L.R. Emilia-Romagna 22/2013
MISURE DI ADEGUAMENTO DEGLI ASSETTI ISTITUZIONALI IN MATERIA SANITARIA. ISTITUZIONE DELL'AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DELLA ROMAGNA. PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALL'ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO "ISTITUTO SCIENTIFICO ROMAGNOLO PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI" S.R.L.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge riorganizza il sistema sanitario della Romagna istituendo dal 1° gennaio 2014 l’Azienda USL della Romagna, in sostituzione delle quattro AUSL di Forlì, Cesena, Ravenna e Rimini, e disciplina Conferenza territoriale e distretti. Prevede inoltre l’ingresso della Regione nel capitale dell’IRST di Meldola fino a 7 milioni di euro, a condizioni societarie e organizzative prefissate.
Istituzione dell’USL della Romagna e partecipazione regionale all’IRST di Meldola
Istituzione dell’Azienda USL della Romagna e partecipazione regionale all’IRST
La legge riorganizza gli assetti del Servizio sanitario regionale nell’area romagnola e disciplina anche l’ingresso della Regione Emilia-Romagna nel capitale dell’IRCCS “Istituto scientifico romagnolo per lo studio e la cura dei tumori” s.r.l. di Meldola. L’intervento è limitato al territorio della Romagna e si applica secondo le decorrenze previste dal provvedimento.
Finalità dell’intervento
La disciplina mira a:
- adeguare gli assetti istituzionali e gestionali delle Aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale;
- assicurare servizi sanitari di qualità, omogenei e appropriati;
- realizzare integrazione funzionale e strutturale nell’area vasta romagnola;
- conseguire razionalizzazione organizzativa, snellimento amministrativo e contenimento della spesa pubblica;
- rafforzare il ruolo pubblico dell’IRST nell’ambito dell’assistenza oncologica.
Il riordino deve avvenire valorizzando le risorse umane e professionali, mantenendo i livelli occupazionali e promuovendo formazione e riqualificazione del personale.
Costituzione della nuova Azienda USL della Romagna
Dal 1° gennaio 2014 è costituita l’Azienda USL della Romagna, che opera nel territorio dei comuni già compresi nelle AUSL di Forlì, Cesena, Ravenna e Rimini. Dalla stessa data cessano le quattro Aziende preesistenti e la nuova Azienda subentra in tutti i rapporti attivi e passivi, interni ed esterni.
Il patrimonio delle Aziende soppresse, mobiliare e immobiliare, è trasferito alla nuova Azienda USL della Romagna e la legge costituisce titolo per la trascrizione. I beni restano destinati alle finalità istituzionali già in essere; eventuali trasformazioni da patrimonio indisponibile a disponibile sono approvate dall’Azienda, con parere della Conferenza territoriale sociale e sanitaria. In caso di dismissione definitiva, i proventi devono essere reinvestiti nei territori interessati per migliorare i servizi, salvo diverse determinazioni della Conferenza con il consenso del Comitato di distretto interessato.
Personale e continuità gestionale
Il personale delle quattro AUSL sopresse, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato, è trasferito senza soluzione di continuità alla nuova Azienda. È previsto un processo di graduale omogeneizzazione delle regole giuridiche ed economiche del personale.
Per l’avvio operativo, i direttori generali in carica al momento dell’entrata in vigore della legge restano coinvolti negli adempimenti necessari alla cessazione delle vecchie Aziende e alla costituzione della nuova. Sono previste anche la ricognizione della dotazione organica al 31 dicembre 2013 e la revisione dei contratti delle direzioni sanitarie e amministrative, con nuova scadenza al 31 marzo 2014.
Organizzazione dell’Azienda USL della Romagna
L’organizzazione e il funzionamento della nuova Azienda sono disciplinati dalla normativa regionale vigente, in particolare dalla legge regionale n. 29 del 2004. L’Azienda deve garantire, in condizioni di qualità, appropriatezza e omogeneità, funzioni unitarie di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, oltre al coordinamento con i soggetti pubblici e privati accreditati.
L’atto aziendale:
- individua la sede legale;
- definisce l’organizzazione interna tenendo conto della complessità e dell’estensione territoriale;
- è adottato dal nuovo direttore generale;
- deve rispettare le prerogative della Conferenza territoriale sociale e sanitaria e quanto previsto dalla legge regionale;
- è sottoposto alla Giunta regionale per la verifica di conformità.
La legge valorizza il ruolo dei distretti socio-sanitari come articolazione territoriale fondamentale, con particolare rilievo per cure primarie e integrazione socio-sanitaria. La riorganizzazione deve interessare anche l’amministrazione e i servizi di supporto, con obiettivi di efficienza, benefici economici, semplificazione e trasparenza.
Sul piano assistenziale, il riordino deve avvenire nel rispetto della programmazione regionale e territoriale, assicurando equità di accesso e prossimità ai servizi; all’atto della costituzione della nuova Azienda viene confermato l’assetto distributivo esistente per attività territoriali, sanità pubblica, specialistiche e ospedaliere accreditate. La Regione garantisce inoltre il finanziamento secondo i medesimi criteri già vigenti e la prosecuzione del sostegno economico-finanziario alle Aziende cessate sottoposte a piani di rientro.
