L.R. Emilia-Romagna 18/2013
ISTITUZIONE DEL COMUNE DI FISCAGLIA MEDIANTE FUSIONE DEI COMUNI DI MIGLIARO, MIGLIARINO E MASSA FISCAGLIA NELLA PROVINCIA DI FERRARA
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce dal 1° gennaio 2014 il Comune di Fiscaglia, in provincia di Ferrara, mediante fusione dei Comuni di Migliaro, Migliarino e Massa Fiscaglia. Disciplina successione nei rapporti, trasferimento di beni e personale, permanenza provvisoria degli atti vigenti, contributi regionali per 15 anni e misure transitorie, tra cui rinvio al 1° gennaio 2015 dell’avvio della gestione associata di alcune funzioni.
Istituzione del Comune di Fiscaglia mediante fusione dei Comuni di Migliaro, Migliarino e Massa Fiscaglia
Istituzione del Comune di Fiscaglia mediante fusione
La legge regionale dell’Emilia-Romagna istituisce, dal 1° gennaio 2014, un unico Comune nella provincia di Ferrara mediante fusione dei Comuni contigui di Migliaro, Migliarino e Massa Fiscaglia. Il nuovo ente assume la denominazione di Fiscaglia e il suo territorio coincide con quello dei tre Comuni estinti, secondo la cartografia allegata.
Partecipazione delle comunità di origine e municipi
Lo statuto del nuovo Comune può prevedere forme adeguate di partecipazione e decentramento dei servizi a favore delle comunità di origine, o di alcune di esse. Può inoltre prevedere l’istituzione di municipi nei territori delle comunità originarie o di alcune di esse, disciplinandone organizzazione e funzioni anche con organi eletti a suffragio universale diretto. Agli amministratori dei municipi si applica la disciplina sullo status degli amministratori locali, nei limiti stabiliti dalla legge statale.
Successione nei rapporti giuridici, patrimoniali e del personale
Il Comune di Fiscaglia subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi riferibili ai Comuni soppressi. I beni demaniali e patrimoniali dei precedenti enti sono trasferiti al demanio e al patrimonio del nuovo Comune. Anche il personale viene trasferito al Comune di Fiscaglia secondo la disciplina del codice civile sul trasferimento d’azienda e nel rispetto delle norme sul lavoro pubblico.
Restano in vigore, per quanto compatibili e fino a nuova disciplina del Comune di Fiscaglia, i regolamenti e gli atti amministrativi generali dei Comuni di origine, compresi gli strumenti urbanistici.
Contributi regionali e sostegno finanziario
La Regione quantifica i contributi per le fusioni secondo i criteri definiti dalla normativa regionale sul riordino territoriale, considerando popolazione e territorio complessivi, numero dei Comuni coinvolti e ammontare delle spese correnti.
Per Fiscaglia sono previsti:
- un contributo annuale costante di 195.000 euro per 15 anni;
- un contributo straordinario in conto capitale di 150.000 euro annui per 3 anni, a copertura delle spese iniziali.
Per i 10 anni successivi alla costituzione, il Comune ha priorità assoluta nei programmi e provvedimenti regionali di settore che prevedono contributi agli enti locali ed è equiparato a un’Unione di Comuni per l’accesso ai contributi riservati alle forme associative, salvo quelli regolati dal programma di riordino territoriale. La Regione può inoltre sostenerlo tramite cessione di quota del patto di stabilità territoriale.
Regime finanziario
Agli oneri derivanti dalla legge si provvede mediante l’istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli di bilancio, da dotare della necessaria disponibilità secondo la disciplina contabile regionale.
Disposizioni transitorie e avvio operativo
I Sindaci dei Comuni di origine, d’intesa tra loro, devono entro il 31 dicembre 2013 adottare proposte e provvedimenti utili a garantire la piena operatività del nuovo Comune dal 1° gennaio 2014, assicurando continuità dei servizi e evitando aggravi per i cittadini.
È previsto un organismo consultivo composto dai Sindaci dei Comuni originari, chiamato a collaborare con l’organo di amministrazione straordinaria del nuovo Comune fino all’elezione degli organi nella tornata elettorale del 2014.
Per agevolare la riorganizzazione iniziale, il termine per l’avvio della gestione associata di alcune funzioni è differito al 1° gennaio 2015.
Attualità della disciplina
La legge è finalizzata all’istituzione del nuovo Comune e alla fase di avvio della fusione; le disposizioni sui contributi hanno durata limitata nel tempo e quelle transitorie sono ormai esaurite. Il quadro normativo è quindi rilevante soprattutto sul piano storico-istituzionale e per effetti finanziari residui eventualmente ancora in corso, ma non per la fase costitutiva del Comune, già conclusa.
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