L.R. Umbria 15/2010
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti alla Regione Umbria dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12.12.2006 relativa ai servizi nel mercato interno - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge recepisce in Umbria la direttiva 2006/123/CE sui servizi nel mercato interno e modifica numerose leggi regionali in materia di estetica, turismo, agriturismo, fattorie didattiche, commercio, fiere, commercio su aree pubbliche, carburanti e somministrazione. Introduce DIA/DIAA, semplificazioni procedurali, controlli, nuove regole su orari e aperture, sanzioni e un portale regionale per lo sportello unico. Alcune misure sono transitorie e legate ai termini 2010-2011.
Attuazione direttiva servizi UE e adeguamento di varie discipline regionali umbre
Attuazione della direttiva servizi UE e riordino di discipline regionali umbre
La legge recepisce nella Regione Umbria la direttiva 2006/123/CE sui servizi nel mercato interno e adegua molte discipline settoriali regionali ai principi di libertà di stabilimento, libera prestazione dei servizi, semplificazione amministrativa e cooperazione tra autorità.
Finalità generali e ambito territoriale
La Regione assicura ai prestatori di servizi degli Stati membri UE libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi nel territorio regionale. È prevista inoltre la collaborazione con le autorità degli altri Stati membri tramite gli strumenti di cooperazione amministrativa della direttiva.
Estetisti
L’esercizio dell’attività di estetista è subordinato al possesso dei requisiti previsti dalla legge statale e dal regolamento comunale. L’attività è soggetta a dichiarazione di inizio attività da presentare al Comune competente, con allegazione della documentazione su qualifica professionale e conformità dei locali ai requisiti urbanistici e igienico-sanitari.
L’attività può iniziare dalla data di presentazione della dichiarazione. Il Comune ha 30 giorni per verificare i requisiti e, se manca qualcosa, vietare la prosecuzione salvo adeguamento entro un termine non inferiore a 30 giorni. Le variazioni dei dati dichiarati vanno comunicate entro 15 giorni.
La Commissione comunale viene integrata da due imprenditori artigiani estetisti designati dalle associazioni regionali maggiormente rappresentative. La Regione esercita il potere sostitutivo in caso di persistente inattività su funzioni amministrative obbligatorie.
Turismo: professioni turistiche, strutture ricettive, pro-loco e agenzie di viaggio
La legge interviene in modo esteso sulla legislazione turistica regionale, sostituendo il sistema autorizzatorio con dichiarazioni di inizio attività o con regimi semplificati, e ridefinendo controlli, classificazioni, sanzioni e competenze di Regione, Province e Comuni.
Professioni turistiche
La Regione istituisce e detiene un elenco generale delle professioni turistiche, pubblicato annualmente nel Bollettino ufficiale regionale. L’esercizio delle professioni turistiche è subordinato alla presentazione della DIA alla Provincia competente, che rilascia il tesserino personale di riconoscimento da esporre durante l’attività. La Provincia verifica ogni tre anni il mantenimento dei requisiti e ogni anno il rinnovo della polizza di responsabilità civile per la guida ambientale-escursionistica.
Strutture ricettive
Per l’attività ricettiva imprenditoriale, la DIA si presenta al Comune dove ha sede la struttura e consente l’avvio immediato dell’attività. La dichiarazione deve contenere e documentare requisiti sanitari, urbanistici, di pubblica sicurezza e antincendio, oltre a iscrizione al Registro imprese, classificazione, assicurazione RC, dati della struttura e tariffe.
Per le residenze d’epoca non imprenditoriali la DIA segue lo stesso schema, ma senza iscrizione al Registro imprese. Per affittacamere e bed and breakfast la DIA è presentata al Comune con dichiarazione dei requisiti di classificazione.
Il Comune effettua i controlli entro 60 giorni dalla DIA, anche sulla corrispondenza tra servizi offerti e classificazione. In caso di carenza dei requisiti, dispone il divieto di prosecuzione, con possibilità di adeguamento entro un termine non inferiore a 30 giorni; in caso di mancato adeguamento adotta i provvedimenti in autotutela.
La classificazione delle strutture ha validità quinquennale a partire dal 1° gennaio 2011; per le strutture avviate nel quinquennio vale la frazione residua. Le variazioni dei requisiti o della classificazione vanno comunicate entro 15 giorni.
