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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-731/21

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) dell’8 dicembre 2022. — GV contro Caisse nationale d’assurance pension. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Lussemburgo). — Rinvio pregiudiziale – Libera circolazione delle persone – Articolo 45 TFUE – Lavoratori – Regolamento (UE) n. 492/2011 – Articolo 7, paragrafi 1 e 2 – Parità di trattamento – Vantaggi sociali – Pensione di reversibilità – Membri di un’unione civile – Normativa nazionale che subordina la concessione di una pensione di reversibilità all’iscrizione nel registro nazionale di un’unione civile validamente costituita e iscritta in un altro Stato membro. — Causa C-731/21

Giurisprudenza europea62021CJ0731

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di giustizia ha accolto la tesi della lavoratrice superstite, ritenendo incompatibile con il diritto dell’Unione il diniego di pensione di reversibilità fondato sulla mancata iscrizione in Lussemburgo di un PACS già validamente registrato in Francia. La disciplina lussemburghese, pur formalmente neutra, penalizzava in concreto soprattutto i lavoratori frontalieri e quindi i cittadini di altri Stati membri. La Corte ha escluso che l’obiettivo di controllo delle condizioni sostanziali giustificasse il requisito aggiuntivo, perché sproporzionato rispetto allo scopo perseguito.

Libera circolazione dei lavoratori: è incompatibile con l’articolo 45 TFUE la richiesta di previa iscrizione nello Stato ospitante dell’unione civile validamente costituita in un altro Stato membro per ottenere una pensione di reversibilità.

La questione giuridica

Se l’articolo 45 TFUE e l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011 ostino a una normativa nazionale che subordina la pensione di reversibilità spettante al partner superstite di un’unione civile validamente costituita e registrata in un altro Stato membro alla previa iscrizione di tale unione in un repertorio tenuto dallo Stato membro ospitante, mentre per le unioni civili costituite nello Stato ospitante è sufficiente la sola valida costituzione e registrazione locale.

Principio di diritto

L’articolo 45 TFUE e l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011 ostano a una normativa dello Stato membro ospitante che, per riconoscere al partner superstite di un’unione civile validamente costituita e registrata in un altro Stato membro il diritto a una pensione di reversibilità derivante dall’attività lavorativa svolta nel primo Stato membro dal partner deceduto, imponga la previa iscrizione dell’unione civile in un repertorio nazionale, quando per le unioni civili costituite nello Stato ospitante è richiesta solo la validità della costituzione e della registrazione locale. Tale requisito integra una discriminazione indiretta, non giustificata né proporzionata, poiché l’obiettivo di verifica delle condizioni sostanziali e di opponibilità ai terzi può essere raggiunto mediante l’esibizione del documento ufficiale rilasciato nello Stato di costituzione o, al più, mediante verifiche informative tra autorità competenti.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 18 TFUE
  • Articolo 45 TFUE
  • Articolo 48 TFUE
  • Regolamento (UE) n. 492/2011
  • Articolo 7, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 492/2011
  • Regolamento (CE) n. 883/2004
  • Articolo 3 del regolamento (CE) n. 883/2004
  • Articolo 4 del regolamento (CE) n. 883/2004
  • Articolo 5, lettera b), del regolamento (CE) n. 883/2004
  • Regolamento (UE) 2016/1104
  • Articolo 1 del regolamento (UE) 2016/1104

Pensione di reversibilità e iscrizione di un’unione civile registrata in un altro Stato membro

La pronuncia, resa in sede di rinvio pregiudiziale dalla Cour de cassation del Lussemburgo, riguarda il diniego di una pensione di reversibilità a una cittadina francese il cui partner, anch’egli francese, aveva lavorato in Lussemburgo ed era deceduto in seguito a un infortunio sul lavoro. La questione ruota attorno alla compatibilità con la libera circolazione dei lavoratori di una normativa nazionale che subordina il beneficio all’iscrizione nel repertorio lussemburghese di un’unione civile già validamente costituita e registrata in Francia.

Fatti e procedimento principale

GV e il suo partner avevano registrato in Francia un PACS nel 2015. Entrambi lavoravano in Lussemburgo. Dopo il decesso del partner nel 2016, GV chiedeva alla CNAP il riconoscimento della pensione di reversibilità. La domanda veniva respinta perché il PACS, pur validamente costituito all’estero, non era stato iscritto nel repertorio dello stato civile lussemburghese e dunque non era opponibile ai terzi secondo la normativa nazionale applicata dalla CNAP. I giudici di merito lussemburghesi confermavano il diniego. In cassazione, la ricorrente deduceva violazione degli articoli 18 e 45 TFUE e dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011.

