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Legge

L.R. Umbria 14/2010

"Disciplina degli istituti di partecipazione alle funzioni delle istituzioni regionali (Iniziativa legislativa e referendaria, diritto di petizione e consultazione)".

Normativa regionaleL.R. Umbria 14/2010

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina in Umbria gli istituti di partecipazione alle funzioni regionali: iniziativa legislativa e referendaria, petizione e consultazione. Regola soggetti legittimati, firme, controlli e procedure, nonché i referendum abrogativi, consultivi e statutari. Prevede anche contributi per l’autenticazione delle firme e norme finanziarie, transitorie e abrogative.

Disciplina della partecipazione regionale, iniziativa legislativa, referendum, petizione e consultazione

Disciplina degli istituti di partecipazione alle funzioni regionali

La legge della Regione Umbria definisce gli strumenti di partecipazione dei cittadini e degli enti locali alle funzioni legislative, amministrative e di governo regionale. La disciplina copre iniziativa legislativa e referendaria, diritto di petizione, consultazione, aspetti finanziari e norme speciali sui referendum statutari.

Principi generali e finalità

La Regione promuove la partecipazione di cittadini singoli e associati e riconosce il referendum come strumento di democrazia partecipativa. La legge attua e specifica vari principi dello Statuto regionale, tra cui la tutela delle persone disabili, la partecipazione dei giovani e degli umbri residenti all’estero, il coinvolgimento degli utenti e delle associazioni in materia sanitaria, la sussidiarietà e la buona amministrazione.

L’obiettivo complessivo è rafforzare la democrazia partecipativa, rendere ordinaria la partecipazione nei processi decisionali regionali, favorire inclusione, parità di genere, emersione di interessi diffusi e diffusione delle migliori pratiche partecipative. La partecipazione deve essere garantita in tutte le fasi dei procedimenti legislativi e amministrativi secondo le modalità previste dalla legge.

Strumenti della partecipazione e giovani residenti

La partecipazione si attua tramite:

  • iniziativa legislativa;
  • iniziativa referendaria;
  • diritto di petizione;
  • consultazione.

Per il referendum consultivo limitatamente all’articolo 37, e per petizione e consultazione, la partecipazione è riconosciuta anche ai giovani residenti nel territorio regionale che abbiano compiuto 16 anni. I comuni devono istituire un elenco apposito per l’iscrizione dei giovani che ne facciano richiesta.

Iniziativa legislativa: soggetti legittimati e limiti

L’iniziativa delle leggi può essere esercitata da:

  • ciascun consigliere regionale;
  • la Giunta regionale;
  • ciascun Consiglio provinciale;
  • uno o più Consigli comunali con popolazione complessiva di almeno 10.000 abitanti;
  • cinque Consigli comunali, a prescindere dalla popolazione complessiva;
  • il Consiglio delle Autonomie locali.

L’iniziativa popolare richiede 3.000 elettori del Consiglio regionale, calcolati sulla base dell’ultima revisione delle liste elettorali. La proposta deve contenere un testo di legge redatto in articoli e una relazione illustrativa con finalità e elementi utili a valutarne la fattibilità.

Sono escluse dalla iniziativa regionale le materie di revisione dello Statuto, organizzazione interna del Consiglio, bilancio, finanziarie e tributarie.

Iniziativa legislativa popolare: raccolta firme e controlli

I promotori, almeno tre elettori, richiedono i moduli vidimati all’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale. Le firme si raccolgono su fogli recanti il testo del progetto di legge e devono riportare, accanto alla firma, nome e cognome in stampatello, luogo e data di nascita.

I promotori depositano anche i certificati di iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Regione. Un dirigente regionale è responsabile del procedimento. I promotori indicano tre delegati che ricevono le comunicazioni, intervengono nel procedimento e promuovono azioni e ricorsi a tutela dell’iniziativa.

