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Provvedimento

Ordinanza ingiunzione o revoca n. 524 del 11/09/2025

Provvedimento dell'11 settembre 2025

Garante Privacy524

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ha accertato che l’Università degli Studi di Verona ha trattato dati personali dei contribuenti TARI nell’ambito di un progetto di ricerca sull’impatto dei messaggi sulla raccolta e il riciclaggio dei rifiuti senza un’idonea base giuridica, senza un’informativa completa e senza adeguata applicazione dei principi di accountability e privacy by design. L’Autorità ha qualificato l’Università come titolare autonomo del trattamento, escludendo la configurazione di responsabile del trattamento, e ha ritenuto il trattamento illecito sia nella fase di comunicazione dei dati dal Comune sia nella raccolta tramite questionario. È stata quindi irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di 9.000 euro, con ordine di pagamento e pubblicazione del provvedimento.

Università degli Studi di Verona sanzionata per trattamento illecito dei dati dei contribuenti TARI nel progetto di ricerca sui rifiuti del Comune di Verona

Università degli Studi di Verona - trattamento illecito di dati dei contribuenti TARI in un progetto di ricerca sui rifiuti

Il Garante ha sanzionato l’Università degli Studi di Verona per il trattamento di dati personali svolto nell’ambito di un progetto di ricerca sull’impatto dei messaggi e delle informazioni sui comportamenti di famiglie e attività commerciali in materia di rifiuti e riciclaggio. Il procedimento è stato avviato a seguito di notizie di stampa e di una successiva istruttoria che ha coinvolto anche il Comune di Verona, AMIA e So.Lo.Ri.

Origine del procedimento e ricostruzione dei fatti

L’iniziativa riguardava la somministrazione di questionari via e-mail o tramite link a cittadini e contribuenti TARI, inizialmente su un campione di 2.488 destinatari e poi, in un secondo invio, a 43.191 utenti. Dalla documentazione acquisita è emerso che il Comune, tramite So.Lo.Ri., ha trasmesso all’Università dati di contatto e identificativi dei contribuenti TARI, affinché l’Ateneo realizzasse il progetto di ricerca e gestisse l’invio e la raccolta dei questionari.

Il Comune e l’Università hanno fornito ricostruzioni divergenti sui ruoli: il Comune ha sostenuto che l’Università fosse titolare del trattamento e soggetto promotore e gestore della ricerca; l’Università, invece, ha più volte rappresentato di agire come responsabile del trattamento nell’ambito di un accordo di collaborazione scientifica. Nel corso dell’istruttoria è emerso, tuttavia, che non risultava stipulato un contratto o altro atto giuridico ai sensi dell’art. 28 GDPR per la nomina a responsabile.

Qualificazione dell’Università come titolare autonomo

L’Autorità ha qualificato l’Università come autonomo titolare del trattamento ai sensi degli artt. 4, par. 1, n. 7, e 24 GDPR. La valutazione è stata condotta in senso sostanziale, valorizzando il fatto che l’Ateneo aveva determinato finalità e mezzi del progetto, aveva predisposto il questionario e aveva concretamente realizzato la ricerca.

Il Garante ha escluso che l’Università potesse essere considerata responsabile del trattamento per conto del Comune, sia per l’assenza del necessario atto ex art. 28 GDPR, sia perché il progetto non risultava riconducibile alle competenze istituzionali del Comune né a un’attività di ricerca scientifica in capo a quest’ultimo. La presenza di un accordo di collaborazione, secondo l’Autorità, non è di per sé sufficiente a modificare la qualificazione dei ruoli privacy, che va effettuata caso per caso sulla base delle attività effettivamente svolte.

Illiceità del trattamento: assenza di base giuridica

Il Garante ha ritenuto che la comunicazione dei dati personali dei contribuenti TARI dal Comune, tramite So.Lo.Ri., all’Università fosse avvenuta in assenza di idonea base giuridica, in violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), e 6 GDPR e dell’art. 2-ter del Codice. I dati comunicati includevano il codice utente tariffa rifiuti e l’indirizzo e-mail dei contribuenti che avevano volontariamente indicato un contatto, per un numero complessivo molto elevato di interessati.

Di conseguenza, anche la successiva raccolta e il trattamento dei dati da parte dell’Università per l’invio dei questionari sono stati considerati illeciti. Il Garante ha escluso che la mera adesione volontaria allo studio potesse legittimare il trattamento, osservando che il consenso, per essere valido, deve essere libero, specifico, informato e inequivocabile ai sensi degli artt. 6, par. 1, lett. a), e 7 GDPR.

Informativa e trasparenza del trattamento

L’informativa resa agli interessati è stata giudicata incompleta e non conforme agli artt. 12, 13 e 14 GDPR. Pur essendo presente una schermata iniziale che richiamava la natura volontaria dello studio e la possibile analisi anonima e aggregata delle risposte, mancavano diversi elementi essenziali: in particolare, i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati, la base giuridica del trattamento, il periodo di conservazione o i criteri per determinarlo, la fonte dei dati, i diritti degli interessati e il diritto di proporre reclamo al Garante.

L’Autorità ha inoltre rilevato che le informazioni fornite erano tra loro contraddittorie: da un lato si parlava di trattamento anonimo e aggregato, dall’altro si prospettava la possibilità che l’unità abitativa fosse ricontattata successivamente; inoltre, l’intestazione dell’invito lasciava intendere un coinvolgimento di più soggetti, mentre l’informativa individuava come unico titolare l’Università.