Per le locazioni turistiche delle case e appartamenti si applica una specifica comunicazione. È prevista inoltre una Commissione regionale per le residenze d’epoca, con parere obbligatorio e vincolante sulla sussistenza dei requisiti; in caso di esito negativo la classificazione non è confermata e può essere concesso un termine di regolarizzazione con sospensione dell’attività.
Agenzie di viaggio e turismo e filiali
L’attività di agenzia di viaggio e turismo è soggetta a DIA alla Provincia competente e può iniziare dalla data di presentazione. La DIA deve attestare i requisiti soggettivi e tecnici nonché la polizza assicurativa di garanzia, il cui rinnovo è controllato annualmente.
La Provincia controlla entro 30 giorni dalla DIA e può vietare la prosecuzione in caso di carenza dei requisiti, salvo regolarizzazione entro un termine non inferiore a 30 giorni. Sono previsti provvedimenti di autotutela anche per trasferimenti o variazioni non dichiarati, chiusure temporanee non comunicate o eccedenti i limiti consentiti, mancato rinnovo della polizza e altre gravi irregolarità.
L’apertura di filiali è soggetta a DIA alla Provincia competente; per filiali di agenzie aventi sede in altra regione o in altro Stato UE sono richiesti anche i dati dell’agenzia principale e della polizza assicurativa. Le filiali possono iniziare l’attività dalla data di presentazione della DIA.
Le agenzie e le filiali devono esporre in modo visibile la DIA.
Sanzioni turistiche
Sono previste sanzioni per pubblicità ingannevole o non conforme della tipologia ricettiva, dei servizi o della classificazione dichiarata, per ritardato invio di dati nei termini e per la prosecuzione dell’attività dopo un provvedimento di sospensione o cessazione del Comune o della Provincia. Sono introdotte o rimodulate anche altre ipotesi sanzionatorie correlate alla dichiarazione e ai controlli.
Pro-loco e contributi turistici
La legge consente alla Regione di disciplinare con norme regolamentari l’iscrizione delle pro-loco nell’elenco provinciale e i criteri per l’erogazione dei contributi. Per le pro-loco e le associazioni collegate, il regime transitorio consente il completamento dei procedimenti secondo le norme abrogate, in quanto compatibili, fino al trasferimento delle funzioni.
Agriturismo
L’attività agrituristica è soggetta a DIAA presentata al Comune ove ha sede l’ospitalità, corredata dai documenti sui requisiti sanitari, urbanistici e di sicurezza. L’imprenditore agricolo può iniziare l’attività dalla data di presentazione.
Il Comune effettua controlli entro 30 giorni e, in caso di carenza dei requisiti, può vietare la prosecuzione, concedendo un termine minimo di 30 giorni per adeguarsi. Le variazioni dei dati dichiarati vanno comunicate entro 15 giorni.
Entro 30 giorni dalla DIAA i Comuni trasmettono i dati principali alla struttura regionale competente, alla comunità montana e all’APT. Se la DIAA non viene presentata entro tre anni dall’iscrizione nell’elenco, la comunità montana revoca il certificato di abilitazione.
L’imprenditore deve rispettare i limiti e le modalità dichiarate, comunicare quotidianamente gli arrivi alle autorità di pubblica sicurezza, esporre la lista dei cibi e bevande con provenienza e prezzi, e trasmettere i dati statistici ISTAT entro i primi cinque giorni del mese successivo. Non possono essere usate denominazioni come agriturismo o agrituristico in assenza di DIAA.
La classificazione delle aziende agrituristiche è determinata su criteri regionali fino a un massimo di cinque spighe; il titolare la dichiara con la DIAA, i Comuni la verificano e possono revisionarla in caso di carenza dei requisiti.
La vigilanza è rafforzata: i Comuni devono svolgere controlli annuali a campione su almeno il 10% delle strutture e trasmettere una relazione entro il 31 gennaio. La Giunta regionale approva annualmente un programma di vigilanza e può stipulare accordi quadro con enti locali e forze dell’ordine.
Sono riformulate anche diverse fattispecie sanzionatorie per mancata DIAA, mancato rispetto dei servizi dichiarati, periodi di apertura, esposizione di simboli e liste, impiego di personale non consentito e uso di locali non dichiarati.
Fattorie didattiche
L’imprenditore agricolo iscritto nell’elenco che intenda avviare una fattoria didattica presenta la DIA al Comune, corredata della documentazione sui requisiti. La DIA è ammessa se l’imprenditore, un coadiuvante familiare o un collaboratore possiede l’attestato di idoneità o i requisiti richiesti.