Entro 20 giorni dal deposito, il responsabile vidima i fogli e ne dà comunicazione ai delegati. Le firme devono essere autenticate da soggetti abilitati ai sensi della legge n. 53/1990 o da consiglieri regionali disponibili. L’autenticazione deve riportare la data e può essere cumulativa per ciascun foglio.

Le firme devono essere depositate entro 180 giorni dalla vidimazione del foglio n. 1; entro i 20 giorni successivi almeno uno dei delegati deposita i fogli e la documentazione elettorale. Il responsabile verifica entro 40 giorni la regolarità e il numero delle firme, delle autenticazioni e dei certificati; le firme irregolari sono dichiarate nulle.

L’ammissibilità è decisa entro 45 giorni dal deposito del verbale di verifica, sulla base della competenza regionale e della conformità a Costituzione e Statuto. I delegati possono partecipare alla riunione e presentare memorie. Se la proposta è ammessa, il progetto è assegnato alla Commissione competente; se il Consiglio non si pronuncia entro sei mesi dalla presentazione, il progetto è iscritto d’ufficio al primo punto dell’ordine del giorno della prima seduta utile.

Iniziativa legislativa degli enti locali e del C.A.L.

Le deliberazioni dei Consigli provinciali, comunali e del C.A.L. devono approvare il progetto a maggioranza assoluta dei componenti assegnati, o a maggioranza dei due terzi nel caso del C.A.L. Le deliberazioni devono indicare i delegati.

Per i Consigli comunali, tra la prima e l’ultima deliberazione necessaria non possono trascorrere più di 180 giorni. Dopo la verifica e l’ammissibilità, si applicano le regole ordinarie di assegnazione alla Commissione consiliare competente.

Referendum abrogativo: soggetti legittimati e limiti

Il referendum abrogativo totale o parziale di una legge o di un regolamento regionale può essere richiesto da:

  • almeno 10.000 elettori del Consiglio regionale;
  • un Consiglio provinciale;
  • tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un quinto degli abitanti della Regione, con deliberazione approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti assegnati.

Non sono sottoponibili a referendum abrogativo:

  • le norme dello Statuto e le leggi di revisione/integrazione dello stesso;
  • le leggi di bilancio, finanziarie e tributarie;
  • le leggi di attuazione ed esecuzione delle normative comunitarie;
  • le leggi di governo del territorio e di valorizzazione dei beni culturali e ambientali;
  • le leggi di ratifica di intese e accordi con altre Regioni o con Stati/enti territoriali esteri.

Non sono inoltre ammessi referendum sui regolamenti meramente esecutivi se la proposta non riguarda anche le relative norme legislative. L’iniziativa non può essere esercitata nei sei mesi precedenti la scadenza del Consiglio regionale e nei sei mesi successivi alla sua elezione. Se una proposta è respinta, il medesimo atto non può essere ripresentato prima di cinque anni dalla pubblicazione dell’esito. Le consultazioni referendarie abrogative non possono essere indette più di una volta l’anno.

Referendum abrogativo: iniziativa popolare, firme e ammissibilità

I promotori sono almeno tre elettori della Regione. Al deposito iniziale presentano:

  • il testo del quesito referendario;
  • una relazione illustrativa;
  • i certificati di iscrizione nelle liste elettorali;
  • i fogli da vidimare per la raccolta firme.

Anche qui devono essere indicati tre delegati e un responsabile del procedimento. Il quesito deve essere semplice, chiaro e omogeneo; per l’abrogazione parziale devono essere indicati gli articoli e, se necessario, i commi e il testo letterale delle disposizioni oggetto di abrogazione.

Le firme si raccolgono su fogli con il quesito stampato in epigrafe e devono rispettare le stesse modalità di autenticazione previste per l’iniziativa legislativa. Le sottoscrizioni devono essere raccolte entro 120 giorni dalla vidimazione del primo foglio; il deposito avviene entro i 20 giorni successivi. Il responsabile verifica entro 40 giorni la presenza di almeno 10.000 firme valide, la regolarità delle autenticazioni e la documentazione elettorale.

