Salta al contenuto
Parere

Parere del Garante n. 377 del 28/05/2026

Parere su istanza di accesso civico - 28 maggio 2026

Garante Privacy377

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante esprime parere sul riesame di un accesso civico generalizzato presentato al Comune di Brescia per ottenere l’elenco completo delle autorizzazioni NCC attive e vari dati associati ai titolari. Il Comune aveva rilasciato solo alcuni dati, omettendo denominazione/ragione sociale e recapiti. L’Autorità ritiene che, per le informazioni contenute o ricollegabili al RENT e per i dati relativi a ditte individuali o persone fisiche, l’accesso civico sia escluso o comunque comporti un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali. Per le persone giuridiche, invece, i dati non sono “dati personali”, fermo restando il possibile rilievo di altri limiti all’accesso civico non sindacabili dal Garante.

Parere su riesame di un’istanza di accesso civico generalizzato relativa alle autorizzazioni NCC del Comune di Brescia

Parere su istanza di accesso civico relativa alle autorizzazioni NCC del Comune di Brescia

Il Garante si pronuncia, ai sensi dell’art. 5, comma 7, del d.lgs. n. 33/2013, sul riesame di un provvedimento di accoglimento parziale di un’istanza di accesso civico generalizzato presentata al Comune di Brescia. La richiesta riguardava l’elenco completo delle autorizzazioni NCC attive e una serie di dati collegati ai titolari, tra cui denominazione/ragione sociale, natura giuridica, sede, PEC e ulteriori recapiti.

La richiesta di accesso e l’esito del Comune

La società istante aveva chiesto:

  • numero identificativo del titolo e stato dell’autorizzazione;
  • data di rilascio;
  • denominazione/ragione sociale o nome e cognome;
  • natura giuridica del soggetto autorizzato;
  • sede legale e/o operativa;
  • indirizzo PEC ufficialmente comunicato;
  • ulteriori recapiti professionali comunicati all’amministrazione.

Il Comune aveva trasmesso un file con alcuni dati, tra cui numero del titolo, stato, data di rilascio, natura giuridica e sedi, omettendo però denominazione/ragione sociale e contatti. La società aveva quindi chiesto il riesame, contestando la mancata motivazione delle omissioni e sostenendo che i dati delle persone giuridiche non sarebbero protetti dalla disciplina privacy.

Quadro normativo richiamato

Il Garante richiama:

  • l’art. 5, commi 2, 3 e 7, del d.lgs. n. 33/2013;
  • l’art. 5-bis del medesimo decreto, in particolare il comma 2, lett. a), e il comma 3;
  • l’art. 4, par. 1, n. 1, e l’art. 5, par. 1, lett. b) e c), del GDPR;
  • l’art. 154, comma 1, lett. g), del Codice privacy.

Vengono inoltre richiamate le Linee guida ANAC sull’accesso civico, adottate d’intesa con il Garante, e il provvedimento del Garante n. 521/2016.

Regime speciale dei dati nel RENT

Un passaggio centrale riguarda il Registro Elettronico NCC Taxi (RENT), istituito presso il Centro elaborazione dati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dall’art. 10-bis, comma 3, del d.l. n. 135/2018 e disciplinato dal d.m. n. 203 del 2 luglio 2024.

Il Garante sottolinea che il decreto ministeriale ha definito:

  • la tipologia dei dati contenuti nel RENT;
  • il relativo regime di accessibilità;
  • i soggetti legittimati alla consultazione.

Tra le informazioni consultabili sono indicati, per le autorizzazioni NCC, dati come denominazione o ragione sociale, codice fiscale, partita IVA, legale rappresentante o titolare, sede legale dell’impresa con una specifica eccezione per le ditte individuali, oltre ad altri dati tecnici e amministrativi. Questo regime speciale è considerato non derogabile dall’accesso civico generalizzato.

Valutazione dell’Autorità sull’accesso civico

Secondo il Garante, l’accesso civico richiesto deve essere escluso quando riguarda dati o informazioni la cui conoscibilità è già regolata in modo speciale dal legislatore nazionale. In tali casi opera l’art. 5-bis, comma 3, d.lgs. n. 33/2013, che prevede l’esclusione dell’accesso quando esso è subordinato dalla disciplina vigente a specifiche condizioni, modalità o limiti.

Il Garante osserva anche che una ulteriore ostensione da parte del Comune avrebbe l’effetto di duplicare, fuori dal perimetro normativo previsto, informazioni contenute in una banca dati pubblica nazionale, con possibile alterazione del regime di conoscibilità e delle misure di sicurezza adottate dal Ministero ai sensi dell’art. 32 GDPR.

Profili di protezione dei dati personali

L’Autorità ribadisce che non sono dati personali le informazioni relative a persone giuridiche, enti, associazioni, fondazioni o esercizi commerciali. Tuttavia, le informazioni riferite a imprese e ditte individuali possono costituire dati personali quando consentono l’identificazione di una persona fisica.

