L.R. Umbria 9/2010
Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2010 in materia di entrate e di spese.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge adegua la disciplina regionale umbra in materia di bilancio, credito alle imprese, cave, rifiuti, trasporti, servizi per la prima infanzia, organizzazione di enti regionali, patrimonio e sanità. Introduce misure e stanziamenti per il solo esercizio 2010 e, per vari interventi, rinvia il finanziamento agli anni successivi alla legge finanziaria regionale. Alcune norme hanno efficacia transitoria fino al 2010 o fino alla scadenza di incarichi in corso.
Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2010 in materia di entrate e spese
Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2010
La legge regionale dell’Umbria interviene su numerosi settori collegati alla manovra di bilancio 2010, con misure finanziarie una tantum per l’esercizio 2010, aggiornamenti di disciplina in materia di cave, rifiuti, trasporti, servizi educativi, sanità e organizzazione di enti regionali, oltre a varie modifiche contabili e di bilancio.
Sostegno al credito delle imprese e cooperazione territoriale europea
Per contrastare la crisi economico-finanziaria, la Regione assegna contributi ai fondi rischi degli organismi privati di garanzia ex articolo 13 del d.l. 269/2003, con sede legale e operativa nel territorio regionale. I contributi sono ripartiti dalla Giunta secondo criteri, modalità e procedure amministrative, tenendo conto delle assegnazioni previste da altre norme regionali di settore. Le garanzie devono riguardare imprese con sede operativa e attività svolte in Umbria e rispettare il regime de minimis.
Per il 2010 è autorizzata una spesa di 1.000.000 euro per il sostegno all’accesso al credito delle PMI; per il 2011 e gli anni successivi la quantificazione è rimessa alla legge finanziaria regionale.
Sempre per il 2010 è autorizzata una spesa di 60.000 euro per attività di assistenza tecnica dei programmi e progetti dell’Obiettivo 3 – Cooperazione territoriale europea 2007-2013 in Umbria, con copertura a valere sulla pertinente unità previsionale di base.
Modifiche alla disciplina delle cave
La legge modifica la l.r. 2/2000 su più profili procedurali e sanzionatori. Vengono introdotti termini più stringenti per l’accertamento di giacimento di cava: il Comune deve trasmettere la documentazione alla Provincia non oltre 60 giorni dalla presentazione dell’istanza, dando comunicazione al richiedente; nel corso del procedimento il riferimento all’accertamento è integrato con il termine di 20 giorni per le attività preliminari.
È abrogata una disposizione dell’articolo 14 e sono ridotte alcune percentuali relative alle sanzioni amministrative previste dall’articolo 17. L’irrogazione delle sanzioni è demandata alla Provincia secondo la legge n. 689/1981 e la l.r. 15/1983; la riscossione segue il r.d. 639/1910. I proventi sono destinati, sentito il Comune interessato, a opere di mitigazione, tutela e salvaguardia ambientale nelle aree interessate dall’attività estrattiva.
Sono inoltre previste regole transitorie: le autorizzazioni estrattive vigenti al 31 dicembre 2009 possono essere prorogate fino a un massimo di due anni; quelle scadute al 31 dicembre 2009 ma ancora collegate a un procedimento di accertamento di giacimento possono proseguire l’attività fino alla conclusione del procedimento e comunque non oltre il 31 dicembre 2010. Per gli impianti già in esercizio alla data di entrata in vigore della legge è consentito, in deroga, un ulteriore ampliamento in fascia di rispetto dei 50 metri da laghi, fiumi e torrenti, se il riassetto finale dei luoghi è compatibile con il contesto territoriale e paesaggistico.
Rifiuti, infrastrutture e mobilità regionale
In materia di rifiuti, la l.r. 11/2009 viene modificata attribuendo agli atti regionali l’approvazione della realizzazione o dell’adeguamento dei centri di raccolta conformemente alla normativa vigente; sono abrogati gli articoli 44 e 46.
La l.r. 46/1997 sulla rete di trasporto e viaria viene ampliata: la Regione promuove interventi di manutenzione straordinaria, adeguamento e potenziamento delle infrastrutture per la mobilità regionale, che includono non solo la rete stradale ma anche ferroviaria, logistica, aeroportuale, i sistemi di mobilità alternativa, la rete escursionistica regionale e le piste ciclabili. La Regione può finanziare direttamente o tramite propri enti strumentali gli interventi sulle infrastrutture regionali, anche mediante contributi ai proprietari o gestori.
Per le infrastrutture ferroviarie regionali o statali la Regione può erogare contributi anche al gestore ferroviario per interventi finalizzati agli obiettivi indicati dalla legge o per opere connesse. Viene inoltre ridefinita la disciplina del cofinanziamento delle strade statali e aggiornata la denominazione di un capitolo di bilancio dal 2010.
Servizi per la prima infanzia: personale e sanzioni
La l.r. 30/2005 viene modificata soprattutto sul regime del personale e sulle sanzioni. Il termine entro cui alcuni adempimenti è portato da 60 a 120 giorni; la trasmissione annuale di una comunicazione sostituisce il termine fisso del 31 dicembre.