La Commissione di garanzia statutaria esprime il parere sull’ammissibilità entro 45 giorni dal ricevimento del verbale, verificando il rispetto dei limiti di materia e la chiarezza, univocità, omogeneità e coerenza del quesito. Se nel frattempo la disciplina è stata abrogata o modificata, la Commissione valuta l’improcedibilità o l’eventuale riformulazione del quesito.

Il Presidente della Giunta regionale decide con decreto motivato sull’ammissibilità e il decreto è pubblicato sul BUR.

Referendum abrogativo: indizione, svolgimento e validità

I referendum abrogativi si tengono in una tornata annuale. Il Presidente della Regione li indice entro il 15 marzo per consultazioni fissate in una domenica tra il 15 aprile e il 30 giugno, con riferimento alle ammissibilità maturate entro il 15 febbraio. Il decreto è pubblicato, notificato alla Corte d’appello di Perugia e comunicato ai sindaci.

Se nello stesso anno si svolgono referendum nazionali, i referendum regionali possono essere abbinati alla stessa data, anche fuori dal periodo ordinario, con intesa con il Ministro dell’Interno.

La legge consente la concentrazione in un unico referendum di istanze omogenee o analoghe. In caso di contemporaneo svolgimento con referendum nazionali, si applicano anche le regole della legge n. 352/1970, con scrutinio regionale effettuato dopo quello nazionale e spese aggiuntive a carico della Regione.

La votazione si svolge in una sola giornata, con schede uniche contenenti il quesito e le opzioni “Si all’abrogazione” e “No all’abrogazione”. Hanno diritto di voto gli iscritti nelle liste elettorali dei Comuni umbri. Il referendum è valido se partecipa la maggioranza degli aventi diritto e prevale la maggioranza dei voti validi espressi.

Sospensione e casi di cessazione del referendum abrogativo

Le operazioni referendarie sono sospese:

  • nei sei mesi prima della scadenza del Consiglio regionale e nei sei mesi dopo l’elezione del nuovo Consiglio;
  • in caso di scioglimento anticipato, dal decreto di indizione dei comizi fino ai sei mesi successivi all’elezione del nuovo Consiglio;
  • alla pubblicazione del decreto di indizione di elezioni politiche, nazionali o amministrative che coinvolgano oltre il 50% dei Comuni della Regione.

La sospensione non opera per i referendum sulle leggi di approvazione o modifica dello Statuto. I referendum già indetti possono essere rinviati alla prima tornata utile.

Se prima della votazione la disciplina è interamente abrogata, il referendum non ha più luogo; in caso di abrogazione parziale o modifica, la Commissione valuta se la consultazione debba comunque svolgersi e, se necessario, il quesito può essere riformulato.

Referendum consultivo: oggetto, limiti e procedimento generale

Il referendum consultivo serve a conoscere gli orientamenti della comunità regionale o di comunità locali su temi di interesse per l’iniziativa politica e amministrativa della Regione. È deliberato dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta.

Non può riguardare i temi esclusi dal referendum abrogativo, salvo le questioni di governo del territorio e valorizzazione dei beni culturali e ambientali; sono comunque esclusi i quesiti su nomine e designazioni. Non possono svolgersi contemporaneamente referendum abrogativi e consultivi sullo stesso tema, e valgono regole di preclusione temporale tra i due tipi di consultazione. L’iniziativa non può essere presentata nei sei mesi precedenti la scadenza del Consiglio regionale.

La proposta può provenire dal Presidente della Giunta, sentita la Giunta, o da un quinto dei consiglieri regionali. Il quesito va formulato, per quanto compatibile, secondo le regole del quesito abrogativo. La Commissione di garanzia statutaria esprime parere entro 30 giorni sulla base dei limiti di ammissibilità e dell’interesse delle comunità coinvolte; il Consiglio decide entro 15 giorni dall’iscrizione all’ordine del giorno.

Se il procedimento legislativo o amministrativo sul medesimo tema è in corso, esso resta sospeso per effetto della presentazione della proposta di referendum.