Nel caso esaminato, l’ostensione di dati come:

  • sede operativa, che per una ditta individuale potrebbe coincidere con domicilio o residenza;
  • indirizzo PEC;
  • ulteriori recapiti come telefono o e-mail;

è ritenuta idonea a determinare un’interferenza ingiustificata e sproporzionata nei diritti e nelle libertà degli interessati. Il Garante evidenzia che tali dati non appaiono funzionali alla finalità tipica dell’accesso civico, cioè il controllo diffuso sull’azione amministrativa e la partecipazione al dibattito pubblico.

Limiti dell’accesso e conclusione

Il Garante richiama anche il principio secondo cui l’accesso civico produce una pubblicità ampia, con dati e documenti conoscibili e riutilizzabili da chiunque. Per questo, il bilanciamento deve essere particolarmente rigoroso quando siano coinvolti dati personali.

Il parere è quindi nel senso che:

  • l’accesso civico alle informazioni ulteriori richieste deve essere escluso quando esse ricadono nel regime speciale del RENT o comportano pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali;
  • per i dati riferiti a persone fisiche o ditte individuali opera la tutela privacy e il limite di cui all’art. 5-bis, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 33/2013;
  • per i dati riferiti a persone giuridiche, società, associazioni e altri soggetti non persone fisiche, non opera la nozione di dato personale, fermo restando che l’amministrazione può valutare altri limiti all’accesso civico, tra cui quelli relativi agli interessi economici e commerciali, non oggetto di sindacato da parte del Garante.

Punti principali

Oggetto della richiesta e risposta del Comune

Una società aveva chiesto, tramite accesso civico generalizzato, l’elenco completo delle autorizzazioni NCC attive rilasciate dal Comune di Brescia con dati identificativi del titolo, data di rilascio, denominazione o nome del titolare, natura giuridica, sede, PEC e ulteriori recapiti. Il Comune ha accolto solo parzialmente l’istanza, trasmettendo numero del titolo, stato, data di rilascio, natura giuridica e sedi, ma oscurando denominazione/ragione sociale e contatti.

Regime speciale del RENT e limite assoluto all’accesso civico

Il Garante richiama la disciplina del RENT, istituito dall’art. 10-bis, comma 3, del d.l. n. 135/2018 e regolato dal d.m. n. 203/2024, che individua dati accessibili e soggetti legittimati in modo puntuale. Questo regime speciale è ritenuto non derogabile dall’accesso civico generalizzato. Di conseguenza, le informazioni richieste che eccedono i dati consultabili secondo il decreto ministeriale devono essere escluse ai sensi dell’art. 5-bis, comma 3, d.lgs. n. 33/2013.

Dati personali e differenza tra persone fisiche e soggetti collettivi

Il Garante ribadisce che costituiscono dati personali solo le informazioni riferite a persone fisiche identificate o identificabili. Ne restano fuori i dati di persone giuridiche, associazioni, fondazioni ed esercizi commerciali. Tuttavia, dati riferiti a ditte individuali o imprese possono essere personali se consentono l’identificazione della persona fisica titolare, con conseguente applicazione della tutela del GDPR e dell’art. 5-bis, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 33/2013.

Prevalenza dei principi di finalità, minimizzazione e tutela concreta

L’Autorità sottolinea che l’accesso civico produce una pubblicità assai ampia, poiché i dati ottenuti diventano conoscibili e riutilizzabili da chiunque. Per questo, nella valutazione del possibile pregiudizio concreto alla protezione dei dati, l’ente deve considerare i principi di limitazione della finalità e minimizzazione dei dati, nonché le ragionevoli aspettative di riservatezza degli interessati.

Valutazione sui dati richiesti dalla società istante

Secondo il Garante, non emerge che la conoscenza generalizzata di sede operativa, PEC e altri recapiti comunicati al Comune ai fini autorizzativi sia strumentale al controllo diffuso sulle funzioni istituzionali o alla partecipazione al dibattito pubblico. Al contrario, la loro diffusione a terzi determinerebbe un’interferenza sproporzionata nei diritti degli interessati, specie per le ditte individuali, e quindi un possibile pregiudizio alla protezione dei dati personali.

Conclusioni sul parere

Il parere è sostanzialmente favorevole all’impostazione restrittiva del Comune: l’accesso civico alle informazioni aggiuntive richieste deve essere escluso ove si tratti di dati coperti dal regime speciale del RENT o di dati personali riferiti a persone fisiche/ditte individuali. Restano invece fuori dalla tutela privacy i dati riguardanti persone giuridiche e altri soggetti non persone fisiche, salva la verifica di ulteriori limiti all’accesso civico.

Come è indicizzato

Materieaccesso civicopubblica amministrazionetrasporto pubblico non di lineabasi giuridiche del trattamentominimizzazione dei dati

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Garante Privacy, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.