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Parere

Parere del Garante n. 374 del 25/05/2026

Parere su istanza di accesso civico - 25 maggio 2026

Garante Privacy374

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante rende parere su richiesta del RPCT del Comune di Lomazzo nell’ambito di un riesame di un accesso civico generalizzato riguardante le autorizzazioni NCC. L’Autorità ritiene che l’ostensione dei dati richiesti debba essere esclusa, perché la disciplina speciale sul RENT e sul relativo accesso, prevista dal d.l. n. 135/2018 e dal DM n. 203/2024, pone limiti e condizioni non derogabili dall’accesso civico. Inoltre, la richiesta riguarda anche dati personali di persone fisiche o ditte individuali, la cui diffusione generalizzata determinerebbe un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali, con trattamento sproporzionato ed eccedente rispetto alle finalità dell’accesso civico. Il parere è quindi sostanzialmente negativo rispetto alla richiesta di accesso nei termini formulati.

Parere sull’istanza di riesame di accesso civico generalizzato relativa all’elenco delle autorizzazioni NCC rilasciate dal Comune di Lomazzo

Parere sull’istanza di accesso civico relativa alle autorizzazioni NCC del Comune di Lomazzo

Il Garante è stato chiamato dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Lomazzo a rendere il parere previsto dall’art. 5, comma 7, del d.lgs. n. 33/2013, nell’ambito di un riesame di un accesso civico generalizzato parzialmente accolto. L’istanza riguardava l’elenco delle autorizzazioni NCC attive e una serie di informazioni sui relativi titolari.

Oggetto della richiesta di accesso e decisione comunale

La società richiedente aveva domandato, per ciascuna autorizzazione NCC, il numero identificativo e lo stato del titolo, la data di rilascio, la denominazione o ragione sociale, la natura giuridica, la sede legale e/o operativa, l’indirizzo PEC e ulteriori recapiti professionali comunicati all’amministrazione. Il Comune aveva rilasciato solo numero della licenza, tipologia di servizio e data di rilascio, indicando che per ottenere ulteriori informazioni sarebbe stato necessario un accesso agli atti ex l. n. 241/1990.

Quadro normativo richiamato

Il Garante richiama la disciplina dell’accesso civico generalizzato di cui all’art. 5 del d.lgs. n. 33/2013 e i relativi limiti, in particolare l’art. 5-bis, comma 2, lett. a), sulla protezione dei dati personali, e comma 3, per i casi in cui l’accesso sia subordinato dalla disciplina vigente a specifiche condizioni, modalità o limiti. Vengono inoltre richiamati i principi del GDPR di limitazione della finalità e minimizzazione dei dati, di cui all’art. 5, par. 1, lett. b) e c), nonché la nozione di dato personale dell’art. 4, par. 1, n. 1, GDPR.

Accesso civico, pubblicità degli atti e tutela dei dati personali

L’Autorità ribadisce che i dati e documenti acquisiti tramite accesso civico diventano pubblici, liberamente conoscibili e riutilizzabili ai sensi dell’art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013. Proprio per questo, la valutazione sul possibile pregiudizio per gli interessati deve essere rigorosa. Il Garante richiama anche le Linee guida ANAC sull’accesso civico, sottolineando che deve essere considerato il rischio di conseguenze non prevedibili per gli interessati e la necessità, ove possibile, di adottare le modalità meno pregiudizievoli.

Disciplina speciale del RENT e limiti all’accesso

Nella materia del trasporto pubblico non di linea, il legislatore ha previsto un registro informatico pubblico nazionale delle imprese titolari di licenza taxi e di autorizzazione NCC, il RENT, istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dall’art. 10-bis, comma 3, del d.l. n. 135/2018. Il DM n. 203 del 2 luglio 2024, su cui il Garante aveva già espresso parere, disciplina tipologia dei dati contenuti nel registro e relativo regime di accessibilità. Il Garante evidenzia che tale disciplina speciale individua in modo puntuale quali dati siano consultabili e da chi, e non può essere superata mediante accesso civico generalizzato.

Valutazione sul caso concreto

Secondo il Garante, l’istanza di accesso, così come formulata, mira ad ottenere una duplicazione di informazioni già confluite in una banca dati nazionale e, in parte, ulteriori dati non previsti dalla disciplina speciale, come la sede operativa, la PEC e altri recapiti comunicati al Comune. Per le ditte individuali, tali elementi possono coincidere con dati strettamente personali, come domicilio o residenza. L’ostensione generalizzata, destinata a chiunque, comporterebbe un trattamento eccedente e non necessario rispetto alle finalità dell’accesso civico, con possibile uso improprio e riutilizzo per finalità incompatibili.

Rilievo sul carattere pubblico dell’attività NCC

Il richiedente sosteneva che i titolari di autorizzazioni NCC svolgono un’attività soggetta a concessione pubblica e che, pertanto, i dati professionali dovrebbero essere ostensibili. Il Garante respinge tale assunto, ritenendolo non conforme alla disciplina sulla protezione dei dati personali. Ricorda che il fatto che un’attività sia connessa a funzioni di interesse pubblico non elimina automaticamente la tutela dei dati personali, soprattutto quando si tratta di informazioni riferite a persone fisiche o a ditte individuali.

Conclusioni

Il parere conclude nel senso che l’accesso civico alle informazioni richieste deve essere escluso ai sensi dell’art. 5-bis, comma 3, del d.lgs. n. 33/2013, perché la disciplina del RENT e del DM n. 203/2024 prevede limiti e condizioni specifici non derogabili. Il Garante precisa, infine, che i dati riferiti a persone giuridiche, società, associazioni o altri soggetti non persone fisiche non rientrano nella nozione di dato personale; per tali informazioni restano comunque ferme le valutazioni dell’amministrazione su eventuali diversi limiti all’accesso civico, inclusi quelli a tutela di interessi economici e commerciali.

Punti principali

Oggetto del quesito e contesto procedimentale

Il RPCT del Comune di Lomazzo ha chiesto il parere del Garante ai sensi dell’art. 5, comma 7, del d.lgs. n. 33/2013, nell’ambito di un riesame avverso il provvedimento di accoglimento parziale di una istanza di accesso civico generalizzato. La richiesta riguardava l’elenco completo delle autorizzazioni NCC attive, con vari dati identificativi e di contatto dei titolari.

Regime dell’accesso civico e limiti per la protezione dei dati personali

Il Garante richiama l’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013 e i limiti di cui all’art. 5-bis, in particolare il diniego necessario per evitare un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali. Ricorda che, nell’accesso civico, i dati e documenti ottenuti diventano pubblici e riutilizzabili, circostanza che impone una valutazione particolarmente rigorosa del rischio per gli interessati, anche alla luce dei principi di limitazione della finalità e minimizzazione del GDPR.

Speciale disciplina delle autorizzazioni NCC e del RENT

Per le autorizzazioni NCC il legislatore ha previsto un regime speciale: il Registro elettronico NCC Taxi (RENT) e il relativo accesso sono disciplinati dall’art. 10-bis, comma 3, del d.l. n. 135/2018 e dal DM n. 203 del 2 luglio 2024. Tale disciplina individua in modo puntuale i dati accessibili e i soggetti legittimati a consultarli. Di conseguenza, l’accesso civico generalizzato non può essere usato per aggirare i limiti e le condizioni stabilite da questa normativa speciale.

Valutazione sui dati richiesti e sul pregiudizio concreto

Il Garante osserva che l’ostensione di dati quali sede operativa, PEC e ulteriori recapiti comunicati al Comune, specie se riferiti a ditte individuali o persone fisiche, comporterebbe una duplicazione delle informazioni della banca dati pubblica nazionale e un ampliamento non previsto dal legislatore. Ciò determinerebbe un possibile uso improprio o riutilizzo per finalità non compatibili, con interferenza sproporzionata nei diritti e nelle libertà degli interessati e quindi con pregiudizio concreto alla tutela dei dati personali.

Esito e precisazioni finali

Il parere conclude che l’accesso civico alle informazioni richieste va escluso ai sensi dell’art. 5-bis, comma 3, del d.lgs. n. 33/2013, poiché la disciplina del DM n. 203/2024 subordina la conoscibilità dei dati a specifici limiti e condizioni. Il Garante precisa inoltre che quanto affermato dal richiedente sul carattere pubblico dell’attività NCC non esclude la tutela dei dati personali, mentre resta fermo che i dati riferiti a persone giuridiche, società o associazioni non sono "dato personale" e, per essi, spettano all’amministrazione le ulteriori valutazioni su altri eventuali limiti all’accesso.

Come è indicizzato

Materiepubblica amministrazioneaccesso civicotrasparenza amministrativadati personaliinteroperabilità di banche dati

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