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Provvedimento

Ordinanza ingiunzione o revoca n. 494 del 11/09/2025

Provvedimento dell'11 settembre 2025

Garante Privacy494

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ha esaminato un caso di invio massivo di email promozionali via PEC a professionisti, effettuato nell’interesse di ISV Group S.r.l.s. e materialmente gestito da Ismax S.r.l.s. senza valido consenso e senza adeguata trasparenza. Dall’istruttoria è emersa l’assenza di controlli del committente sull’operato del partner commerciale, oltre al mancato riscontro alle richieste di cancellazione, accesso e opposizione presentate dagli interessati. Il Garante ha ritenuto illecito il trattamento, ha ammonito ISV Group, ha ordinato a Ismax la cancellazione dei dati raccolti illecitamente e ha irrogato sanzioni amministrative pecuniarie di 15.000 euro a ISV Group e 5.000 euro a Ismax.

ISV Group S.r.l.s. e Ismax S.r.l.s.: email promozionali via PEC senza consenso, mancato riscontro ai diritti e omessa risposta al Garante

ISV Group S.r.l.s. e Ismax S.r.l.s.: email promozionali via PEC senza consenso, mancato riscontro ai diritti e omessa risposta al Garante

Il provvedimento trae origine da un reclamo relativo all’invio di email promozionali indesiderate a una casella PEC di un professionista. L’attività riguardava la promozione di corsi professionali e veniva svolta nell’interesse di ISV Group S.r.l.s., mediante l’operato di Ismax S.r.l.s. Il Garante ha ricostruito un trattamento protrattosi per anni, con pluralità di destinatari appartenenti a ordini professionali diversi e numerose segnalazioni analoghe.

Fatti e istruttoria

Il reclamante ha dichiarato di non aver mai prestato consenso alla ricezione dei messaggi e di aver chiesto la cancellazione dai recapiti utilizzati per il marketing, senza ottenere riscontro. Nonostante ciò, avrebbe ricevuto ulteriori email anche dopo la richiesta di cancellazione, inclusa una successiva comunicazione nel gennaio 2024. Nel corso dell’istruttoria, ISV Group ha negato un proprio ruolo nel trattamento, sostenendo di non disporre dei dati dell’interessato e di non avere effettuato l’invio. Ismax, inizialmente, ha ricondotto il mancato riscontro a un errore materiale e, solo successivamente, ha riferito di aver reperito online circa un centinaio di indirizzi email liberamente disponibili su internet, tratti da siti professionali.

Il Garante ha inoltre evidenziato che la vicenda non era isolata: erano pervenute altre istanze di contenuto analogo, alcune dirette al recapito di Ismax indicato nelle email, altre provenienti da iscritti ad ordini professionali che lamentavano l’invio di PEC promozionali insistenti.

Qualificazione dei ruoli

L’Autorità ha ritenuto che l’attività promozionale fosse posta in essere nell’interesse di ISV Group, la quale determinava la finalità di promuovere i propri corsi e beneficiava dell’iniziativa commerciale. Ismax, tuttavia, aveva deciso autonomamente modalità operative e fonti di reperimento dei contatti, senza un accordo conforme con la committente. In base a tale ricostruzione, il Garante ha distinto le responsabilità: da un lato ha escluso, per ISV Group, alcune violazioni direttamente collegate all’invio delle email e al mancato riscontro alle istanze degli interessati; dall’altro ha rilevato una responsabilità della stessa ISV Group per carenza di controllo, selezione e vigilanza sull’operato del soggetto incaricato.

Violazioni accertate

Per ISV Group, il Garante ha confermato la violazione dell’art. 5, par. 1, lett. a), e dell’art. 5, par. 2, GDPR, nonché dell’art. 24 GDPR, per mancata conformità ai principi di liceità, correttezza e trasparenza e per insufficiente accountability nella gestione del partner commerciale.

Per Ismax, il trattamento è stato qualificato come illecito per mancanza di valido consenso e per invio di comunicazioni promozionali via email in assenza della base giuridica richiesta dall’art. 130, comma 2, del Codice privacy. Sono state inoltre confermate le violazioni degli artt. 12, 15 e 17 GDPR, per il mancato riscontro alle richieste di accesso e cancellazione, e l’art. 157 del Codice privacy, per il mancato riscontro alla richiesta di informazioni formulata dal Garante.

Valutazioni giuridiche rilevanti

Il provvedimento ribadisce che l’invio di comunicazioni promozionali mediante email o PEC richiede il consenso preventivo dell’interessato e che la provenienza dei dati da fonti pubbliche, siti web o elenchi liberamente accessibili non legittima di per sé il marketing. L’Autorità richiama espressamente le Linee guida del 4 luglio 2013 e la propria più recente giurisprudenza, affermando che il link per l’opposizione eventualmente presente nel messaggio non sana l’illiceità dell’invio iniziale.