L’attività può iniziare dalla data di presentazione della DIA. Il Comune controlla entro 30 giorni e può vietare la prosecuzione salvo adeguamento entro un termine non inferiore a 30 giorni. Le variazioni vanno comunicate entro 15 giorni.
I Comuni trasmettono entro 30 giorni alla struttura regionale competente un documento sintetico con i dati principali dell’attività.
Commercio: disciplina generale, grandi e medie strutture, orari e liberalizzazioni
La parte più ampia della legge modifica la disciplina del commercio regionale, in particolare la l.r. 24/1999, introducendo una programmazione regionale e comunale più articolata, procedure autorizzatorie con conferenza di servizi, criteri qualitativi e regole sugli orari.
Programmazione regionale e comunale
La Giunta regionale definisce con atto di programmazione i criteri per gli insediamenti commerciali, nel rispetto di motivi imperativi di interesse generale quali ordine pubblico, sicurezza, sanità, tutela dei consumatori, dei lavoratori, lotta alla frode, ambiente, patrimonio storico e politiche sociali e culturali.
I Comuni adottano un atto di programmazione per l’insediamento di tutte le attività commerciali, compresa la somministrazione di alimenti e bevande, tenendo conto delle caratteristiche del territorio e dei fattori urbanistici, di mobilità, traffico, inquinamento, parcheggi e integrazione con le altre attività economiche.
I Comuni devono adeguare gli strumenti urbanistici individuando le aree sature e quelle idonee per medie e grandi strutture, anche con differenziazioni per zone e tipologie di esercizio. Nei centri storici possono promuovere il ricambio delle attività, la permanenza degli esercizi storici e limitare talune merceologie per tutelare valori artistici, storici o ambientali.
È prevista la concertazione con associazioni dei consumatori, organizzazioni imprenditoriali del commercio e sindacati.
Medie e grandi strutture di vendita
La legge ridetermina le soglie dimensionali delle medie strutture M1, M2, M3 e delle grandi strutture G1, G2, con differenziazione tra classi comunali.
Le medie strutture superiori M3 e le grandi strutture sono soggette ad autorizzazione comunale. Per le M3 il rilascio avviene su conforme determinazione della Conferenza di servizi. Per le grandi strutture l’autorizzazione segue una procedura più complessa con sportello unico, progetto urbanistico preliminare, studio di incidenza e Conferenza di servizi con Regione, Provincia e Comune.
La Conferenza tiene conto dei criteri della programmazione regionale, della compatibilità urbanistica, degli impatti infrastrutturali e territoriali, delle eventuali domande concorrenti e, se necessario, della valutazione di impatto ambientale. Il procedimento si conclude in termini definiti; per le grandi strutture il procedimento amministrativo deve concludersi entro due anni, con una sola proroga fino a due anni.
Sono disciplinate anche le domande concorrenti presentate nello stesso mese e i criteri di priorità, ad esempio per chi rinuncia contestualmente a una o più medie o grandi strutture o assume lavoratori in mobilità o esubero.
Poli commerciali
È introdotta la figura del polo commerciale come complesso di esercizi contigui o adiacenti di superficie complessiva almeno pari a una M3. L’apertura avviene tramite progetto o più operazioni formalmente distinte ma temporalmente collegate entro 36 mesi. I Comuni non possono rilasciare singole autorizzazioni senza l’autorizzazione complessiva del polo.
Progetti per realtà minori e centri polifunzionali
I Comuni possono adottare progetti integrati per la rivitalizzazione di frazioni o aree isolate sotto i 3.000 abitanti, al fine di mantenere il servizio di prima necessità e favorire centri polifunzionali di servizi. Tali centri possono ricevere criteri qualitativi specifici ed esenzioni dai tributi locali.
Orari, aperture festive ed esenzioni
I Comuni disciplinano gli orari di tutte le attività di vendita al dettaglio. Nei centri storici, nelle aree turistiche, nei centri di intrattenimento e nei piccoli borghi rurali alcune attività di prossimità e commerciali possono operare con libera determinazione degli orari.
È introdotto un calendario comunale delle aperture e chiusure con concertazione annuale entro ottobre. In mancanza di intesa, il Comune può stabilire un numero massimo di aperture in deroga. Sono previste festività di chiusura obbligatoria e ulteriori aperture in deroga. Alcune attività specializzate e specifiche ubicazioni sono esenti dai vincoli di orario e turni.
