Deliberazione n. 506 del 11/09/2025
Provvedimento del 11 settembre 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica due provvedimenti d'urgenza adottati nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy relativa a materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato. Le misure mirano a impedire la diffusione del contenuto sulle piattaforme indicate e, per eventuale materiale acquisito in chiaro, a disporne la conservazione a soli fini probatori per 12 mesi con modalità idonee a evitare l’identificazione diretta degli interessati. Non vengono irrogate sanzioni, ma viene confermata la validità degli interventi urgenti già assunti dal dirigente competente.
Facebook, Meta e Telegram: ratifica di misure d'urgenza per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato ai sensi dell'art. 144-bis Codice privacy
Facebook, Meta e Telegram: ratifica di misure urgenti per prevenire la diffusione di materiale sessualmente esplicito
Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato, con provvedimento dell'11 settembre 2025, due determinazioni urgenti adottate nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC. Il procedimento origina da una segnalazione presentata dalla persona interessata ai sensi dell'art. 144-bis del Codice privacy, in relazione al rischio di diffusione di registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati.
Presupposto del procedimento e quadro normativo
La disciplina richiamata è quella introdotta dall'art. 144-bis del Codice privacy per i casi di c.d. revenge porn. Tale disposizione attribuisce al Garante il potere di intervenire a seguito di segnalazione di chiunque, compresi i minori ultraquattordicenni, abbia fondato motivo di ritenere che il materiale possa essere inviato, consegnato, ceduto, pubblicato o diffuso tramite piattaforme digitali senza il proprio consenso. Il provvedimento ricorda inoltre che l'Autorità deve decidere entro 48 ore dal ricevimento della segnalazione.
Misure urgenti adottate il 21 agosto 2025
Prima della ratifica collegiale, il dirigente facente funzioni del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo aveva adottato, in via d'urgenza, le determinazioni nn. 281 e 282 del 21 agosto 2025. Le misure riguardavano:
- l'ingiunzione alle piattaforme di adottare immediatamente misure idonee a impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
- la prescrizione di conservare, qualora acquisito in chiaro, l'eventuale materiale per 12 mesi dal ricevimento del provvedimento, esclusivamente per finalità probatorie;
- l'obbligo di utilizzare modalità tecniche idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e di comunicare tempestivamente all'Autorità l'adempimento.
Ratifica finale del Garante
Esaminate le osservazioni formulate ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 e la documentazione in atti, il Garante ha ratificato i provvedimenti d'urgenza ai sensi dell'art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019. La decisione conferma quindi l'efficacia delle misure di blocco/prevenzione della diffusione e di conservazione probatoria del materiale, senza introdurre ulteriori statuizioni sanzionatorie o correttive.
Punti principali
Origine della segnalazione e contesto normativo
La persona interessata ha segnalato al Garante di trovarsi in una delle ipotesi previste dall'art. 144-bis del Codice privacy, chiedendo l'intervento dell'Autorità nei confronti di Facebook, Instagram e Telegram. Il provvedimento richiama la disciplina sul c.d. revenge porn e la competenza del Garante a decidere entro 48 ore dal ricevimento della segnalazione ai sensi degli artt. 143, 144 e 144-bis del Codice.
Intervento urgente del dirigente competente
Verificata la compatibilità della segnalazione con l'art. 144-bis, il dirigente facente funzioni del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo aveva adottato in via d'urgenza le determinazioni nn. 281 e 282 del 21 agosto 2025. Tali determinazioni erano finalizzate a impedire la diffusione del materiale oggetto di segnalazione e a preservare eventuali elementi probatori.
Misure ingiunte alle piattaforme
Alle società Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC è stata ingiunta l'immediata adozione di misure volte a impedire la diffusione sulle rispettive piattaforme del materiale segnalato, trasmesso in formato hash. È stata inoltre prescritta la conservazione, per 12 mesi dal ricevimento del provvedimento, dell'eventuale materiale acquisito in chiaro, esclusivamente a fini probatori e con misure idonee a impedirne la diretta identificabilità.
Ratifica del Garante
Il Garante, riunito l'11 settembre 2025, ratifica ai sensi dell'art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 i provvedimenti d'urgenza nn. 281/2025 e 282/2025 già adottati il 21 agosto 2025. Il testo non contiene una sanzione amministrativa né ulteriori prescrizioni oltre alla conferma delle misure urgenti.
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