Referendum consultivo: indizione, svolgimento ed effetti

Una volta approvato, il referendum è indetto dal Presidente della Regione entro 10 giorni, con votazione fissata tra 90 e 120 giorni dal decreto. Per lo svolgimento si applicano, in quanto compatibili, le regole del referendum abrogativo. Il referendum consultivo è valido indipendentemente dal numero dei votanti.

I risultati sono pubblicati sul BUR. L’iter dei provvedimenti sottoposti a referendum riprende dopo la pubblicazione dell’esito; l’atto definitivo deve dar conto del referendum e motivare eventuali difformità rispetto all’esito consultivo.

Referendum consultivo per nuovi comuni, fusioni e modifiche territoriali

Per l’istituzione di nuovi Comuni, anche mediante fusione, e per i mutamenti di circoscrizioni o denominazioni comunali, la legge regionale richiede il referendum consultivo delle popolazioni interessate.

Il Consiglio regionale delibera a maggioranza assoluta, su proposta della Giunta o di un quinto dei consiglieri, previo parere della Commissione di garanzia statutaria. Per la fusione di più comuni contigui devono essere acquisiti anche i pareri dei Consigli comunali interessati. Il quesito e i territori coinvolti sono indicati nella deliberazione consiliare.

Partecipano al referendum, secondo i casi, gli elettori delle frazioni interessate e delle restanti parti del territorio, gli elettori dei comuni coinvolti nella fusione o tutti gli elettori del comune interessato alla sola modifica denominativa.

Sono ammessi solo territori contigui. Non si possono istituire nuovi comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti, né possono essere operate modifiche che portino uno o più comuni sotto i 3.000 abitanti, salvo i casi di fusione. Il referendum non si svolge per rettifiche di confine in casi specifici di mancanza di delimitazione naturale, obiettiva incertezza o assenza di popolazione, se vi è accordo dei Consigli interessati.

Il Presidente della Regione indice il referendum in una domenica tra il 15 aprile e il 30 giugno, tra 30 e 120 giorni dal decreto. Per questo tipo di referendum le ipotesi di sospensione dell’articolo 28 non operano. La proposta è approvata se alla votazione partecipa la maggioranza degli aventi diritto e la risposta affermativa raggiunge la maggioranza dei voti validi espressi.

Se l’esito è favorevole, entro 60 giorni il Presidente della Regione propone al Consiglio un disegno di legge sull’oggetto del quesito. Se l’esito è negativo, può comunque proporlo; l’esito negativo non preclude l’iniziativa legislativa generale.

Referendum sulle leggi di approvazione o modifica dello Statuto regionale

La legge disciplina la richiesta e lo svolgimento del referendum confermativo sullo Statuto regionale ai sensi dell’articolo 123 Costituzione. Dopo la seconda deliberazione consiliare, il testo della legge è trasmesso e pubblicato sul BUR con avviso che entro tre mesi un cinquantesimo degli elettori o un quinto dei consiglieri può chiedere il referendum.

Se il Governo promuove questione di legittimità costituzionale, il termine di tre mesi si sospende e nessuna attività referendaria può proseguire fino alla decisione della Corte costituzionale. Se il ricorso è respinto, il termine riprende; se la legge è dichiarata illegittima, le attività referendarie già compiute perdono efficacia.

Se non vi sono ricorsi né richieste di referendum entro tre mesi, la legge statutaria è promulgata.

La richiesta popolare richiede almeno tre promotori, certificati elettorali, raccolta firme su moduli vidimati dal Consiglio regionale e deposito entro tre mesi dalla pubblicazione. La richiesta può anche essere sottoscritta da almeno un quinto dei consiglieri regionali.

Il Presidente della Giunta indice il referendum entro 15 giorni dal verbale di regolarità; la votazione si tiene tra il 50° e il 70° giorno successivo. In caso di irregolarità, la richiesta è pubblicata come non regolare.

