Sentenza n. 9094/2026 - Roma, Sezione 3
per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Civile di Roma, Sezione Lavoro n. 3793/2025, pubblicata il 27 marzo 2025, resa all’esito del giudizio iscritto al n.r.g. 685/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia del Ministero nell'esecuzione della sentenza del Tribunale civile di Roma che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale civile di Roma, passata in giudicato e regolarmente notificata al Ministero, con la quale era stato accertato il suo diritto a usufruire della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020 ed era stato condannato il Ministero ad attribuirle il beneficio economico nella misura di euro 1.000,00 oltre accessori. La ricorrente ha dedotto l'inerzia dell'amministrazione, nonostante il decorso del termine di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei titoli giudiziali nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Il Ministero si è costituito depositando una memoria di pura forma, senza fornire chiarimenti o indicazioni sull'avvenuta esecuzione del giudicato.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza civile era passata in giudicato, era stata notificata nelle forme di legge e che era decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. In presenza dell'allegato inadempimento, il Ministero non ha fornito elementi idonei a dimostrare l'adempimento o a chiarire le modalità di esecuzione. Applicando i principi sull'onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore, il Collegio ha ritenuto fondata la pretesa della ricorrente. Ha precisato che, in sede di ottemperanza, non sono nuovamente sindacabili i presupposti della pretesa già riconosciuta dal giudicato. Il Ministero è stato quindi condannato a dare esecuzione al titolo entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega, senza compenso, per un ulteriore termine di 60 giorni decorrente dalla scadenza del termine assegnato all'amministrazione e previa richiesta della ricorrente. Il TAR ha escluso, allo stato, la condanna al pagamento di penalità di mora, riservandone l'eventuale applicazione in caso di perdurante inottemperanza. Ha disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti e all'OIV del Ministero, in considerazione dell'inerzia amministrativa reiterata e del numero elevato di giudizi analoghi. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza al giudicato.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30, come modificato dall'art. 44, comma 3, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla l. 24 novembre 2003, n. 326
Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione consente di procedere all'esecuzione forzata o all'ottemperanza nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107
È la disposizione istitutiva della Carta elettronica del docente, il cui beneficio economico era stato riconosciuto alla ricorrente dal giudicato civile.
art. 15 c.p.a.
Non espressamente citato nel testo; non rilevante ai fini della decisione.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando il titolo giudiziale è passato in giudicato, è stato regolarmente notificato all'amministrazione ed è decorso il termine dilatorio previsto dalla legge, l'amministrazione deve dimostrare l'avvenuta esecuzione o fornire specifici chiarimenti sulle modalità di adempimento; la mera costituzione in giudizio con una memoria di forma non è sufficiente.
- In sede di ottemperanza non possono essere nuovamente sindacati i presupposti sostanziali della pretesa già definitivamente riconosciuta dal giudicato, dovendosi il giudice limitare a verificare e imporre l'esecuzione del comando giudiziale.
- Accertata l'inottemperanza, il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare sin d'ora un commissario ad acta, destinato a operare, previa richiesta dell'interessato, dopo l'inutile decorso del termine assegnato all'amministrazione.
- La penalità di mora non deve essere necessariamente disposta al momento della prima pronuncia di ottemperanza, potendo il giudice riservarne l'applicazione a un successivo momento qualora persista l'inadempimento oltre il termine assegnato.
- L'inerzia reiterata dell'amministrazione nell'esecuzione di obblighi pecuniari riconosciuti da sentenze definitive può giustificare la trasmissione degli atti agli organi di controllo e di responsabilità, oltre alla condanna alle spese dei giudizi di ottemperanza.
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