L.R. Emilia-Romagna 19/2013
ISTITUZIONE DEL COMUNE DI POGGIO TORRIANA MEDIANTE FUSIONE DEI COMUNI DI TORRIANA E POGGIO BERNI NELLA PROVINCIA DI RIMINI
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce, dal 1° gennaio 2014, il Comune di Poggio Torriana mediante fusione dei Comuni di Torriana e Poggio Berni (Provincia di Rimini). Disciplina successione nei rapporti, continuità dei regolamenti, salvaguardie per la montagna, contributi regionali per 15 anni e misure transitorie per l’avvio del nuovo ente.
Istituzione del Comune di Poggio Torriana per fusione di Torriana e Poggio Berni
Istituzione del Comune di Poggio Torriana
La legge della Regione Emilia-Romagna istituisce, dal 1° gennaio 2014, un unico Comune derivante dalla fusione dei contigui Comuni di Torriana e Poggio Berni, nella Provincia di Rimini. Il nuovo ente assume la denominazione di Poggio Torriana e il suo territorio coincide con quelli dei Comuni soppressi, secondo la cartografia allegata.
Partecipazione delle comunità originarie e municipi
Lo statuto del nuovo Comune può prevedere forme adeguate di partecipazione e decentramento dei servizi a favore delle comunità di origine, o di alcune di esse. Può inoltre istituire municipi nei territori delle comunità originarie, disciplinandone organizzazione e funzioni con statuto e regolamento comunali, anche con organi eletti a suffragio universale diretto. Agli amministratori dei municipi si applica la disciplina sullo status degli amministratori locali nei limiti della legge statale.
Successione nei rapporti giuridici, patrimoniali e del personale
Il Comune di Poggio Torriana subentra in tutte le posizioni e nei rapporti giuridici attivi e passivi dei Comuni di Torriana e Poggio Berni. I beni demaniali e patrimoniali dei due enti sono trasferiti al demanio e al patrimonio del nuovo Comune. Il personale dei Comuni originari passa al Comune di Poggio Torriana nel rispetto dell’articolo 2112 del codice civile e dell’articolo 31 del d.lgs. n. 165/2001.
Continuità normativa e regolamentare
I regolamenti e gli atti amministrativi generali dei Comuni soppressi, compresi gli strumenti urbanistici, restano efficaci in quanto compatibili fino all’adozione di nuove discipline da parte del Comune di Poggio Torriana. Fino all’esecutività dei regolamenti del nuovo Comune continuano ad applicarsi, nei rispettivi territori originari e per le funzioni rimaste comunali, i regolamenti precedentemente vigenti. Restano altresì applicabili, salvo revoca o diverse discipline del nuovo Comune, i regolamenti dell’Unione Valle del Marecchia per funzioni o servizi già conferiti dai singoli Comuni.
Salvaguardie per la montagna e rapporti con l’Unione
La fusione non fa venir meno i benefici e gli interventi speciali previsti per la montagna. Ai fini della legge regionale sulla montagna, Poggio Torriana è considerato montano solo per i territori classificati come zone montane dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1734/2004, e accede ai benefici in rapporto a popolazione e superficie di tali aree. In caso di scioglimento dell’Unione di Comuni della Valle del Marecchia, Poggio Torriana, Santarcangelo e Verrucchio dovranno disciplinare gli aspetti successori relativi ai servizi associati; in mancanza, subentreranno all’Unione in tutti i rapporti giuridici, anche processuali, con applicazione della solidarietà attiva e passiva sulle obbligazioni. Per le funzioni regionali in materia di sviluppo della montagna si applica la disciplina della l.r. n. 21/2012, nell’ambito territoriale ottimale individuato dalla deliberazione GR n. 286/2013.
Contributi regionali e misure di sostegno
La Regione determina i contributi per le fusioni secondo i criteri della popolazione e del territorio complessivi, del numero dei Comuni e della spesa corrente complessiva. Al Comune di Poggio Torriana è riconosciuto un contributo annuale costante di 115.000 euro per 15 anni. È inoltre concesso un contributo straordinario in conto capitale di 120.000 euro annui per 3 anni per le spese iniziali. Per i 10 anni successivi alla costituzione il Comune ha priorità assoluta nei programmi regionali di settore con contributi agli enti locali ed è equiparato a un’Unione di Comuni per l’accesso ai contributi riservati alle forme associative, salvo quelli del programma di riordino territoriale. La Regione può inoltre sostenerlo mediante cessione di quota del patto di stabilità territoriale.
Norma finanziaria
Gli oneri derivanti dall’attuazione della legge sono coperti mediante l’istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli di bilancio, dotati della necessaria disponibilità secondo la disciplina contabile regionale.
Disposizioni transitorie per l’avvio del nuovo Comune
Entro il 31 dicembre 2013 i sindaci dei Comuni di origine devono formulare, d’intesa, proposte e provvedimenti per rendere operativo il nuovo Comune dal 1° gennaio 2014, garantendo continuità dei servizi ed evitando aggravi per i cittadini. È istituito un organismo consultivo composto dai sindaci dei Comuni originari, con funzioni di collaborazione con l’organo di amministrazione straordinaria fino all’elezione degli organi comunali nella tornata elettorale del 2014. Per agevolare la riorganizzazione iniziale, l’avvio della gestione associata delle funzioni regionali in materia di sviluppo della montagna decorre dal 1° gennaio 2015.
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