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Messaggio

Messaggio numero 20902 del 2-7-2004

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’INPS chiarisce come gestire, ai fini delle provvidenze di invalidità civile, i casi di mancata concessione, revoca o sospensione per superamento dei limiti reddituali. Vengono distinti i casi di nuova domanda, di sospensione temporanea per eventi straordinari e di concessione con decorrenza posticipata quando il procedimento amministrativo si prolunga per più anni.

Revoche e sospensioni per motivi reddituali delle provvidenze di invalidità civile

Revoche e sospensioni per motivi reddituali delle provvidenze di invalidità civile

Il messaggio INPS n. 20902 del 2 luglio 2004, emanato a seguito di accordi con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, fornisce indicazioni operative sulla gestione delle provvidenze di invalidità civile nei casi di superamento dei limiti reddituali. Il documento distingue le ipotesi di mancata concessione originaria, revoca successiva, sospensione temporanea e ritardo nella definizione dell’istanza amministrativa.

Istanza di riesame dopo reiezione originaria per limiti reddituali

Nei casi in cui la provvidenza di invalidità civile non sia stata concessa fin dall’origine per superamento dei limiti reddituali, e sia già stato notificato agli interessati un provvedimento di reiezione, l’istanza di riesame presentata per gli anni successivi ha valore di nuova domanda. Tale nuova domanda comporta:

  • una nuova verifica dei requisiti economici;
  • una nuova verifica dei requisiti sanitari;
  • in caso di esito positivo, la decorrenza del diritto dal mese successivo alla presentazione della domanda.

La domanda originaria conserva valore solo se, nel corso del successivo procedimento amministrativo, vengano accertati sia la minorazione psico-fisica sia il requisito reddituale. Se il requisito reddituale manca e sopravviene solo dopo la notifica dell’accertamento negativo originario, il beneficio non può decorrere da data anteriore alla presentazione di una nuova domanda amministrativa.

Il messaggio sottolinea inoltre che, in materia di invalidità civile, la domanda amministrativa ha valore di requisito concorrente, insieme a quello sanitario e reddituale, per il riconoscimento del diritto. È anche previsto che si possa prescindere dalla visita di controllo della permanenza dei requisiti sanitari per gli invalidi affetti da patologie gravi e permanenti che saranno individuate con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai sensi dell’art. 42, comma 7, della legge 23 novembre 2003, n. 326; lo stesso decreto dovrà indicare la documentazione sanitaria da acquisire.

Revoca per motivi reddituali dopo la concessione

Quando la provvidenza sia stata già concessa e venga successivamente revocata per motivi reddituali, in presenza di eventi ritenuti idonei a incidere in modo costante sul patrimonio del titolare, l’eventuale istanza di riesame riferita ad anni successivi deve anch’essa essere considerata come nuova domanda. Tra gli eventi richiamati a titolo esemplificativo figura la liquidazione di una nuova prestazione a carico dell’Istituto, di altro ente o di uno Stato estero, purché comporti il superamento dei limiti reddituali, fatto salvo il principio della compatibilità.

In tali ipotesi occorre attivare nuovi accertamenti sanitari, salvo il caso previsto nell’ultimo capoverso del punto 1 relativo alle patologie gravi e permanenti.

Sospensione per superamento temporaneo dei limiti reddituali

Se, dopo la concessione originaria, i limiti reddituali vengono superati per effetto di eventi straordinari non destinati a incidere stabilmente sul patrimonio dell’interessato, la prestazione non viene revocata ma soltanto sospesa per l’anno in cui si verifica il superamento. Il messaggio cita, a titolo esemplificativo, la liquidazione di arretrati o del TFR.

In questi casi:

  • non occorre avviare una nuova procedura di accertamento dell’invalidità;
  • il ripristino deve avvenire dall’inizio dell’anno in cui i redditi rientrano nei limiti previsti;
  • è però necessaria un’istanza corredata da dichiarazione di responsabilità reddituale, resa entro il dicembre precedente.

Alla ricezione della dichiarazione reddituale, comprensiva dei proventi individuati e resa ai sensi dell’art. 1, comma 1, del decreto del Ministro dell’Interno 31 ottobre 1992, n. 553, le Agenzie devono:

  • sospendere immediatamente la provvidenza per l’anno interessato;
  • richiedere contestualmente una nuova domanda di ripristino della provvidenza dal primo giorno dell’anno successivo;
  • acquisire una dichiarazione reddituale presuntiva di rientro nei limiti per l’anno considerato.

Resta salva la verifica differita della situazione reddituale definitiva prevista dal decreto n. 553/1992.

Ritardo nella definizione del procedimento amministrativo

Nel caso in cui il procedimento amministrativo di concessione della provvidenza si sia protratto per più anni e il limite reddituale annuo riferito alla data della domanda di prima istanza risulti superato, la prestazione deve essere concessa dall’inizio dell’anno in cui il requisito reddituale risulta soddisfatto. Ciò perché il ritardo è imputabile alla mancata emissione del provvedimento da parte dell’Amministrazione in tempo utile.

In tale evenienza devono essere notificati all’interessato anche i motivi della post-datazione della decorrenza.

Il messaggio riporta un esempio applicativo: una domanda di prima istanza del 15 luglio 2002, ancora non definita a dicembre 2003; decorrenza virtuale dal 1 agosto 2002; accertamento reddituale 2001 superiore al limite per il 2002; accertamento reddituale 2002 inferiore al limite per il 2003; concessione della prestazione con decorrenza dal 1 gennaio 2003.

Diffusione del messaggio

L’INPS dispone che il messaggio sia diffuso con la massima ampiezza, in particolare presso gli Enti di Patronato e le Associazioni di categoria.

Testo integrale

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