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Risoluzione

Risoluzione n. 24 del 8/04/2013

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce il trattamento ai fini dell’imposta di bollo di alcuni atti relativi alla prevenzione incendi: la SCIA e l’attestazione di rinnovo periodico non sono soggette a bollo, mentre il nulla osta di fattibilità e le relative istanze lo sono; anche le richieste di visite tecniche in corso d’opera scontano il bollo se sfociano in un atto amministrativo.

Imposta di bollo su SCIA, rinnovo periodico, nulla osta di fattibilità e visite tecniche in materia antincendio

Imposta di bollo e atti antincendio

La risoluzione esamina il trattamento, ai fini dell’imposta di bollo, di tre tipologie di documenti collegati alle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi: la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e l’attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio, il nulla osta di fattibilità e le richieste di verifiche in corso d’opera. L’Agenzia delle Entrate ricostruisce il quadro normativo di riferimento per stabilire quando tali atti siano qualificabili come istanze o provvedimenti soggetti a bollo.

Quadro normativo di riferimento

L’analisi si fonda principalmente su:

  • decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, in materia di riassetto delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
  • DPR 1° agosto 2011, n. 151, che ha semplificato i procedimenti di prevenzione incendi;
  • DPR 26 ottobre 1972, n. 642, con particolare riferimento agli articoli 3 e 4 della tariffa allegata.

Viene richiamato che la prevenzione incendi è funzione di preminente interesse pubblico affidata in via esclusiva al Ministero dell’interno. Il certificato di prevenzione incendi è rilasciato dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco su istanza dei soggetti responsabili e attesta il rispetto delle prescrizioni di prevenzione incendi.

Quesito a): SCIA e attestazione di rinnovo periodico

Per le attività di cui all’allegato 1 del DPR n. 151 del 2011, l’istanza prima dell’esercizio dell’attività è presentata al Comando mediante SCIA.

L’Agenzia ritiene che la SCIA non sia soggetta all’imposta di bollo, richiamando l’orientamento già espresso per la dichiarazione di inizio attività: essa è una semplice comunicazione e non un’istanza diretta a ottenere un provvedimento amministrativo, salvo il caso in cui dall’amministrazione debba seguire un provvedimento o il rilascio di certificazioni.

Lo stesso criterio viene applicato all’attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio prevista dall’articolo 5 del DPR n. 151 del 2011. Tale adempimento consiste in una dichiarazione con cui il titolare attesta l’assenza di variazioni nelle condizioni di sicurezza antincendio e riceve soltanto una contestuale ricevuta della presentazione. Anche in questo caso non segue un provvedimento amministrativo e quindi non vi è assoggettamento a bollo.

Quesito b): nulla osta di fattibilità

Il nulla osta di fattibilità è previsto dall’articolo 8 del DPR n. 151 del 2011 ed è rilasciato a seguito di esame preliminare della fattibilità di progetti di particolare complessità.

Secondo l’Agenzia, questo atto rientra tra gli atti e provvedimenti dell’articolo 4 della tariffa allegata al DPR n. 642 del 1972, poiché è rilasciato a seguito di richiesta dell’interessato. Di conseguenza:

  • il nulla osta di fattibilità è soggetto all’imposta di bollo;
  • anche l’istanza volta a ottenerlo è soggetta a bollo.

L’importo indicato per entrambi è di euro 14,62 per ogni foglio.

Quesito c): visite tecniche in corso d’opera

L’articolo 9 del DPR n. 151 del 2011 consente a enti e privati responsabili di attività soggette ai controlli di prevenzione incendi di richiedere al Comando l’effettuazione di visite tecniche nel corso della realizzazione dell’opera.

L’Agenzia afferma che, se all’esito di tali visite l’amministrazione emette un atto amministrativo, sia l’istanza sia l’atto rilasciato devono essere assoggettati all’imposta di bollo, ai sensi degli articoli 3 e 4 della tariffa del DPR n. 642 del 1972.

Principio applicato

Il criterio distintivo adottato dalla risoluzione è il seguente:

  • gli atti meramente comunicativi o dichiarativi, che non comportano il rilascio di un provvedimento o di una certificazione, non sono soggetti a bollo;
  • le istanze finalizzate a ottenere un provvedimento amministrativo, e il provvedimento medesimo, scontano invece l’imposta di bollo secondo la tariffa.

Indicazioni finali

La risoluzione conclude demandando alle Direzioni regionali la vigilanza affinché i principi espressi siano osservati dalle Direzioni provinciali e dagli uffici dipendenti.

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