L.R. Umbria 12/2010
Norme di riordino e semplificazione in materia di valutazione ambientale strategica e valutazione di impatto ambientale, in attuazione dell' articolo 35 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni ed integrazioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge riordina in Umbria VAS, VIA, verifica di assoggettabilità, monitoraggi e coordinamento con VIncA e AIA, fissando autorità competenti, fasi, termini e tariffe. Si applica ai procedimenti regionali e locali; prevede norme transitorie solo per le istanze già avviate all’entrata in vigore. Abroga la L.R. 11/1998.
Valutazione ambientale strategica e valutazione di impatto ambientale in Umbria
Norme di riordino e semplificazione in materia di VAS e VIA in Umbria
La legge disciplina, per il territorio della Regione Umbria, la valutazione ambientale strategica (VAS) e la valutazione di impatto ambientale (VIA), con l’obiettivo di semplificare e coordinare i procedimenti relativi a piani, programmi e progetti. Il testo integra la disciplina regionale con quella statale e prevede coordinamento con VIncA e AIA.
Principi, finalità e accesso alle informazioni
La normativa regionale si muove in attuazione delle direttive europee sulla VAS e sulla VIA e dei principi del decreto legislativo n. 152/2006, richiamando sviluppo sostenibile, sussidiarietà, leale collaborazione e partecipazione pubblica. La Regione riconosce il diritto di accesso alle informazioni ambientali e valorizza la partecipazione di soggetti pubblici e privati nei processi decisionali, anche tramite strumenti informatici e telematici.
Definizioni rilevanti
La legge precisa alcune definizioni operative, tra cui:
- studio preliminare ambientale per i progetti;
- rapporto preliminare e rapporto ambientale per i piani e programmi;
- studio di impatto ambientale e relativa sintesi non tecnica;
- distretto ambientale;
- soggetti competenti in materia ambientale;
- conferenze di consultazione preliminare, di VAS, di VIA e di verifica di assoggettabilità.
Ambito di applicazione della VAS
Sono sottoposti a VAS i piani e programmi approvati dalla Regione o dagli enti locali che possono produrre impatti significativi sull’ambiente o sul patrimonio culturale. La valutazione include anche la conformità paesaggistica rispetto al Piano Paesaggistico Regionale.
La VAS riguarda, in particolare:
- piani e programmi per aria, energia, trasporti, rifiuti, acque, turismo, pianificazione territoriale e uso del suolo, quando costituiscono quadro di riferimento per progetti degli allegati II, III e IV del d.lgs. 152/2006;
- piani e programmi che richiedono VIncA per possibili incidenze su siti Natura 2000.
È prevista una VAS previa verifica di assoggettabilità, ordinaria o semplificata, per:
- piani e programmi che determinano l’uso di piccole aree a livello locale o varianti minori;
- piani e programmi che, pur non ricadendo nelle categorie principali, definiscono il quadro di riferimento per progetti con impatti significativi.
Sono esclusi dalla VAS, tra gli altri:
- piani e programmi di difesa nazionale o coperti da segreto di Stato;
- piani finanziari e di bilancio e documenti previsionali/programmatici;
- piani di protezione civile per pericolo per la pubblica incolumità;
- piani di gestione forestale locali secondo criteri di sostenibilità forestale;
- strumenti urbanistici comunali che non ricadono nelle condizioni di impatto previste dalla legge.
Sono inoltre esclusi, in presenza delle condizioni indicate, talune varianti urbanistiche, piani attuativi, programmi urbanistici e interventi SUAPE; per tali casi il comune deve comunque valutare e attestare l’assenza di impatti significativi.
Procedura di VAS e verifica di assoggettabilità
La procedura si articola in fasi successive: verifica di assoggettabilità, consultazioni preliminari, elaborazione del rapporto ambientale, consultazione del pubblico, parere motivato, decisione, informazione sulla decisione e monitoraggio.
La conferenza di consultazione preliminare serve a raccogliere elementi informativi e si conclude entro 90 giorni, salvo diversa determinazione. Vi partecipano anche organizzazioni sindacali, associazioni di categoria e ONG ambientali con i requisiti di legge.
La conferenza di VAS esamina rapporto ambientale, proposta di piano o programma e osservazioni del pubblico; si conclude entro 60 giorni, con possibile una sola sospensione istruttoria. Il parere motivato dell’autorità competente è reso entro i 30 giorni successivi.
La verifica di assoggettabilità ordinaria si conclude entro 90 giorni dalla richiesta; la forma semplificata, per varianti con elementi oggettivi che escludano impatti significativi, deve chiudersi entro 30 giorni.
Autorità competenti per la VAS
L’autorità competente è:
- la Provincia, per piani regolatori comunali, intercomunali e relative varianti, compresi gli strumenti attuativi;
- la Regione Umbria, per tutti gli altri piani e programmi comunali, provinciali, interprovinciali, regionali, interregionali, nazionali e di valenza europea.
La VAS è parte integrante del procedimento di formazione, adozione e approvazione del piano o programma. Gli atti approvati senza VAS, quando prescritta, sono annullabili per violazione di legge.
Monitoraggio ambientale dei piani e programmi
L’ARPA Umbria è individuata come soggetto competente per il monitoraggio ambientale degli impatti significativi derivanti dall’attuazione dei piani e programmi approvati in ambito regionale.
Il monitoraggio deve essere definito nel rapporto ambientale e indicare soggetti, responsabilità, risorse finanziarie e scadenze. I risultati sono trasmessi all’autorità competente, al proponente e all’autorità procedente, che verificano il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità e propongono eventuali misure correttive.
Le informazioni di monitoraggio devono essere rese pubbliche e utilizzate come base per eventuali modifiche ai piani o programmi successivi.
Indicatori ambientali e Quadro Ambientale Regionale
La Regione, con ARPA e le Province, definisce il Quadro Ambientale Regionale (QuAR), organizzato per territori provinciali e, se del caso, per distretti ambientali. Il QuAR si fonda sulla Relazione sullo Stato dell’Ambiente, sui dati di monitoraggio e sugli strumenti conoscitivi regionali.
ARPA cura inoltre il Catalogo Regionale degli Indicatori (CRDI), che definisce gli indicatori ambientali per tipologia di piani e programmi e costituisce riferimento per i programmi di monitoraggio. QuAR e CRDI sono accessibili sui siti istituzionali.
Ambito di applicazione della VIA
La verifica di assoggettabilità e la VIA sono presupposto o parte integrante dell’autorizzazione o approvazione dei progetti. I provvedimenti adottati senza VIA o senza verifica, quando dovute, sono annullabili per violazione di legge.
Sono sottoposti a VIA:
- i progetti elencati nell’allegato III del d.lgs. 152/2006;
- i progetti dell’allegato IV localizzati, anche solo in parte, in aree naturali protette, siti Natura 2000 o zone di rispetto delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano;
- i progetti di recupero ambientale di cave dismesse ricadenti in aree protette o siti Natura 2000.
I progetti dell’allegato IV sono soggetti a VIA previa verifica di assoggettabilità. Per i progetti che ricadono nelle aree protette o assimilate, le soglie dimensionali sono ridotte del 50%.
Sono esclusi gli interventi urgenti disposti per salvaguardare l’incolumità delle persone o mettere in sicurezza immobili in caso di calamità, quando non sia possibile svolgere la VIA.
Procedimento di VIA e verifica di assoggettabilità a VIA
Il procedimento di VIA comprende presentazione e pubblicazione del progetto definitivo e dello studio di impatto ambientale, valutazione, consultazioni, decisione, informazione e monitoraggio.
La verifica di assoggettabilità comprende presentazione e pubblicazione del progetto preliminare e dello studio preliminare ambientale, consultazioni, valutazione e decisione.
Le modalità operative, i contenuti delle istanze e le forme di coordinamento con AIA e VIncA sono rimessi al regolamento attuativo.
Autorità competente per VIA e effetti del provvedimento
L’autorità competente per verifica di assoggettabilità e VIA è la Regione Umbria, Giunta regionale, tramite il servizio competente in materia di VIA. La stessa autorità esprime il parere ambientale regionale nei procedimenti statali che interessano il territorio umbro.
Per i progetti sottoposti a VIA, il provvedimento finale sostituisce tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi in materia ambientale, paesaggistica, storico-artistica e sanitaria, salvo la AIA.
Se un soggetto convocato non partecipa o non rende il parere nei termini, l’autorità competente diffida e, decorso il termine, decide comunque, sentito il Comitato di coordinamento. Il dissenso delle amministrazioni statali o non statali è disciplinato in modo differenziato, con eventuale rimessione ai livelli di decisione previsti dalla legge statale.
Monitoraggi, controlli e sanzioni
ARPA svolge le funzioni di vigilanza e controllo sull’applicazione della disciplina di VAS e sul rispetto delle prescrizioni di verifica di assoggettabilità e VIA, nonché dei monitoraggi imposti dai provvedimenti.
