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Legge

L.R. Emilia-Romagna 23/2013

MISURE URGENTI PER FAVORIRE L'ATTUAZIONE DEL RIORDINO TERRITORIALE, LO SVILUPPO DELLE UNIONI ED IL SUPERAMENTO DELLE COMUNITÀ MONTANE

Normativa regionaleL.R. Emilia-Romagna 23/2013Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge detta misure urgenti, soprattutto per il 2013-2014, per accelerare la costituzione e l’adeguamento delle Unioni di Comuni, il subentro alle Comunità montane, la ripartizione di contributi regionali e la programmazione delle risorse per la montagna. Prevede termini inderogabili al 20 dicembre 2013 e al 31 marzo 2014, con specifiche deroghe limitate all’anno 2014.

Misure urgenti per il riordino territoriale, le Unioni di Comuni e il superamento delle Comunità montane in Emilia-Romagna

Misure urgenti per il riordino territoriale e il superamento delle Comunità montane

La legge regionale Emilia-Romagna 21 novembre 2013, n. 23 interviene in via urgente sulla disciplina del riordino territoriale, con particolare riferimento alla costituzione e al consolidamento delle Unioni di Comuni e al percorso di estinzione delle Comunità montane. La disciplina è fortemente legata a scadenze puntuali tra il 2013 e il 2014 e contiene anche misure transitorie e finanziarie limitate a quell’annualità.

Termini per la costituzione e l’adeguamento delle Unioni di Comuni

La legge proroga e rimodula i termini previsti dalla legge regionale n. 21 del 2012 per consentire la costituzione di nuove Unioni, lo scioglimento o l’aggregazione di quelle esistenti e il conferimento delle funzioni.

  • Per costituire le Unioni, o per sciogliere/aggregare quelle già esistenti se necessario, il termine è fissato al 20 dicembre 2013.
  • Gli adempimenti devono comunque essere compiuti in tempo utile per avviare le gestioni associate entro il termine inderogabile del 31 marzo 2014.
  • Entro il 20 dicembre 2013 lo statuto dell’Unione o le sue modifiche devono essere approvati nello stesso testo da tutti i Consigli comunali interessati, con le maggioranze previste dal TUEL, anche se non è ancora conclusa la pubblicazione negli albi pretori.
  • Il termine per stipulare o adeguare le convenzioni o gli atti di conferimento delle funzioni alle Unioni è fissato al 31 marzo 2014.
  • Entro il 31 marzo 2014 i Comuni devono stipulare la convenzione o conferire le funzioni all’Unione, garantendo l’effettiva operatività nel corso dell’anno.

Subentro delle Unioni alle Comunità montane

La legge aggiorna i termini e le modalità del subentro delle Unioni alle Comunità montane, incidendo anche sul momento di estinzione di queste ultime.

  • I termini per la costituzione delle Unioni subentranti sono spostati al 20 dicembre 2013, sempre in tempo utile per l’avvio delle gestioni associate entro il 31 marzo 2014.
  • Anche in questo caso, entro il 20 dicembre 2013 lo statuto o le modifiche statutarie devono essere approvati nello stesso testo da tutti i Consigli comunali.
  • Il momento di estinzione della Comunità montana non è più collegato in via fissa al 1° gennaio 2014, ma alla data di insediamento del consiglio dell’Unione subentrante.
  • Se a quella data il Consiglio comunitario non è ancora stato convocato per la presa d’atto del piano successorio, la Comunità montana si estingue il giorno successivo alla convocazione della seduta; se la seduta non è convocata entro trenta giorni, la presa d’atto si considera effettuata.
  • Se i Comuni hanno approvato lo statuto dell’Unione entro il 30 settembre 2013, il decreto del Presidente della Giunta regionale può fissare l’estinzione della Comunità montana al 1° gennaio 2014.

Ulteriori regole sul riordino e sulla gestione delle Comunità montane

La legge introduce correttivi alla disciplina del riordino territoriale già prevista dalla legge regionale n. 21 del 2012.

  • I Comuni possono esercitare le funzioni anche in convenzione tra alcuni soltanto di loro, o con altri Comuni del medesimo ambito ottimale, quando ciò sia giustificato dal particolare contesto territoriale.
  • Le spese per retribuzione e rimborsi del commissario ad acta nominato per l’attuazione sono poste a carico della Comunità montana.
  • Per la chiusura dell’esercizio finanziario della Comunità montana, ove possibile, oppure in attesa che provveda il consiglio dell’Unione subentrante, la giunta della Comunità montana approva un verbale di chiusura, sentito l’organo di revisione contabile in carica.
  • Il termine di riferimento previsto dalla legge regionale n. 21 del 2012 è spostato dal 1° gennaio al 31 marzo.
  • Se decorre inutilmente il 31 marzo 2014 senza che le Unioni subentranti abbiano avviato le gestioni associate, le Comunità montane non estinte perdono l’accesso ai contributi del programma di riordino territoriale e a quelli della legge regionale sulla montagna, salvo le deroghe previste per il 2014.
  • Se lo statuto delle Unioni subentranti è stato deliberato, le Comunità montane in estinzione continuano comunque ad accedere alle risorse regionali finché necessario per completare il processo di estinzione.