Sul piano organizzativo, il Garante sottolinea che il titolare deve selezionare con cura il partner commerciale e controllarne l’operato, adottando misure adeguate ai sensi dell’art. 24 GDPR. Nel caso di specie, l’assenza di verifiche da parte di ISV Group ha consentito che il trattamento illecito si protrasse per anni.

Misure correttive e sanzioni

Il Garante ha adottato tre misure principali:

  • ammonimento nei confronti di ISV Group ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b), GDPR, per l’illecito trattamento svolto per suo conto senza controlli adeguati;
  • ordine a Ismax, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. g), GDPR, di cancellare tutti i dati personali raccolti con le modalità descritte e riferiti a soggetti che non abbiano espresso uno specifico consenso per finalità promozionali;
  • sanzione amministrativa pecuniaria pari a 15.000 euro nei confronti di ISV Group e 5.000 euro nei confronti di Ismax.

Nella quantificazione delle sanzioni il Garante ha applicato l’art. 83 GDPR, valorizzando come aggravanti la durata pluriennale della condotta, la gravità, la colpa grave e l’assenza di adeguati controlli; come attenuanti ha considerato l’assenza di precedenti pertinenti e il fatto che i dati coinvolti fossero solo dati comuni. È stata disposta anche la pubblicazione integrale del provvedimento sul sito del Garante e l’annotazione nel registro interno dell’Autorità.

Implicazioni pratiche

Il provvedimento conferma che, in materia di email marketing verso professionisti, il richiamo a fonti pubbliche non sostituisce il consenso e non esonera il promotore o il committente dalle verifiche organizzative. Per i titolari, il caso evidenzia l’importanza di formalizzare correttamente i rapporti con i partner commerciali, monitorare le campagne promozionali e gestire tempestivamente le richieste di accesso, cancellazione e opposizione degli interessati. Per i soggetti che operano materialmente le campagne, il provvedimento ribadisce il rischio di essere qualificati come autonomi titolari quando decidano in modo indipendente finalità e mezzi del trattamento.

Punti principali

Origine del procedimento e reclamo

Il procedimento nasce dal reclamo di un interessato che lamentava di aver ricevuto email indesiderate nella propria casella PEC per la promozione di corsi professionali, senza avere mai prestato consenso. L’interessato aveva anche chiesto la cancellazione dai database, ma aveva continuato a ricevere comunicazioni. Nel corso dell’istruttoria sono emerse ulteriori doglianze analoghe riferite ad altri professionisti e ad altri ordini professionali.

Svolgimento dell’istruttoria e posizione delle società

ISV Group ha inizialmente negato di avere un ruolo nel trattamento, indicando Ismax come soggetto titolare o comunque operante autonomamente. Ismax ha ammesso di non aver fornito riscontro per errore materiale e, successivamente, ha dichiarato di aver reperito online indirizzi email liberamente disponibili su internet, tratti da siti professionali. Il Garante ha richiesto informazioni ex art. 157 del Codice, ma Ismax non ha risposto nel termine, circostanza che ha aggravato il procedimento.

Qualificazione dei ruoli e responsabilità

Il Garante ha valutato che l’attività promozionale era svolta nell’interesse di ISV Group, che quindi restava il soggetto che determinava la finalità del trattamento; Ismax, tuttavia, ha operato in modo autonomo decidendo finalità e modalità dell’invio, assumendo di fatto il ruolo di autonomo titolare. Per ISV Group, pur archiviandosi alcune contestazioni alla luce delle difese svolte, il Garante ha ritenuto sussistenti responsabilità per mancato controllo sul partner commerciale e per assenza di misure adeguate di selezione e vigilanza.

Violazioni accertate

Per Ismax sono state confermate le violazioni degli artt. 6, par. 1, lett. a), 12, 15 e 17 GDPR e dell’art. 130, comma 2, del Codice privacy, oltre alla violazione dell’art. 157 del Codice per il mancato riscontro alla richiesta di informazioni. Per ISV Group è stata confermata la violazione dell’art. 5, par. 1, lett. a), e dell’art. 5, par. 2, nonché dell’art. 24 GDPR, in ragione della mancata correttezza, trasparenza e accountability nel trattamento svolto per suo conto.

Misure adottate e sanzioni

Il Garante ha ammonito ISV Group ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b) GDPR, ha ordinato a Ismax, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. g), la cancellazione di tutti i dati personali raccolti senza specifico consenso per finalità promozionali, e ha irrogato una sanzione di 15.000 euro a ISV Group e di 5.000 euro a Ismax, con possibilità di definizione agevolata ai sensi dell’art. 166, comma 8, del Codice.

Come è indicizzato

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