 12, della legge n. 388/2000, poiché fa riferimento non alla condotta ma alla manifestazione della potestà punitiva della pubblica autorità, elimina le sanzioni amministrative per le infrazioni contestate dopo l'entrata in vigore della nuova legge.

Secondo la Corte, il momento decisivo è quello dell'emissione dell'ordinanza-ingiunzione, che costituisce il riferimento temporale per stabilire l'applicabilità della nuova disciplina.

Adeguamento delle istruzioni operative

Alla luce di tale pronuncia, l'Istituto dispone di uniformarsi al relativo orientamento. Poiché la legge n. 388/2000 è entrata in vigore il 1° gennaio 2001, ogni ordinanza-ingiunzione emessa dopo tale data è inefficace.

Ne deriva che:

  • non devono più essere emesse ordinanze-ingiunzioni, dopo il 1° gennaio 2001, né per periodi contributivi successivi né per periodi contributivi anteriori;
  • per le violazioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 35 della legge n. 689/1981 non devono più essere redatti né notificati processi verbali di contestazione dell'illecito amministrativo.

Effetti sugli atti già formati e sul contenzioso

Le ordinanze-ingiunzioni emesse in contrasto con queste istruzioni e non ancora passate in giudicato devono essere revocate d'ufficio. Se sia già pendente un giudizio di opposizione, il relativo procedimento deve essere abbandonato.

Resta invece fermo che le somme richieste con ordinanze-ingiunzioni non opposte nei termini e dunque passate in giudicato devono essere riscosse in via amministrativa; in mancanza, deve procedersi all'iscrizione a ruolo.

Estensione alle sanzioni in misura fissa e superamento di precedenti istruzioni

La circolare evidenzia inoltre che la formula ampia dell'art. 116, comma 12, consente di ritenere comprese nella soppressione anche le sanzioni in misura fissa previste dall'art. 30 della legge n. 843/1978, dagli artt. 2 e 4, commi 1 e 2, della legge n. 467/1978 e dall'art. 3 della legge n. 92/1979, le quali, dopo il messaggio n. 37441 del 15 maggio 1989, sono state comunque irrogate mediante ordinanza-ingiunzione.

In conseguenza di ciò, devono considerarsi superate le istruzioni contenute nella circolare n. 271-8 RCV n. 337 S.L./109 del 23 maggio 1986, punto 2.

Prospettive applicative

La circolare conclude segnalando che con un successivo messaggio saranno fornite le disposizioni operative per la formazione dei ruoli telematici in corso di realizzazione.

Punti principali

Quadro normativo di riferimento

L'art. 116, comma 12, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha abolito le sanzioni amministrative relative a violazioni in materia di previdenza e assistenza obbligatorie consistenti nell'omesso o parziale versamento di contributi o premi, nonché quelle derivanti da tali omissioni, e le violazioni formali delle norme sul collocamento. La circolare richiama inoltre l'art. 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e le precedenti istruzioni ministeriali e di Istituto.

Superamento dell'orientamento precedente

In precedenza l'Istituto aveva ritenuto, sulla base del principio del "tempus regit actum", che restassero sanzionabili le violazioni anteriori al 1° gennaio 2001. La Corte di Cassazione, con sentenza n. 7524 del 22 maggio 2002, ha invece chiarito che, per stabilire l'applicabilità della nuova disciplina, rileva il momento di emissione dell'ordinanza-ingiunzione, perché la norma incide sulla manifestazione della potestà punitiva della pubblica autorità.

Effetti operativi per le sedi

L'Istituto dispone di uniformarsi al principio espresso dalla Cassazione: le ordinanze-ingiunzioni non devono più essere emesse, dopo l'entrata in vigore della legge n. 388/2000, né per periodi contributivi successivi né per quelli anteriori al 1° gennaio 2001. Conseguentemente, per le violazioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 35 della legge n. 689/1981 non devono più essere redatti né notificati i processi verbali di contestazione dell'illecito amministrativo.

Ordinanze già emesse e giudizi pendenti

Le ordinanze-ingiunzioni emesse in difformità delle nuove istruzioni e non ancora passate in giudicato devono essere revocate d'ufficio. Se è pendente un giudizio di opposizione, il relativo contenzioso deve essere abbandonato. Restano invece da riscuotere, in via amministrativa o mediante iscrizione a ruolo, le somme richieste con ordinanze non opposte nei termini e quindi già definitive.

Sanzioni in misura fissa e istruzioni previgenti

La circolare precisa che l'ampia formulazione dell'art. 116, comma 12, comprende anche le sanzioni in misura fissa previste dall'art. 30 della legge n. 843/1978, dagli artt. 2 e 4, commi 1 e 2, della legge n. 467/1978 e dall'art. 3 della legge n. 92/1979, già irrogate con ordinanza-ingiunzione. Per effetto di ciò, le istruzioni contenute nella circolare n. 271-8 RCV n. 337 S.L./109 del 23 maggio 1986, punto 2, devono ritenersi superate.

Successivi adempimenti

È annunciato un successivo messaggio con le disposizioni operative per la formazione dei ruoli telematici in corso di realizzazione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.