Sentenza n. 1118/2026 - Venezia, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Padova, Sezione Lavoro, n. 639 del 3 ottobre 2024, relativa al riconoscimento della carta docente per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito per ottenere l’esecuzione della sentenza passata in giudicato del Tribunale di Padova, Sezione Lavoro, che aveva dichiarato il suo diritto a usufruire della carta docente per gli anni di insegnamento 2019/2020 e 2020/2021 e aveva condannato il Ministero al rilascio della carta elettronica, con accredito dell’importo complessivo di 1.000 euro. La sentenza era stata notificata al Ministero il 9 ottobre 2024 e, decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, la ricorrente ha chiesto l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta per l’eventuale persistente inadempimento e la condanna alle spese. Il Ministero, ritualmente evocato, non si è costituito e non ha fornito prova dell’avvenuto adempimento.
La decisione
Il TAR ha ritenuto ammissibile il ricorso, accertando il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario, la sua notificazione al Ministero e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni. Ha affermato che l’ottemperanza è esperibile anche per ottenere l’adempimento degli obblighi della pubblica amministrazione derivanti da una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a. Nel merito, il ricorso è stato accolto perché il Ministero non ha dimostrato di avere eseguito il giudicato. Il TAR ha ordinato al Ministero di accreditare entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza la somma di 1.000 euro sul portafoglio della carta docente della ricorrente, per le finalità previste dall’art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015. Per l’eventuale persistente inottemperanza, ha nominato commissario ad acta il Direttore della competente Direzione generale ministeriale, con facoltà di delega e autorizzazione alla subdelega, da attivarsi su istanza della ricorrente entro un ulteriore termine di 60 giorni. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di 800 euro di spese di lite, oltre spese generali e accessori di legge.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di adottare le misure necessarie per assicurare l’esecuzione del giudicato.
art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.
al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica Amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato
L’azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l’adempimento degli obblighi derivanti da una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo alla pubblica amministrazione prima della proposizione dell’azione esecutiva o di ottemperanza nei suoi confronti.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Costituisce il riferimento normativo per l’accredito della somma spettante sul portafoglio della carta docente, destinata all’aggiornamento e alla formazione del docente.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile davanti al giudice amministrativo per ottenere l’adempimento degli obblighi della pubblica amministrazione derivanti da una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.
- Quando il ricorrente dimostra il passaggio in giudicato della sentenza, la sua notificazione all’amministrazione e il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, l’azione di ottemperanza è ammissibile.
- In presenza di un giudicato non eseguito, spetta all’amministrazione intimata dimostrare l’avvenuto adempimento; in mancanza di tale prova, il giudice dell’ottemperanza deve ordinare l’esecuzione puntuale della statuizione giudiziale.
- Il giudice dell’ottemperanza può fissare un termine per l’adempimento e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato ad attivarsi su istanza della parte vittoriosa in caso di inutile scadenza del termine assegnato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 15 mag 2026Sentenza n. 1110/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 15 mag 2026Sentenza n. 1111/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 15 mag 2026Sentenza n. 1113/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 15 mag 2026Sentenza n. 1114/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 15 mag 2026Sentenza n. 1115/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 15 mag 2026Sentenza n. 1117/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →