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Legge

L.R. Umbria 8/2021

Ulteriori modificazioni alla legge regionale 14 febbraio 1995, n. 6 (Ristrutturazione organica e funzionale dell'Istituto per la storia dell'Umbria contemporanea) e alla legge regionale 21 gennaio 2003, n. 1 (Costituzione del Centro studi giuridici e politici).

Normativa regionaleL.R. Umbria 8/2021

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Umbria n. 8/2021 aggiorna l’assetto dell’Istituto per la storia dell’Umbria contemporanea e del Centro studi giuridici e politici, ridefinendone organi, nomine, funzioni contabili e compensi. Prevede norme transitorie per l’insediamento dei nuovi organi dell’Istituto e l’adeguamento dei regolamenti interni. Vigente dall’8 maggio 2021 (giorno successivo alla pubblicazione).

Modifiche organizzative all’Istituto per la storia dell’Umbria contemporanea e al Centro studi giuridici e politici

Modifiche organizzative all’Istituto per la storia dell’Umbria contemporanea e al Centro studi giuridici e politici

La legge regionale dell’Umbria n. 8 del 2021 interviene sull’assetto dell’Istituto per la storia dell’Umbria contemporanea e del Centro studi giuridici e politici, aggiornandone organi, procedure di nomina, regole di funzionamento e gestione finanziaria. L’intervento riguarda esclusivamente il territorio regionale umbro e produce effetti dalla sua entrata in vigore.

Assetto dell’Istituto per la storia dell’Umbria contemporanea

La disciplina dell’Istituto viene riorganizzata sostituendo i riferimenti alla precedente autonomia statutaria con il richiamo a un proprio statuto e alla autonomia dell’ente. È confermato l’obbligo di trasmettere annualmente una relazione sull’attività svolta: entro il 30 aprile di ogni anno l’Istituto invia al Presidente dell’Assemblea legislativa la relazione relativa all’anno precedente, che viene poi trasmessa al Presidente della Giunta regionale e ai consiglieri regionali.

Lo statuto dell’Istituto è adottato dall’Assemblea dei soci, su proposta del Presidente dell’Istituto, con la maggioranza dei due terzi dei componenti, e approvato con deliberazione dell’Assemblea legislativa. Lo stesso procedimento si applica anche alle modifiche statutarie.

Organi dell’Istituto: Assemblea dei soci e Comitato tecnico-scientifico

La precedente struttura degli organi viene sostituita dall’Assemblea dei soci e dal Comitato tecnico-scientifico. All’Assemblea dei soci spettano i principali atti di indirizzo e approvazione: approvazione annuale del programma di attività, bilancio di previsione e rendiconto, elezione di due componenti del Comitato tecnico-scientifico, approvazione dei regolamenti e deliberazioni in materia statutaria.

Il programma di attività è predisposto dal Comitato tecnico-scientifico e approvato annualmente dall’Assemblea dei soci. Il Presidente dell’Istituto trasmette all’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea legislativa il programma per l’anno successivo entro il 15 settembre di ogni anno; l’Ufficio di Presidenza, esaminato il programma, determina le risorse finanziarie da inserire nella proposta di bilancio di previsione dell’Assemblea legislativa.

Comitato tecnico-scientifico: composizione, nomina e durata

Il Comitato tecnico-scientifico è composto da cinque membri: il Presidente, che è anche Presidente dell’Istituto, e altri quattro componenti scelti tra studiosi di comprovata competenza nelle scienze storiche e sociali e appartenenti al mondo della cultura, dell’università, della scuola e delle professioni.

Il Presidente è eletto dall’Assemblea legislativa su proposta del Presidente dell’Assemblea legislativa, previa intesa con il Presidente della Giunta regionale, a maggioranza assoluta dei consiglieri regionali assegnati. Dei quattro componenti ulteriori:

  • due sono eletti dall’Assemblea legislativa con voto limitato a un solo nome;
  • due sono eletti dall’Assemblea dei soci e i relativi nominativi sono comunicati al Presidente dell’Assemblea legislativa.

