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Sentenza

Sentenza del 15/01/2016 n. 574 - Corte di Cassazione

CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - IN GENERE - Impugnazioni civili - Ricorso incidentale - Ad opera della parte vittoriosa - Proposizione di questioni assorbite - Inammissibilità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria, che aveva confermato l'annullamento di un avviso di accertamento relativo a maggiori IRPEG e IRAP per il 2003. L'Amministrazione ha denunciato la nullità della sentenza per motivazione apparente, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. e dell'art. 36, comma 2, n. 4, del D.Lgs. n. 546/1992, poiché la CTR si era limitata a richiamare genericamente la decisione di primo grado senza esaminare le specifiche censure d'appello. La contribuente ha proposto ricorso incidentale condizionato su questioni non esaminate dai giudici di merito, riguardanti la nullità dell'accertamento per violazione dei termini procedimentali e l'inapplicabilità della disciplina sui costi con controparti residenti in Paesi a fiscalità privilegiata.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale, ritenendo nulla la sentenza d'appello per motivazione apparente: il mero rinvio alla decisione di primo grado non consentiva di individuare la ratio decidendi né dimostrava una valutazione critica delle censure dell'Agenzia. La sentenza è stata cassata con rinvio ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Liguria, anche per la liquidazione delle spese. Il ricorso incidentale condizionato della contribuente è stato dichiarato inammissibile, perché riguardava questioni assorbite dalla decisione favorevole di merito e non realmente decise in senso sfavorevole; tali questioni potranno essere riproposte davanti al giudice del rinvio.

Norme richiamate

  • Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    violazione delle norme sul procedimento

    La nullità della sentenza può essere denunciata quando la motivazione sia meramente apparente o comunque inidonea a rendere comprensibili le ragioni della decisione.

  • Art. 36, comma 2, n. 4, D.Lgs. n. 546/1992

    la sentenza deve contenere la concisa esposizione dei motivi in fatto e diritto

    Nel processo tributario la sentenza deve esporre le ragioni della decisione in modo effettivo. È insufficiente il rinvio generico alla sentenza di primo grado senza esame delle censure d'appello.

  • Art. 118 disp. att. c.p.c.

    La motivazione per relationem è ammissibile solo se il giudice dimostra di aver valutato criticamente la decisione richiamata e le contestazioni formulate dall'appellante.

  • Art. 110, comma 11, T.U.I.R.

    La norma era richiamata in relazione alla deducibilità dei costi sostenuti con soggetti residenti in Paesi a fiscalità privilegiata e agli specifici requisiti documentali e dichiarativi richiesti.

  • Legge n. 212/2000, art. 12, comma 7

    La contribuente aveva invocato la disposizione in relazione ai termini procedimentali e alla validità dell'avviso di accertamento; la questione non è stata esaminata dalla Cassazione perché assorbita e riproponibile in sede di rinvio.

  • D.M. 23 gennaio 2002

    Il decreto individuava la Malesia tra i Paesi inclusi nella cosiddetta black list; la relativa applicabilità, contestata dalla contribuente anche alla luce della convenzione Italia-Malesia contro le doppie imposizioni, è rimasta impregiudicata.

Massime di principio

  • Una sentenza d'appello non può limitarsi a un richiamo generico alla decisione di primo grado: deve confrontarsi con le specifiche doglianze dell'appello e spiegare perché le respinge.
  • La motivazione per relationem è valida solo quando il giudice indica, anche sinteticamente, di avere esaminato sia la sentenza richiamata sia le censure dell'appellante.
  • Quando la sentenza viene cassata per vizio di motivazione, le questioni non esaminate perché assorbite restano aperte e possono essere riproposte davanti al giudice del rinvio.
  • La parte vittoriosa nel merito non può proporre ricorso incidentale, anche condizionato, per questioni non decise sfavorevolmente: manca una soccombenza, anche solo teorica.
  • L'inammissibilità del ricorso incidentale sulle questioni assorbite non equivale a una loro reiezione nel merito; tali questioni devono essere riproposte tempestivamente nel giudizio di rinvio.

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