Accountability e protezione dei dati fin dalla progettazione

Il provvedimento evidenzia anche la violazione dei principi di responsabilizzazione e di protezione dei dati fin dalla progettazione, di cui agli artt. 5, par. 2, 24 e 25, par. 1, GDPR. Il Garante ha osservato che l’Università non aveva predisposto in modo adeguato il quadro di garanzie necessario a garantire il rispetto del Regolamento, in particolare nella definizione preventiva dei ruoli e nella selezione delle misure organizzative e informative coerenti con la natura del trattamento.

Secondo l’Autorità, il titolare deve assicurare che l’intero ciclo di vita del trattamento sia conforme alla base giuridica individuata, e deve essere in grado di dimostrarlo. Nel caso di specie, tale dimostrazione non è stata fornita in modo convincente.

Valutazioni finali e sanzione

Le difese dell’Università non sono state ritenute idonee a superare i rilievi contestati. Il Garante ha quindi confermato l’illiceità del trattamento per violazione degli artt. 5, 6, 12, 13, 14, 24 e 25 GDPR e dell’art. 2-ter del Codice. Ha inoltre preso atto che l’Università aveva interrotto il trattamento e cancellato i dati raccolti, ritenendo perciò non necessarie ulteriori misure correttive oltre alla sanzione pecuniaria.

Ai fini della quantificazione della sanzione, il Garante ha applicato l’art. 83, par. 3, GDPR, trattandosi di un’unica condotta, e ha valutato la numerosità degli interessati, il carattere colposo della violazione, l’assenza di categorie particolari di dati, l’assenza di precedenti pertinenti e la cooperazione prestata dall’Università. La sanzione è stata determinata in euro 9.000.

Dispositivo

Il Garante ha ordinato all’Università degli Studi di Verona il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di euro 9.000 entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento, con facoltà di definire la controversia mediante pagamento in misura ridotta ai sensi dell’art. 166, comma 8, del Codice. È stata inoltre disposta la pubblicazione dell’ordinanza ingiunzione sul sito del Garante, la pubblicazione del provvedimento e l’annotazione nel registro interno dell’Autorità.

Punti principali

Origine dell'istruttoria e oggetto del progetto

L’Autorità è intervenuta a seguito di notizie di stampa relative alla somministrazione di questionari, inviati via e-mail o tramite link su siti e social, sul tema della raccolta dei rifiuti a cittadini di Verona. Il progetto era stato promosso nell’ambito di un accordo di collaborazione scientifica tra Università, Comune di Verona, AMIA e So.Lo.Ri., con invii di questionari a campioni di contribuenti TARI e successivo secondo invio a un numero più ampio di utenti.

Qualificazione dei ruoli privacy

Il Garante ha ritenuto che l’Università degli Studi di Verona fosse titolare autonomo del trattamento, ai sensi degli artt. 4, par. 1, n. 7, e 24 GDPR, perché aveva determinato finalità e mezzi della ricerca e aveva elaborato e realizzato il progetto. È stato escluso che l’Università potesse essere considerata responsabile del trattamento ex art. 28 GDPR, anche perché mancava un contratto o altro atto giuridico che formalizzasse tale ruolo. Il Comune non è stato ritenuto ente di ricerca né soggetto che avesse dimostrato di operare tramite ufficio di statistica.

Illiceità del trattamento e base giuridica

La comunicazione dal Comune/So.Lo.Ri. all’Università dei dati dei contribuenti TARI (codice utente, indirizzo e-mail e altri dati di contatto, per decine di migliaia di soggetti) è stata ritenuta priva di idonea base giuridica, in violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), e 6 GDPR e dell’art. 2-ter del Codice. La successiva raccolta e trattamento dei dati tramite questionario da parte dell’Università è stata considerata anch’essa illecita. Il Garante ha escluso che la volontarietà dell’adesione allo studio potesse equivalere a un consenso valido al trattamento ai sensi degli artt. 6, par. 1, lett. a), e 7 GDPR.

Informativa incompleta e informazione contraddittoria

L’informativa resa agli interessati, veicolata nella schermata iniziale del questionario, è stata giudicata insufficiente e in parte contraddittoria. Non riportava tutti gli elementi richiesti dagli artt. 13 e 14 GDPR, in particolare base giuridica, periodo di conservazione, fonte dei dati, contatti del DPO, diritti degli interessati e diritto di reclamo. Inoltre, conteneva formulazioni non coerenti tra loro, ad esempio sulla titolarità del trattamento, sull’anonimizzazione dei dati e sulla possibilità di successivo contatto.

Violazione di accountability e privacy by design

Il Garante ha rilevato anche la violazione degli artt. 5, par. 2, 24 e 25, par. 1, GDPR, osservando che l’Università non aveva predisposto adeguate misure tecniche e organizzative per garantire, fin dalla progettazione, il rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza. La mancata chiara definizione dei ruoli tra i soggetti coinvolti è stata considerata indice di inadeguata responsabilizzazione.

Sanzione e criteri di quantificazione

Poiché le violazioni sono state ricondotte a un’unica condotta, il Garante ha applicato l’art. 83, par. 3, GDPR. Tenendo conto della numerosità degli interessati, del carattere colposo della violazione, dell’assenza di categorie particolari di dati, della cooperazione e dell’assenza di precedenti pertinenti, ha determinato la sanzione in euro 9.000, ritenendola effettiva, proporzionata e dissuasiva. È stata disposta anche la pubblicazione dell’ordinanza ingiunzione sul sito del Garante.

Come è indicizzato

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