Sentenza del 07/06/2022 n. 2622 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento - Contraddittorio endoprocedimentale - Valutazione delle memorie - Tutela del contribuente - Omissione - Nullità atto impositivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha eccepito che, ai sensi dell'art. 12, comma 7, della L. 212/2000 (Statuto del Contribuente), l'Amministrazione aveva l'obbligo di valutare le memorie difensive depositate nel termine di 60 giorni nell'ambito del procedimento di accertamento (verbale di constatazione - P.V.C.). È stata lamentata l'omissione di detta valutazione, con conseguente illegittimità dell'atto impositivo successivamente emesso.
La decisione
Il giudice ha ritenuto fondato il motivo: l'Amministrazione non ha dato valutazione endoprocedimentale alle memorie difensive depositate entro il termine previsto, violando l'art. 12, comma 7, L. 212/2000. Per tale omissione è stata dichiarata la nullità dell'atto impositivo successivo. La decisione si allinea alla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 29487/2018) che sancisce l'obbligo di valutazione e la conseguente nullità in caso di omissione.
Norme richiamate
L. 212/2000 (Statuto del Contribuente), art. 12, comma 7
Imposta l'obbligo per l'Amministrazione finanziaria di valutare, nel corso dell'accertamento e prima dell'adozione dell'atto impositivo, le memorie difensive depositate dal contribuente entro il termine di 60 giorni; l'omissione di tale valutazione comporta vizio formale dell'atto.
Cass. n. 29487/2018
Giurisprudenza di legittimità che ha affermato che la mancata valutazione endoprocedimentale delle memorie al P.V.C. costituisce vizio insanabile dell'atto impositivo e determina la sua nullità.
Massime di principio
- Il diritto al contraddittorio endoprocedimentale previsto dall'art. 12, comma 7, L. 212/2000 è vincolante: le memorie depositate entro 60 giorni devono essere valutate dall'Amministrazione prima di adottare l'atto impositivo.
- L'omissione di una valutazione effettiva e documentabile delle memorie comporta la nullità dell'atto impositivo anche se il contenuto sostanziale dell'atto fosse corretto.
- Per essere valida la valutazione dovrebbe risultare dagli atti: l'Amministrazione deve dar conto, con elemento probatorio o motivazione, di aver esaminato e preso posizione sulle obiezioni del contribuente.
- Il contribuente deve depositare memorie entro il termine dei 60 giorni e conservare prova del deposito; in caso di omessa valutazione è opportuno eccepire la nullità nel processo tributario.
- L'Amministrazione, per evitare la nullità, dovrebbe registrare e motivare l'esame delle memorie nel fascicolo e, se necessario, provvedere a nuovo atto con corretto svolgimento del contraddittorio.
- In situazioni analoghe il giudice tende a tutelare il diritto della parte al contraddittorio formale: la regolarità procedimentale è requisito essenziale dell'atto impositivo.
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