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Legge

L.R. Umbria 7/2021

Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 22 dicembre 2008, n. 22 (Norme per la ricerca, la coltivazione e l'utilizzo delle acque minerali naturali, di sorgente e termali).

Normativa regionaleL.R. Umbria 7/2021

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge aggiorna la l.r. Umbria 22/2008 sulla ricerca e coltivazione delle acque minerali, di sorgente e termali, introducendo una procedura di evidenza pubblica per le concessioni, nuove regole su pubblicità, requisiti, indennità e controlli, oltre ad abrogare alcuni articoli. Previste norme transitorie per concessioni in scadenza entro il 30 giugno 2022 e adeguamento del regolamento attuativo entro 6 mesi.

Modifiche alla disciplina umbra sulle acque minerali, di sorgente e termali

Modifiche alla disciplina regionale sulle acque minerali, di sorgente e termali

La legge interviene sulla l.r. Umbria 22/2008 per ridefinire in modo più strutturato il rilascio delle concessioni di coltivazione dei giacimenti di acque minerali naturali, di sorgente e termali. Il baricentro della disciplina diventa la procedura di evidenza pubblica, con nuove regole su partecipazione, valutazione, tutele ambientali, rapporti con i titolari dei permessi di ricerca e gestione della fase finale della concessione.

Ambito di applicazione e impianto generale

Le modifiche riguardano esclusivamente il territorio della Regione Umbria e incidono sulla disciplina regionale della ricerca, coltivazione e utilizzazione delle acque minerali naturali, di sorgente e termali. La legge sostituisce, integra e in alcuni casi abroga disposizioni della l.r. 22/2008, con l’obiettivo di adeguare il procedimento concessorio a criteri di trasparenza, concorrenza e tutela della risorsa idrica.

Permesso di ricerca e contenuti istruttori

Il permesso di ricerca è espressamente rilasciabile a soggetti sia pubblici sia privati. La documentazione richiesta per la domanda di ricerca viene aggiornata: oltre agli elementi già previsti, deve includere lo studio del bacino idrogeologico e la proposta di delimitazione delle aree di salvaguardia, nonché la documentazione sulle spese sostenute e sulle opere eseguite per l’attività di ricerca. Viene inoltre ribadita la necessità di una capacità tecnico-economica adeguata.

Procedura di evidenza pubblica per la concessione di coltivazione

Il rilascio della concessione di coltivazione avviene mediante procedura di evidenza pubblica avviata dal dirigente del Servizio regionale. L’area oggetto della concessione deve coincidere con, o essere inferiore a, quella del permesso di ricerca e deve essere accompagnata dalla delimitazione delle aree di salvaguardia.

L’avviso pubblico deve essere pubblicato almeno:

  • nell’Albo pretorio dei comuni interessati;
  • nel sito istituzionale della Regione;
  • nel Bollettino Ufficiale della Regione.

L’avviso deve indicare i requisiti di partecipazione, i criteri di selezione e valutazione, la durata della concessione, la quantità massima estraibile, gli elementi essenziali della convenzione concessoria ed eventuali diritti di uso civico presenti sull’area.

Domanda di partecipazione e criteri di aggiudicazione

Possono partecipare alla procedura soggetti pubblici o privati, incluso il titolare del permesso di ricerca. La domanda deve essere corredata da:

  • documentazione su idoneità tecnica e organizzativa, capacità economica e finanziaria e altri requisiti richiesti;
  • piano industriale con programma degli investimenti e relativo cronoprogramma;
  • piano economico-finanziario a dimostrazione della sostenibilità del progetto;
  • ulteriore documentazione tecnica e amministrativa richiesta dall’avviso.

L’assegnazione avviene con il criterio dell’offerta più vantaggiosa, valutando comparativamente le istanze presentate. La concessione è subordinata alla stipula della convenzione con la Regione ed è esclusa nei confronti dei soggetti per i quali ricorrono i motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del d.lgs. 50/2016.

Rapporto tra ricercatore e concessionario: rimborso spese e premio di scoperta

Se la concessione viene assegnata a un soggetto diverso dal titolare del permesso di ricerca, il nuovo concessionario deve corrispondere a quest’ultimo:

  • il rimborso delle spese sostenute per la ricerca;
  • una maggiorazione del 10% a titolo di premio per la scoperta del giacimento.

L’importo è determinato prima dell’indizione della procedura e indicato nell’avviso pubblico. Il vincitore, se diverso dal ricercatore, deve produrre alla Regione l’attestazione del pagamento oppure, se il ricercatore non accetta, il deposito presso la Tesoreria regionale; in mancanza, la concessione non viene rilasciata.

Pareri, pubblicità dell’istanza e contenuto della concessione

Prima dell’indizione della procedura, il dirigente acquisisce il parere dei Comuni interessati e dell’Autorità Umbra per Rifiuti e Idrico. Il parere va reso entro 30 giorni dalla richiesta.

L’istanza viene pubblicata per 15 giorni consecutivi nell’Albo pretorio dei Comuni interessati, dopo avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione a spese del richiedente.