Conferenza territoriale sociale e sanitaria della Romagna e Comitati di distretto
Dal 1° gennaio 2014 è istituita la Conferenza territoriale sociale e sanitaria della Romagna, che opera nell’ambito dell’Azienda USL della Romagna con funzioni di indirizzo, programmazione, valutazione e vigilanza.
La Conferenza è composta da tutti gli enti locali del territorio e si riunisce in sede assembleare almeno due volte l’anno. Essa:
- interviene sulle decisioni strategiche relative all’organizzazione e al funzionamento della nuova Azienda;
- individua, d’intesa con il direttore generale, i distretti e i loro ambiti territoriali;
- assicura la partecipazione delle assemblee elettive alla definizione delle politiche sanitarie locali;
- favorisce la partecipazione dei cittadini e degli utenti;
- promuove un’equa distribuzione delle risorse tra i diversi ambiti distrettuali.
È previsto un Ufficio di presidenza, composto in fase iniziale dai sindaci di Ravenna, Forlì, Cesena e Rimini, dai presidenti delle Province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini e dai presidenti dei Comitati di distretto. Tale ufficio svolge funzioni di impulso e coordinamento e formula il parere sulla nomina del direttore generale.
In ogni ambito distrettuale è istituito il Comitato di distretto, composto dai sindaci o loro delegati; in alcuni casi le funzioni sono svolte dalle Giunte delle Unioni o in seduta congiunta tra Giunte e sindaci, secondo la conformazione territoriale. Il Comitato promuove consultazione e partecipazione di cittadini, associazioni, volontariato e organismi di tutela. Il direttore generale nomina i direttori di distretto d’intesa con il Comitato.
La Conferenza deve disciplinare con regolamento organizzazione, funzionamento, rapporti con Ufficio di presidenza e Comitati di distretto, prevedendo forme di ampia rappresentatività e strumenti di consultazione dei cittadini.
Relazioni sindacali e personale
L’attuazione della legge e la definizione degli assetti organizzativi devono avvenire tramite confronto e concertazione con le organizzazioni sindacali, nel rispetto dei principi della legge regionale n. 29 del 2004, delle prerogative contrattuali e dei protocolli d’intesa esistenti.
I contratti integrativi aziendali e gli accordi decentrati vigenti al 1° gennaio 2014 continuano a produrre effetti fino al loro superamento mediante accordo tra le parti. La nuova Azienda deve garantire le prerogative sindacali dei soggetti titolari della contrattazione decentrata, attivando apposite sessioni di contrattazione aziendale.
Partecipazione della Regione all’IRST di Meldola
La Regione è autorizzata a partecipare al capitale sociale dell’IRST s.r.l. di Meldola fino a un importo massimo di 7 milioni di euro. L’ingresso deve consentire alla Regione di acquisire la quota di maggioranza relativa nella compagine societaria.
Il Presidente della Regione è autorizzato a compiere gli atti necessari per perfezionare la partecipazione e a esercitare i diritti di socio, direttamente o tramite delegato. Ogni eventuale patto parasociale e ogni modifica statutaria successiva alla partecipazione devono essere preventivamente comunicati alla Giunta regionale.
Condizioni per la partecipazione all’IRST
La partecipazione regionale è subordinata a precise condizioni statutarie e societarie:
- la partecipazione complessiva della Regione, anche insieme ad Aziende sanitarie e altri soci pubblici, non può essere inferiore alla maggioranza assoluta delle quote;
- lo statuto deve attribuire alla Regione il potere di designare due componenti del consiglio di amministrazione ai sensi dell’art. 2449 c.c.;
- il consiglio di amministrazione deve essere composto da un massimo di cinque membri, nel rispetto dell’equilibrio di genere;
- il compenso annuo lordo onnicomprensivo del presidente e degli altri componenti deve rispettare i limiti della normativa regionale e tener conto di compiti e deleghe.
Assetto istituzionale e principi di funzionamento dell’IRST
La Giunta regionale, previa consultazione con gli altri soci pubblici e privati, individua l’assetto istituzionale dell’IRST e i rapporti funzionali e finanziari con Regione, Aziende sanitarie e altri soggetti. Il provvedimento deve rispettare i seguenti principi:
- continuità con le garanzie già definite sul ruolo pubblico dell’IRST;
- definizione di un ruolo di governo e innovazione nella ricerca oncologica e nell’assistenza, coerente con la programmazione regionale e con quella della Conferenza;
- previsione di un regime di finanziamento regolamentato a livello regionale;
- separazione tra indirizzo/verifica e gestione/amministrazione;
- nomina della direzione secondo requisiti analoghi a quelli previsti per le Aziende del Servizio sanitario regionale;
- organizzazione e gestione del personale secondo le indicazioni regionali vigenti.
Disposizioni finanziarie
Gli oneri derivanti dalla partecipazione al capitale dell’IRST sono coperti mediante apposita unità previsionale di base e capitolo di spesa del bilancio regionale, utilizzando fondi già accantonati nel fondo speciale del bilancio 2013. La Giunta è autorizzata ad apportare le necessarie variazioni di bilancio di competenza e di cassa.
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