Il Comitato è costituito con decreto del Presidente dell’Assemblea legislativa, pubblicato nel BUR telematico della Regione Umbria, che fissa anche la data della seduta di insediamento. Dura in carica cinque anni ed è soggetto alle regole regionali sulle nomine, designazioni e prorogatio degli organi amministrativi. Spetta al Comitato proporre i programmi di attività dell’Istituto, nel rispetto delle finalità istituzionali e delle compatibilità finanziarie.

Ai componenti del Comitato spetta, a carico del bilancio dell’Istituto, un gettone di presenza e gli eventuali rimborsi spese per le sole riunioni del Comitato, nei limiti previsti dalla normativa regionale sul contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica.

Presidente e Vicepresidente dell’Istituto

Il Presidente dell’Istituto ha la rappresentanza legale, sovrintende all’attività dell’ente, presiede e convoca l’Assemblea dei soci e il Comitato tecnico-scientifico e cura l’esecuzione delle deliberazioni degli organi. Nell’ambito del programma annuale di attività e della corrispondente dotazione finanziaria, dispone di autonomia gestionale e organizzativa.

La gestione del bilancio dell’Istituto è materialmente affidata al dirigente della struttura amministrativa dell’Assemblea legislativa competente per le risorse finanziarie dell’Assemblea stessa, che supporta anche il Presidente nella predisposizione di bilancio di previsione e rendiconto.

Il Vicepresidente è scelto dal Comitato tecnico-scientifico al proprio interno e sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo. Al Presidente è riconosciuto un compenso mensile lordo, omnicomprensivo, pari al 10% dell’indennità di carica mensile di un consigliere regionale, a carico del bilancio dell’Istituto.

Collegio dei revisori dei conti dell’Istituto

Il Collegio dei revisori dei conti è nominato dall’Assemblea legislativa con voto limitato secondo la disciplina regionale sulle nomine ed è composto da tre membri effettivi, di cui uno presidente, e da due supplenti. I componenti devono essere iscritti nel Registro previsto dal decreto legislativo n. 39 del 2010.

Il Collegio esercita funzioni di verifica dei conti e di controllo della gestione economica e finanziaria dell’Istituto. Dura in carica cinque anni e i componenti possono essere riconfermati una sola volta.

Al presidente del Collegio spetta un’indennità mensile pari al 20% del compenso mensile del Presidente dell’Istituto; agli altri due membri effettivi spetta un’indennità pari al 15% del medesimo compenso. Le indennità gravano sul bilancio dell’Istituto.

Centro studi giuridici e politici: gestione contabile

Per il Centro studi giuridici e politici, la gestione del bilancio viene attribuita al dirigente della struttura amministrativa dell’Assemblea legislativa competente per le risorse finanziarie dell’Assemblea stessa. La medesima struttura supporta gli organi del Centro nella redazione della proposta di bilancio di previsione e di conto consuntivo.

Adeguamento dei regolamenti interni e norme transitorie

L’Istituto e il Centro devono adeguare i rispettivi regolamenti interni di contabilità alle modifiche introdotte dalla legge.

Per il Centro l’adeguamento deve avvenire entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge. Per l’Istituto l’adeguamento deve avvenire entro 30 giorni dalla convocazione dell’Assemblea dei soci prevista nella fase di prima applicazione.

In via transitoria, i procedimenti per la costituzione degli organi dell’Istituto, come ridisegnati dalla legge, devono essere avviati entro 30 giorni dall’entrata in vigore.

Fino alla nomina del nuovo Presidente dell’Istituto, e comunque non oltre il 31 ottobre 2021, resta in carica il Commissario straordinario nominato ai sensi della normativa regionale richiamata, anche tramite proroga dell’incarico già conferito.

Entro 10 giorni dalla nomina del Presidente, questi deve convocare l’Assemblea dei soci per deliberare le modifiche statutarie necessarie e per procedere alla nomina dei componenti del Comitato tecnico-scientifico di competenza dell’Assemblea.

Il Collegio dei revisori in carica alla data di entrata in vigore continua a operare fino alla nomina del nuovo Collegio secondo la nuova disciplina.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.

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