Questioni giuridiche esaminate

La Cour de cassation chiedeva, in sostanza, se il diritto dell’Unione osti a una disciplina nazionale che:

  • richiede, per le unioni civili costituite e registrate in un altro Stato membro, una nuova iscrizione in Lussemburgo per accedere alla pensione di reversibilità;
  • non impone invece lo stesso tipo di formalità per le unioni civili costituite direttamente in Lussemburgo;
  • incide in particolare sui lavoratori frontalieri, che sono più frequentemente cittadini di altri Stati membri.

Normativa dell’Unione richiamata

La Corte chiarisce preliminarmente che gli articoli 18 e 48 TFUE non sono determinanti nel caso di specie. Il principio di non discriminazione nel settore dei lavoratori è infatti specificamente disciplinato dall’articolo 45 TFUE e dall’articolo 7 del regolamento n. 492/2011. L’articolo 48 TFUE è richiamato solo come base per la legislazione di coordinamento in materia di sicurezza sociale, oggi contenuta nel regolamento n. 883/2004. Sono inoltre ricordati:

  • l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011, che riconosce ai lavoratori migranti gli stessi vantaggi sociali e fiscali dei lavoratori nazionali;
  • l’articolo 3, paragrafo 1, lettera e), del regolamento n. 883/2004, sulle prestazioni ai superstiti;
  • l’articolo 4 del regolamento n. 883/2004, sul principio di parità di trattamento;
  • l’articolo 5, lettera b), del regolamento n. 883/2004, sull’assimilazione di fatti o avvenimenti;
  • il regolamento (UE) 2016/1104, che però esclude dall’ambito di applicazione la sicurezza sociale e il riconoscimento dell’esistenza e validità delle unioni registrate.

Ragionamento della Corte

La Corte ricorda che la parità di trattamento sancita dall’articolo 45 TFUE e dall’articolo 7 del regolamento n. 492/2011 vieta non solo le discriminazioni dirette fondate sulla nazionalità, ma anche quelle indirette, vale a dire le misure che, pur formulate in termini neutri, colpiscono in modo particolare i cittadini di altri Stati membri. Nel caso di specie, la normativa lussemburghese impone ai partner di un’unione civile registrata all’estero una formalità ulteriore rispetto a quella richiesta per le unioni costituite in Lussemburgo: l’iscrizione in un repertorio nazionale su iniziativa degli interessati. Questa differenza di trattamento è idonea a penalizzare soprattutto i lavoratori frontalieri, che sono spesso cittadini di altri Stati membri, e configura quindi una discriminazione indiretta. La Corte esamina poi la giustificazione addotta: la necessità di verificare le condizioni sostanziali previste dal diritto lussemburghese e di garantire l’opponibilità ai terzi. Tale obiettivo è legittimo, poiché lo Stato membro può assicurarsi che la pensione sia corrisposta solo al vero partner superstite. Tuttavia, la misura non supera il vaglio di proporzionalità. La Corte osserva che:

  • l’iscrizione nel repertorio lussemburghese delle unioni registrate all’estero non è obbligatoria, ma solo facoltativa;
  • il controllo delle condizioni sostanziali può essere realizzato mediante la produzione del documento ufficiale rilasciato dall’autorità competente dello Stato di costituzione dell’unione, salvo dubbi sull’autenticità;
  • in caso di incertezze, l’amministrazione può chiedere informazioni alle autorità straniere competenti;
  • in assenza di un termine per l’iscrizione, essa potrebbe eventualmente essere effettuata anche al momento della domanda di prestazione. Secondo la Corte, il rifiuto del beneficio per la sola mancata iscrizione nazionale va oltre quanto necessario per conseguire l’obiettivo perseguito.

Decisione e dispositivo

La Corte risponde che l’articolo 45 TFUE e l’articolo 7 del regolamento n. 492/2011 ostano a una normativa di uno Stato membro ospitante che subordina la pensione di reversibilità spettante al partner superstite di un’unione civile validamente costituita e registrata in un altro Stato membro alla previa iscrizione di tale unione in un repertorio tenuto dallo Stato membro ospitante. Le spese del procedimento principale sono rimesse al giudice nazionale; le spese delle parti intervenute davanti alla Corte non sono ripetibili.

Principi affermati

  • La pensione di reversibilità può costituire un "vantaggio sociale" ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011.
  • Una formalità nazionale aggiuntiva, applicata solo alle unioni civili costituite all’estero, può integrare una discriminazione indiretta vietata.
  • La verifica delle condizioni sostanziali e dell’opponibilità ai terzi non giustifica un requisito sproporzionato quando l’amministrazione dispone di strumenti meno restrittivi, come l’esibizione del certificato estero e la cooperazione tra autorità competenti.

Come è indicizzato

Materielibera circolazione dei lavoratoriparità di trattamentovantaggi socialisicurezza socialeunioni civili registrate

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