Incentivi e contributi per l’anno 2014

La legge disciplina in modo transitorio e limitato all’anno 2014 l’accesso ai contributi del programma di riordino territoriale.

  • Oltre alle Unioni conformi alla legge regionale n. 21 del 2012, possono essere ammessi in deroga, solo per il 2014:
    • le Comunità montane che non abbiano completato la trasformazione in Unioni nei termini;
    • le Unioni i cui statuti non siano stati approvati o adeguati nei termini;
    • le Unioni cui le funzioni siano state conferite oltre il 31 marzo 2014.
  • L’abilitazione è consentita solo nei casi, limiti e condizioni stabiliti dal programma di riordino territoriale, e solo per l’anno 2014.
  • I contributi in deroga non possono superare il 50% dell’importo complessivamente percepito nel 2013.
  • L’accesso è totalmente escluso se i Comuni aderenti non hanno avviato, con atti formali e nei termini, il percorso di adeguamento alla legge regionale n. 21 del 2012.
  • Per le annualità successive, tali soggetti possono accedere ai contributi solo se, alla data di presentazione della domanda, possiedono tutti i requisiti richiesti dalla legge regionale n. 21 del 2012.

Programmazione delle risorse per la montagna e per il riassetto idrogeologico nel 2014

La legge contiene una disciplina transitoria per la ripartizione delle risorse regionali destinate alla montagna e alle piccole opere di riassetto idrogeologico, limitatamente all’anno 2014.

  • In attesa del nuovo programma regionale per la montagna, le Unioni di Comuni comprendenti Comuni montani, incluso il Nuovo Circondario imolese, e le Comunità montane non ancora trasformate approvano soltanto i programmi annuali operativi previsti dalla legge sulla montagna e li trasmettono a Provincia e Regione.
  • La verifica di coerenza avviene rispetto al programma regionale per la montagna vigente, non più in base all’accordo-quadro.
  • Le risorse del bilancio regionale 2014 sono ripartite tenendo conto:
    • per il fondo regionale per la montagna alimentato da mezzi statali, della superficie e della popolazione dei Comuni montani;
    • per il fondo per le piccole opere e il riassetto idrogeologico, della superficie totale delle aziende agro-silvo-pastorali dei Comuni montani.
  • Se vi è una sola Unione subentrante a una Comunità montana, le risorse sono assegnate in ragione dei Comuni montani già aderenti alla Comunità montana preesistente; se aderiscano anche Comuni di un’altra preesistente Unione montana dello stesso ambito, si considerano anche questi.
  • Per le Unioni subentranti ai sensi della legge regionale n. 21 del 2012, le risorse sono assegnate in base ai Comuni montani aderenti ai rispettivi ambiti territoriali ottimali.
  • Per le altre Unioni formate per trasformazione di Comunità montane, incluse quelle ampliate ad altri Comuni montani e il Nuovo Circondario imolese, le risorse sono assegnate in relazione ai Comuni montani aderenti.
  • Alle Comunità montane non estinte, perché non è stato approvato entro i termini lo statuto delle Unioni subentranti, le risorse sono assegnate in via eccezionale per il 2014 in ragione dei Comuni montani aderenti.
  • Le Unioni approvano programmi annuali operativi e programmi di intervento per piccole opere, potendo programmare gli interventi anche sulla base di accordi con eventuali Comuni montani non aderenti.

Modifiche alla disciplina del riordino territoriale del 1996

La legge interviene anche sulla normativa regionale del 1996 in materia di riordino territoriale e sostegno alle Unioni e fusioni di Comuni.

  • La disposizione sul periodo in cui non si possono effettuare alcune deliberazioni viene sostituita: il divieto opera nei quattro mesi che precedono la scadenza dell’Assemblea legislativa regionale e nei tre mesi successivi all’elezione della nuova Assemblea.
  • In via transitoria, alla data di istituzione dei nuovi Comuni di Valsamoggia, Fiscaglia, Poggio Torriana e Sissa Trecasali, gli organi di revisione contabile dei Comuni preesistenti decadono.
  • Fino alla nomina dell’organo di revisione del nuovo Comune, le funzioni sono svolte provvisoriamente dall’organo in carica, alla data dell’estinzione, nel Comune di maggiore dimensione demografica.
  • Ai fini dell’applicazione dell’articolo 163 del TUEL nei nuovi Comuni, il limite degli stanziamenti dell’anno precedente si calcola sulla sommatoria delle risorse stanziate nei bilanci definitivamente approvati dai Comuni estinti.

Modifica al Consiglio delle Autonomie Locali

La legge consente modalità più flessibili di svolgimento delle riunioni del Consiglio delle Autonomie Locali.

  • Le sedute possono svolgersi per via telematica.
  • Il regolamento interno può disciplinarne le modalità.
  • Il voto può essere espresso anche mediante posta elettronica certificata.

Abrogazione in materia di servizi sociali e socio-sanitari

La legge abroga l’ultimo periodo del comma 1 dell’articolo 9 della legge regionale n. 12 del 2013, eliminando la relativa previsione dalla disciplina dei servizi sociali e socio-sanitari e delle aziende pubbliche di servizi alla persona.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

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