L.R. Emilia-Romagna 20/2013
ISTITUZIONE DEL COMUNE DI SISSA TRECASALI MEDIANTE FUSIONE DEI COMUNI DI SISSA E TRECASALI NELLA PROVINCIA DI PARMA
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce dal 1° gennaio 2014 il nuovo Comune di Sissa Trecasali (Provincia di Parma) dalla fusione dei Comuni di Sissa e Trecasali, ne disciplina successione, continuità di regolamenti e personale, e prevede contributi regionali per 15 anni, con contributo straordinario triennale e misure di priorità per 10 anni. Contiene anche disposizioni transitorie per l’avvio del nuovo ente e rinvia al 1° gennaio 2015 la gestione associata di alcune funzioni.
Istituzione del Comune di Sissa Trecasali per fusione dei Comuni di Sissa e Trecasali
Istituzione del Comune di Sissa Trecasali mediante fusione
La legge regionale dell’Emilia-Romagna istituisce, nella Provincia di Parma, un unico Comune derivante dalla fusione dei contigui Comuni di Sissa e Trecasali. La nuova entità decorre dal 1° gennaio 2014 e assume la denominazione di Sissa Trecasali, in coerenza con l’esito del referendum consultivo regionale. Il territorio del nuovo Comune coincide con quello dei due enti originari, secondo la cartografia allegata.
Partecipazione delle comunità originarie e municipi
Lo statuto del nuovo Comune può prevedere forme adeguate di partecipazione e decentramento dei servizi a favore delle comunità di origine o di alcune di esse. Può inoltre essere prevista l’istituzione di municipi nei territori delle comunità originarie o di alcune di esse. Statuto e regolamento comunali possono disciplinarne organizzazione e funzioni, anche prevedendo organi eletti a suffragio universale diretto. Agli amministratori dei municipi si applica la disciplina sullo status degli amministratori locali nei limiti della legge statale.
Successione nei rapporti giuridici, patrimoniali e organizzativi
Il Comune di Sissa Trecasali subentra in tutte le posizioni e nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo ai precedenti Comuni. I beni demaniali e patrimoniali dei due enti confluiscono nel demanio e nel patrimonio del nuovo Comune. Anche il personale è trasferito al nuovo ente nel rispetto della disciplina sul mantenimento dei diritti dei lavoratori e delle norme sul passaggio di personale tra amministrazioni pubbliche.
I regolamenti e gli atti amministrativi generali dei Comuni estinti, compresi gli strumenti urbanistici, restano efficaci, se compatibili, fino a quando non siano sostituiti dal Comune di Sissa Trecasali. In via particolare, i regolamenti dell’Unione Terre Verdiane relativi a funzioni o servizi già conferiti dal Comune di Trecasali continuano ad applicarsi, salvo revoca, per la sola parte del territorio corrispondente all’originario Comune di Trecasali, fino a eventuali diverse discipline adottate dal nuovo Comune.
Contributi regionali e misure di sostegno
La Regione determina i contributi per le fusioni secondo i criteri previsti dalla normativa regionale sul riordino territoriale, considerando popolazione e territorio complessivi, numero dei Comuni e volume complessivo delle spese correnti.
Per il Comune di Sissa Trecasali sono previsti:
- un contributo annuale costante di 170.000 euro per 15 anni;
- un contributo straordinario in conto capitale di 150.000 euro l’anno per 3 anni, a titolo di compartecipazione alle spese iniziali.
Per i 10 anni successivi alla costituzione, il Comune beneficia inoltre di priorità assoluta nei programmi e provvedimenti regionali di settore con contributi agli enti locali ed è equiparato a un’Unione di Comuni ai fini dell’accesso ai contributi riservati alle forme associative, salvo quelli regolati dal programma di riordino territoriale. La Regione può sostenere il Comune anche mediante cessione di quota del patto di stabilità territoriale.
Disposizioni transitorie per l’avvio del nuovo ente
Entro il 31 dicembre 2013 i sindaci dei Comuni originari devono formulare, d’intesa tra loro, proposte e provvedimenti utili a garantire la piena operatività del nuovo Comune dal 1° gennaio 2014, sia sul piano organizzativo sia per la tutela degli interessi primari dei cittadini, assicurando continuità nelle prestazioni e evitando aggravi per la popolazione.
È istituito un organismo consultivo composto dai sindaci dei Comuni originari, con funzioni di collaborazione con l’organo di amministrazione straordinaria del nuovo Comune fino all’elezione degli organi nella tornata elettorale del 2014.
Per agevolare la riorganizzazione iniziale, il termine per l’avvio della gestione associata di alcune funzioni decorre dal 1° gennaio 2015.
Aspetti finanziari
Gli oneri derivanti dall’attuazione della legge sono coperti mediante l’istituzione delle necessarie unità previsionali di base e dei relativi capitoli di bilancio, secondo la disciplina contabile regionale richiamata dalla legge.
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