Per gli educatori professionali e gli educatori animatori, la disciplina transitoria consente, in presenza di specifici titoli del Piano triennale 2008-2010 e di determinati requisiti di servizio o di rapporto in essere al 31 dicembre 2010, la prosecuzione delle funzioni anche a chi non possieda i titoli ordinari; dal 1° gennaio 2011 valgono solo i titoli previsti dalla normativa vigente e quelli equipollenti o equiparati.
È introdotto un articolato sistema sanzionatorio per l’esercizio o la gestione dei servizi per la prima infanzia senza autorizzazione, in violazione delle prescrizioni, per l’uso indebito del termine accreditamento e per false dichiarazioni o omesse comunicazioni. I proventi sono destinati dal Comune a formazione e aggiornamento del personale dei servizi pubblici e privati per la prima infanzia.
Contenimento della spesa e organizzazione amministrativa
Per gli A.T.I. viene introdotto il divieto di assumere personale per l’esercizio delle funzioni conferite, attribuite o delegate, salvo quanto previsto da una specifica norma sul sistema integrato dei servizi sociali.
Sul fronte della l.r. 6/2006 sul diritto allo studio universitario, viene ridefinito il ruolo dell’organo di vertice dell’ADiSU, con poteri di organizzazione, gestione, indirizzo e controllo; sono soppressi alcuni rinvii alle proposte del Direttore. La Giunta regionale esercita vigilanza e controllo e approva preventivamente regolamenti, dotazione organica, bilancio di previsione e conto consuntivo. Il Direttore in carica prosegue fino alla scadenza e i contratti vigenti non sono rinnovabili.
Per l’ARUSIA, la l.r. 35/1994 viene riscritta attribuendo all’Amministratore unico competenze gestionali e di rappresentanza, con durata triennale rinnovabile una sola volta per due anni e comunque non oltre la legislatura; sono previste incompatibilità, termini per programmi, bilancio e conto consuntivo, e la durata triennale del Collegio dei revisori.
Bilancio regionale e contabilità
La l.r. 13/2000 viene ampiamente aggiornata. Si autorizzano variazioni di bilancio in corso d’esercizio per le contabilità speciali; si prevede che ogni altra variazione, compreso lo storno dei fondi, sia disposta o autorizzata con legge regionale entro il 30 novembre. I dirigenti devono presentare relazioni semestrali e annuali sull’attività svolta e sui risultati raggiunti.
Vengono disciplinati la pubblicazione per estratto degli atti, la gestione provvisoria in caso di mancata entrata in vigore della legge di esercizio provvisorio entro il termine previsto, l’anticipata iscrizione dei residui passivi in bilancio, l’abrogazione di alcune disposizioni e l’aggiornamento delle norme sul conto economico e sulla contabilità economica.
Invalidità civile e funzioni INPS
Dal 1° gennaio 2010 le funzioni relative alla concessione delle provvidenze economiche nei procedimenti di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità sono affidate all’INPS. Le commissioni mediche delle ASL sono integrate da un medico INPS e l’accertamento definitivo è svolto dall’INPS.
La Regione deve stipulare entro 90 giorni una convenzione con l’INPS per i flussi informativi, la sicurezza dei dati, l’istruttoria, la concessione delle provvidenze, la gestione amministrativa, la privacy e il monitoraggio. Le domande presentate entro il 31 dicembre 2009 seguono il vecchio iter procedurale. Restano in capo alla Regione i benefici aggiuntivi regionali.
Patrimonio, alienazioni e sanità
Per la ricognizione e valorizzazione del patrimonio degli enti locali, se il piano delle alienazioni comporta variante urbanistica, la procedura deve concludersi secondo le regole urbanistiche regionali ed entro il 30 luglio 2010 con delibera del Consiglio comunale; sono ammesse varianti anche oltre alcuni limiti previsti da norme urbanistiche richiamate.
In ambito sanitario, le Aziende sanitarie regionali possono, previa autorizzazione e piano di valorizzazione, mantenere la proprietà di strutture ospedaliere dismesse o da dismettere per alienarle successivamente; la Regione può anche trasferire gratuitamente strutture già acquisite al proprio patrimonio. Le plusvalenze da alienazione devono essere destinate prioritariamente alla riduzione dell’indebitamento.
Centro studi giuridici e politici e altre modifiche puntuali
Per il Centro studi giuridici e politici sono fissati i gettoni di presenza per il Consiglio direttivo e per il Collegio dei revisori, oltre al rimborso delle spese di viaggio. La disciplina si applica anche agli organi in carica al momento dell’entrata in vigore della legge.
Sono inoltre apportate correzioni puntuali a varie leggi regionali, tra cui l’estensione di termini in materia di demanio idrico, la proroga al 31 dicembre 2012 di una previsione della l.r. 4/2009, l’integrazione della disciplina dei lavori pubblici con la preferenza per l’offerta economicamente più vantaggiosa e il supporto regionale con capitolati e bandi tipo.
Decorrenza e regime transitorio
La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione. Diverse disposizioni hanno efficacia limitata o transitoria: alcune si applicano dal 2010, altre alla scadenza degli incarichi in corso, altre ancora solo fino al 31 dicembre 2010 o per gli anni 2011 e successivi con rinvio alla legge finanziaria regionale.
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