In caso di opere eseguite senza valutazione dovuta, mancato rispetto delle prescrizioni o modifiche progettuali sostanziali, ARPA informa l’autorità competente, che adotta i provvedimenti previsti dal d.lgs. 152/2006. Se emergono impatti negativi imprevisti, l’autorità competente dispone le misure correttive o compensative.
Integrazione con VIncA e AIA
I procedimenti di VAS, VIA e verifica di assoggettabilità comprendono anche la VIncA. Gli elaborati ambientali devono essere integrati da una relazione di incidenza.
Per i procedimenti di competenza regionale ricadenti nell’ambito AIA, la procedura è coordinata con VIA e verifica di assoggettabilità, per evitare duplicazioni documentali e assicurare un’unica consultazione pubblica.
La verifica di assoggettabilità a VIA può essere svolta, con le modalità della VAS, nell’ambito del procedimento di VAS.
Comitato di coordinamento, esperti e SIAT
È istituito un Comitato di coordinamento sulle valutazioni ambientali presso la Direzione regionale competente. Esso esprime pareri sui regolamenti e svolge funzioni consultive per la Giunta regionale. La composizione include esperti di sanità pubblica, ARPA, ANCI, Province, Ministero dei beni culturali e UNCEM.
La Giunta regionale individua un elenco di esperti esterni per il supporto tecnico nelle valutazioni ambientali. Gli esperti possono partecipare al Comitato e assistere l’autorità competente; percepiscono un compenso omnicomprensivo per seduta.
Il SIAT raccoglie e organizza, con ARPA, i dati relativi a VAS, VIA, AIA e VIncA e contribuisce alla costruzione del QuAR.
Oneri istruttori e finanziamento
Ogni istanza di verifica di assoggettabilità a VIA e ogni istanza di VIA comporta il pagamento di una tariffa determinata dal regolamento, in base a settore, tipologia e valore dell’opera. Le tariffe non si applicano se il proponente è un ente o amministrazione pubblica.
Le somme introitate finanziano le spese di attuazione della legge, compresi gli incarichi agli esperti, gli studi, le indagini, i monitoraggi e i controlli.
Valutazioni interregionali e statali
Per piani, programmi e progetti che coinvolgono più regioni o possono produrre impatti oltre i confini regionali, la Regione Umbria acquisisce e trasmette informazioni e pareri delle altre autorità competenti e degli enti locali interessati.
Nei procedimenti statali che interessano il territorio umbro, la Regione acquisisce i pareri degli enti locali e degli enti di gestione delle aree protette interessati, con termine di 30 giorni per la risposta.
Norme transitorie
Le istanze di VAS e di verifica di assoggettabilità a VAS già presentate prima dell’entrata in vigore della legge si concludono secondo la disciplina vigente al momento dell’avvio del procedimento.
In attesa del regolamento attuativo, restano applicabili le deliberazioni di Giunta già vigenti, nei limiti di compatibilità con la nuova legge.
Per VIA e verifica di assoggettabilità a VIA già presentate prima dell’entrata in vigore, se già dichiarate procedibili, si applica la disciplina previgente. Fino al regolamento attuativo e alla costituzione del Comitato di coordinamento restano applicabili le deliberazioni regionali previgenti, nei limiti di compatibilità.
Modifiche alla pianificazione territoriale e urbanistica
La legge modifica la disciplina regionale sul governo del territorio, prevedendo che la VAS sia integrata nei procedimenti di formazione, adozione e approvazione dei principali strumenti di pianificazione regionale, provinciale e comunale, inclusi PUST, PPR, PTCP e PRG.
Per il PRG parte strutturale e operativa, la VAS è svolta nel relativo procedimento; se i due strumenti sono formati contestualmente, la VAS è unica. Le varianti urbanistiche e gli interventi conseguenti ad accordi di programma, SUAP, opere pubbliche o altre disposizioni possono essere assoggettati a verifica di assoggettabilità prima della VAS.
Regolamento attuativo e abrogazioni
Entro 120 giorni dall’entrata in vigore, la Giunta adotta il regolamento attuativo, che disciplina le principali fasi procedurali, l’integrazione della VAS negli strumenti urbanistici e gli oneri istruttori.
È abrogata la legge regionale Umbria 9 aprile 1998, n. 11, e ogni rinvio a tale legge deve intendersi riferito alle corrispondenti previsioni della presente legge.
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