Messaggio numero 20901 del 2-7-2004
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl messaggio INPS chiarisce le modalità di decorrenza delle provvidenze economiche per invalidità civile in caso di nuova domanda dopo mancato riconoscimento per superamento dei limiti reddituali e disciplina, in via transitoria, l’erogazione in presenza di patologie gravi e permanenti in attesa del decreto ministeriale previsto dalla legge n. 326/2003.
Revoche e sospensioni delle provvidenze di invalidità civile
Revoche e sospensioni delle provvidenze di invalidità civile
Il messaggio INPS interviene sulle modalità di revoca e sospensione delle provvidenze economiche di invalidità civile, richiamando una precedente direttiva del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Il documento chiarisce soprattutto la decorrenza del beneficio in caso di nuova istanza dopo un precedente diniego per motivi reddituali e le modalità operative in attesa del decreto sulle patologie gravi e permanenti.
Contesto normativo e richiamo alla precedente istruzione
L’Istituto richiama il messaggio n. 18703 del 14 giugno 2004, emanato sulla base della direttiva del Dipartimento dell’Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi del Tesoro del Ministero dell’Economia e delle Finanze, prot. n. 137098 del 20 maggio 2004.
In tale sede erano state impartite disposizioni sulla disciplina delle revoche e delle sospensioni delle provvidenze economiche di invalidità civile.
Decorrenza del beneficio in caso di nuova domanda
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha precisato che, qualora il diritto alla provvidenza economica di invalidità civile non sia stato riconosciuto per superamento dei limiti reddituali e l’interessato presenti una successiva nuova istanza, la decorrenza del beneficio deve essere fissata:
- dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della nuova domanda;
- previo accertamento sia dei requisiti reddituali sia di quelli sanitari.
La precisazione viene ricondotta:
- al principio generale previsto dalla legge n. 118 del 1971;
- all’orientamento giurisprudenziale costante, secondo cui la domanda amministrativa costituisce requisito concorrente, insieme a quello sanitario e reddituale, per il riconoscimento del diritto.
Esclusione della visita di controllo per determinate patologie
La stessa direttiva ministeriale segnala che potrà essere evitata la visita di controllo per la verifica della permanenza dei requisiti sanitari nei confronti degli invalidi affetti da patologie gravi e permanenti che saranno individuate con apposito decreto ministeriale, ai sensi dell’art. 42, comma 7, della legge n. 326 del 23 novembre 2003.
Indicazioni operative transitorie per l’INPS
In attesa dell’emanazione del decreto che individuerà le patologie gravi e permanenti, l’INPS dispone che, al fine di evitare ulteriori disagi agli interessati, procederà come segue:
- verificherà con le consuete modalità l’insussistenza del solo requisito ostativo a carattere reddituale;
- erogherà le relative provvidenze economiche a partire dal primo giorno del mese successivo all’accertamento dei requisiti reddituali;
- segnalerà alle ASL territorialmente competenti i nominativi dei beneficiari per le eventuali visite di controllo.
Finalità della disposizione
Il messaggio ha una finalità eminentemente operativa: assicurare uniformità di comportamento degli uffici nella gestione delle domande di invalidità civile, evitando che soggetti affetti da patologie gravi e permanenti siano costretti a sostenere una nuova visita medico-legale prima dell’adozione del decreto attuativo previsto dalla normativa richiamata.
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