Vendite promozionali
Le vendite promozionali sono definite come vendite con sconti reali ed effettivi e adeguata informazione al consumatore. Sono vietate nei 30 giorni precedenti le vendite di fine stagione per i prodotti interessati; la pubblicità non deve essere ingannevole.
Fiere, mostre ed esposizioni
La disciplina fieristica viene riordinata distinguendo manifestazioni di rilevanza internazionale, nazionale, regionale e locale, con criteri di qualificazione fondati su rappresentatività, programma, provenienza di espositori e visitatori, specializzazione, servizi offerti e risultati delle edizioni precedenti.
Le manifestazioni internazionali, nazionali e regionali sono inserite nel calendario regionale, approvato entro il 15 dicembre e pubblicato nel Bollettino ufficiale e sul sito regionale. Le manifestazioni locali sono inserite nel calendario comunale, che deve essere trasmesso alla Regione entro il 31 gennaio.
Non possono essere effettuate nel territorio comunale manifestazioni non inserite nel calendario comunale.
Commercio su aree pubbliche
La legge modifica la disciplina del commercio su aree pubbliche, prevedendo che l’attività sia svolta da soggetti iscritti alla Camera di commercio e subordinata ai requisiti del d.lgs. 114/1998 e alle autorizzazioni previste.
La Giunta regionale deve definire, previa concertazione, procedure e modalità per rilascio, rinnovo, subingresso e trasferimento delle autorizzazioni con presentazione del DURC. Per il tipo B l’autorizzazione è rilasciata dal Comune in cui si avvia l’attività; il cambiamento di domicilio fiscale e il subingresso sono disciplinati con comunicazioni e rilascio di nuova autorizzazione, preservando le priorità.
Rete distributiva dei carburanti
Vengono aggiornate alcune previsioni sulla programmazione della rete distributiva dei carburanti, in particolare sulla disciplina delle modifiche degli impianti, sul rilascio di autorizzazioni per impianti pubblici per uso natanti e aeromobili e sull’eliminazione di alcune previsioni relative ad attività commerciali integrative.
Somministrazione di alimenti e bevande
L’attività di somministrazione di alimenti e bevande resta disciplinata dalla legge statale 287/1991, con autorizzazione unica comunale per apertura e trasferimento di sede.
La legge regionale prevede che, decorsi 180 giorni dall’entrata in vigore, decadano le autorizzazioni di tipologia unica non attivate in capo allo stesso soggetto.
Portale dello sportello unico
La Regione realizza, tramite il S.I.R. regionale, un Portale dello Sportello unico per informatizzare le procedure relative all’insediamento e allo svolgimento delle attività produttive e dei servizi nel territorio regionale.
Il Portale ospita una banca dati informativa per imprese e prestatori di servizi, accessibile telematicamente e finalizzata a fornire informazioni sugli adempimenti autorizzatori e sulle attività promozionali. Le modalità di gestione e accesso sono definite dalla Giunta regionale con atto apposito, da comunicare alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
Disposizioni finali, transitorie e decorrenza
I Comuni devono riclassificare le attività commerciali esistenti entro il 31 dicembre 2010. La Giunta regionale deve adottare gli atti di programmazione commerciali entro il 30 giugno 2010 e definire le procedure per le domeniche o festività di apertura.
Le disposizioni della legge modificata prevalgono sugli strumenti urbanistici comunali fino all’adeguamento dei Comuni. Il procedimento sulle grandi strutture non può concludersi prima dell’adozione dell’atto regionale di programmazione commerciale.
L’atto è dichiarato urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
Obsolescenza pratica
La legge risulta in larga parte superata nella sua funzione originaria di recepimento e coordinamento della direttiva servizi, oltre che per i numerosi termini già scaduti nel 2010-2011 e per l’evoluzione successiva delle discipline settoriali. Resta utile soprattutto come base storica di ricostruzione normativa, ma è in gran parte deprecata per l’applicazione pratica odierna.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 16 feb 2010L.R. Umbria 14/2010
- Legge · 16 feb 2010L.R. Umbria 12/2010
- Legge · 12 feb 2010L.R. Umbria 10/2010
- Legge · 12 feb 2010L.R. Umbria 9/2010
- Legge · 11 feb 2010L.R. Umbria 8/2010
- Legge · 11 feb 2010L.R. Umbria 7/2010
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →