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Messaggio

Messaggio numero 20900 del 2-7-2004

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il messaggio chiarisce che la contribuzione aggiuntiva versata per i periodi di aspettativa o distacco sindacale dei lavoratori del Fondo speciale Ferrovie dello Stato S.p.A. concorre non solo alla quota di pensione prevista dal D.Lgs. n. 503/1992, art. 13, lett. b), ma anche alla base pensionabile utile per la quota di pensione di cui alla lett. a), in quanto rientra tra gli elementi della retribuzione ex art. 22 della legge n. 177/1976.

Fondo speciale Ferrovie dello Stato: contribuzione aggiuntiva per aspettativa/distacco sindacale

Fondo speciale Ferrovie dello Stato: contribuzione aggiuntiva per aspettativa o distacco sindacale

Il documento interviene in materia pensionistica per i dipendenti iscritti al Fondo speciale della Ferrovie dello Stato S.p.A., precisando il trattamento della contribuzione aggiuntiva versata nei casi di aspettativa o distacco per l’esercizio di cariche sindacali. La comunicazione modifica parzialmente le istruzioni precedentemente fornite dalla Direzione Relazioni Industriali di Ferrovie dello Stato S.p.A. con circolare n. 1650 del 15 settembre 1998.

Quadro normativo di riferimento

Il messaggio richiama in particolare:

  • l’art. 3, comma 5, del D.Lgs. 16 settembre 1996, n. 564;
  • il successivo comma 6 del medesimo art. 3, come modificato dall’art. 3 del D.Lgs. 29 giugno 1998, n. 278;
  • l’art. 8, ottavo comma, della legge n. 155/1981;
  • l’art. 13 del D.Lgs. n. 503/1992;
  • l’art. 22 della legge 29 aprile 1976, n. 177.

Disciplina della contribuzione aggiuntiva

Il messaggio ricorda che, per i lavoratori collocati in aspettativa perché chiamati a ricoprire cariche sindacali, per i periodi successivi al 30 novembre 1996 può essere versata facoltativamente una contribuzione aggiuntiva. Tale contributo si calcola sull’eventuale differenza tra:

  • le somme corrisposte per lo svolgimento dell’attività sindacale;
  • la retribuzione di riferimento per il calcolo del contributo figurativo di cui all’art. 8, ottavo comma, della legge n. 155/1981.

La facoltà di versamento può essere esercitata dall’organizzazione sindacale, previa richiesta di autorizzazione al fondo o al regime pensionistico di appartenenza del lavoratore.

Effetti ai fini pensionistici

Il chiarimento centrale del documento riguarda l’utilizzo della contribuzione aggiuntiva ai fini della pensione. In base al richiamo al comma 6 dell’art. 3 del D.Lgs. n. 564/1996, come modificato nel 1998, tale contribuzione deve essere utilizzata per integrare, ai fini pensionistici, la retribuzione base in godimento.

Ne consegue che la contribuzione aggiuntiva:

  • concorre alla determinazione della quota di pensione di cui all’art. 13, lettera b), del D.Lgs. n. 503/1992;
  • rientra tra gli elementi della retribuzione di cui all’art. 22 della legge n. 177/1976;
  • concorre, a tutti gli effetti, alla determinazione della base pensionabile utile per il calcolo della quota di pensione di cui all’art. 13, lettera a), del D.Lgs. n. 503/1992.

Chiarimento conclusivo

Il documento quindi amplia la rilevanza pensionistica della contribuzione aggiuntiva per attività sindacale, riconoscendole un’incidenza non limitata alla sola componente di pensione prevista per il sistema richiamato dall’art. 13, lett. b), ma estesa anche alla base pensionabile utile per la quota di cui alla lett. a).

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