La concessione deve indicare anche l’ammontare della somma dovuta al titolare del permesso di ricerca e può prevedere la partecipazione del concessionario ad interventi di tutela del giacimento nelle aree di salvaguardia, oltre al pagamento di eventuali indennità ai proprietari dei terreni ricompresi in tali aree.

Aree di salvaguardia, beni collettivi e usi civici

Le aree di salvaguardia sono determinate dal dirigente prima dell’indizione della procedura, sulla base dello studio del bacino idrogeologico e della relativa proposta di delimitazione.

Se le aree di ricerca o concessione ricadono in tutto o in parte su beni di proprietà collettiva o gravati da uso civico, ricercatore o concessionario devono corrispondere agli enti esponenziali dei domini collettivi:

  • un’indennità per le zone di tutela assoluta interessate dal mutamento di destinazione d’uso;
  • un ristoro economico per l’eventuale limitazione dei diritti di uso civico nelle zone di rispetto e di protezione.

Indennità e ristoro sono definiti, in via preventiva rispetto alla procedura di evidenza pubblica, mediante accordo tra Regione ed ente esponenziale interessato. In mancanza di accordo, l’importo è determinato da un perito demaniale sorteggiato dall’elenco regionale; gli oneri sono a carico degli enti esponenziali, con rimborso del 50% da parte del concessionario al momento della sottoscrizione della convenzione.

Durata della concessione, controlli in corso e obblighi del concessionario

La durata della concessione resta fino a 25 anni, con espressa salvezza della disciplina del d.lgs. 50/2016 richiamata dalla legge.

A metà della durata della concessione, la Regione, d’intesa con il concessionario, effettua verifiche sullo stato quali-quantitativo del bacino, per tutelare la risorsa idrica per le generazioni future.

Tra gli obblighi del concessionario rilevano anche:

  • il versamento del deposito cauzionale previsto nel provvedimento di concessione;
  • il rispetto dei pagamenti dovuti, con rilevanza specifica dell’inadempimento per tre rate consecutive;
  • il rispetto del cronoprogramma degli investimenti.

Cause di revoca e inadempimenti

La disciplina regionale aggiornata contempla la revoca della concessione e del permesso di ricerca secondo le procedure demandate alla fonte regolamentare. In particolare, ai fini della revoca e degli altri effetti sanzionatori, viene valorizzato anche il mancato rispetto del cronoprogramma degli investimenti. Restano inoltre rilevanti gli altri inadempimenti previsti dall’art. 21 della l.r. 22/2008, come modificato.

Fine concessione, cessazione e nuova assegnazione

Almeno 24 mesi prima della scadenza, il concessionario deve presentare alla struttura regionale competente un rapporto di fine concessione sullo stato delle pertinenze e uno studio quali-quantitativo del bacino idrogeologico utilizzato.

Alla cessazione della concessione:

  • i luoghi alterati devono essere rimessi in pristino a spese del concessionario, salvo il diritto della Regione di trattenere i lavori utili all’utilizzazione;
  • la Regione può, con provvedimento motivato per ragioni di pubblico interesse, decidere di non assegnare ulteriori concessioni;
  • se intende procedere a una nuova assegnazione, il dirigente avvia una procedura di evidenza pubblica almeno 18 mesi prima della scadenza, secondo le regole degli articoli 10 e 12.

In tale nuova procedura è prevista una premialità per gli operatori che si impegnano a utilizzare prioritariamente i lavoratori già occupati dal concessionario uscente. Il nuovo concessionario ha diritto a utilizzare le pertinenze necessarie alla coltivazione. Il concessionario uscente non ha diritto a rimborsi, compensi o indennità da parte della Regione.

Diritti sulle pertinenze e canoni

Sono aggiornate anche le norme sui diritti dovuti, con abrogazione della precedente disciplina e introduzione dell’adeguamento automatico annuale dell’importo unitario sulla base dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. L’adeguamento non opera se la variazione annuale è negativa.

Regolamento attuativo e disposizioni di dettaglio

La Giunta regionale deve aggiornare entro sei mesi il regolamento regionale 20 febbraio 2019, n. 3, in coerenza con le modifiche introdotte dalla legge. La disciplina regolamentare dovrà quindi recepire, tra l’altro, il nuovo procedimento per il permesso di ricerca, la concessione, la revoca e la documentazione richiesta.

Norme transitorie

Per le concessioni in scadenza entro il 30 giugno 2022, le procedure di evidenza pubblica devono essere avviate entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge.

Le eventuali istanze di rinnovo già presentate prima dell’entrata in vigore sono trattate come procedure di evidenza pubblica secondo la nuova disciplina.

Se alla data di entrata in vigore la concessione è già scaduta oppure mancano meno di 24 mesi alla scadenza, il concessionario uscente presenta il rapporto di fine concessione entro il termine fissato dal dirigente regionale competente.

Abrogazioni e aggiornamento del quadro normativo

Sono abrogati gli articoli 11, 17 e 18 della l.r. 22/2008, mentre altre disposizioni vengono sostituite o integrate per coordinare il testo con il nuovo assetto procedimentale. Il risultato è una disciplina più orientata alla gara pubblica, alla concorrenza e alla tutela del bacino idrico.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.

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