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Messaggio

Messaggio numero 20616 del 1-7-2004

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’INPS chiarisce che la delega alla riscossione della pensione del detenuto può continuare a essere autenticata dal Direttore dell’istituto penitenziario, nonostante l’art. 21, comma 2, del DPR n. 445/2000 preveda regole ordinarie diverse per l’autenticazione. La soluzione è giustificata dalla particolare condizione del detenuto e da esigenze di tempestività ed economicità amministrativa.

Delega alla riscossione della pensione per detenuti

Delega alla riscossione della pensione per detenuti

Il documento chiarisce un dubbio applicativo sulla validità dell’autenticazione della firma nella delega alla riscossione della pensione quando il titolare della prestazione si trovi in stato di detenzione. L’INPS conferma un’interpretazione favorevole alla continuità della prassi già seguita dagli uffici.

Quesito posto dalle sedi

Alcune sedi dell’Istituto chiedono se, dopo l’entrata in vigore del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, la delega alla riscossione della pensione possa continuare a essere autenticata dal Direttore dell’istituto di pena presso cui il pensionato è detenuto.

Quadro normativo richiamato

Il messaggio richiama l’art. 21, comma 2, del DPR 445/2000, che stabilisce che, quando l’istanza o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è presentata a soggetti diversi da quelli indicati nel comma 1, oppure ai fini della riscossione da parte di terzi di benefici economici, l’autenticazione deve essere redatta da:

  • un notaio;
  • il cancelliere;
  • il segretario comunale;
  • il dipendente addetto a ricevere la documentazione;
  • altro dipendente incaricato dal Sindaco.

Orientamento dell’Istituto

Pur in presenza della disciplina generale sopra richiamata, l’INPS ritiene che, per la particolare condizione degli interessati, il Direttore di un istituto di pena possa continuare ad attestare l’autenticità della firma sull’atto che costituisce condizione per la riscossione della prestazione.

L’Istituto motiva tale soluzione osservando che il Direttore dell’istituto penitenziario è investito di una ampia giurisdizione concernente l’intero stato del detenuto e che tale funzione consente di valorizzare esigenze pratiche connesse alla gestione della prestazione previdenziale.

Finalità della soluzione adottata

L’interpretazione dell’INPS è ricondotta ai criteri di:

  • tempestività;
  • economicità;

criteri che devono improntare l’azione della pubblica amministrazione e che, nel caso in esame, giustificano il mantenimento dell’autenticazione da parte del Direttore dell’istituto di pena.

Esito operativo

In conclusione, il messaggio conferma che la firma della delega alla riscossione della pensione del detenuto può essere autenticata dal Direttore dell’istituto penitenziario, anche dopo il DPR n. 445/2000, quale modalità ritenuta compatibile con la particolare situazione del soggetto interessato.

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