Nel referendum statutario votano i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni umbri; le operazioni di voto e scrutinio seguono regole specifiche della legge, con schede recanti il testo della legge e le opzioni SI/NO. Se prevale il NO, la legge non è approvata e decade; se prevale il SI, il Presidente della Giunta promulga la legge.

Diritto di petizione

La petizione è il diritto di richiedere all’Assemblea legislativa l’adozione di provvedimenti e di esporre comuni necessità. Il Presidente del Consiglio regionale comunica le determinazioni assunte al presentatore entro 60 giorni e comunque gli dà comunicazione della decisione adottata dal Consiglio.

Consultazione e processo decisionale partecipato

La consultazione consente il coinvolgimento dei soggetti interessati nell’esercizio delle funzioni regionali tramite canali di ascolto diretto. La Regione favorisce la conoscenza degli atti di programmazione normativa e del quadro conoscitivo relativo alle leggi di propria iniziativa.

La consultazione può avvenire mediante:

  • incontri consultivi pubblici, anche come convegni o conferenze di studio;
  • audizioni dirette di enti locali, autonomie funzionali, sindacati, organizzazioni sociali ed economiche, professionali e associazioni dei consumatori;
  • richieste di pareri scritti, anche tramite questionari.

Per i pareri scritti il termine ordinario è di 20 giorni dalla pubblicazione degli atti. La consultazione è obbligatoria per tutti gli atti all’esame delle commissioni consiliari, salvo esclusione approvata a maggioranza assoluta dei membri. Le commissioni decidono le modalità della consultazione e, nei casi urgenti, possono ricorrere a forme semplificate.

I contributi hanno natura politica e non costituiscono, per gli atti amministrativi di indirizzo e programmazione, motivazione giuridicamente rilevante. I risultati devono essere portati a conoscenza degli interessati anche tramite il portale informatico del Consiglio regionale.

Informazione e pubblicità

La Regione assicura ampia informazione sull’attività degli organi e degli enti dipendenti, sulla pubblicità degli atti e sul diritto di accesso. Le proposte di legge, regolamento e atti amministrativi di indirizzo e programmazione sono pubblicate quanto al loro oggetto nel Bollettino Ufficiale e nei canali informatici del Consiglio.

Chiunque può prendere visione delle proposte e richiederne copia cartacea integrale. La parte V del Bollettino è inviata gratuitamente a enti pubblici, sindacati, associazioni e altre formazioni sociali che ne facciano richiesta. L’informazione può essere diffusa anche con strumenti telematici, avvisi pubblici, pubblicazioni e uffici di relazione con il pubblico.

Contributi per l’autenticazione delle firme e spese

La Regione rimborsa forfetariamente le spese per l’autenticazione delle firme, a condizione che:

  • sia stata deliberata l’ammissibilità della proposta di iniziativa popolare;
  • sia stato regolarmente svolto il referendum abrogativo e vi abbia partecipato la maggioranza degli aventi diritto.

I rimborsi sono pari a:

  • 0,30 euro per firma nel referendum abrogativo;
  • 0,20 euro per firma nella proposta di iniziativa popolare.

Le somme sono riconosciute su domanda dei promotori contestuale al deposito degli atti, indicando un delegato a riscuotere la somma. Restano a carico del bilancio regionale il contributo per l’autenticazione, le spese di svolgimento delle consultazioni e quelle relative agli adempimenti comunali e ai componenti dei seggi, anticipate dai Comuni.

Per la copertura finanziaria la legge rinvia allo stanziamento previsto per le consultazioni elettorali e, per gli anni successivi al 2011, alla determinazione annuale con la legge finanziaria regionale.

Disposizioni transitorie, modifiche e abrogazioni

Fino alla costituzione della Commissione di garanzia statutaria, le funzioni di parere sull’ammissibilità dei referendum sono svolte dall’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale.

La legge modifica la disciplina regionale sulla Commissione di garanzia statutaria e abroga varie previgenti leggi regionali in materia referendaria e di circoscrizioni comunali. La disciplina qui riassunta costituisce quindi il testo consolidato di riferimento per gli istituti di partecipazione regionale in Umbria.

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