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Risoluzione

Risoluzione n. 26 del 18/04/2013

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce come deve essere indicato in dichiarazione il credito d'imposta per ricerca e sviluppo spettante a una società con esercizio non coincidente con l'anno solare, che aveva avviato le attività prima del 29 novembre 2008 e non aveva ottenuto il nulla osta per esaurimento delle risorse. L'Agenzia conferma che il credito è utilizzabile dal 2011 in compensazione con modello F24, nella misura massima del 47,53%, e che l'obbligo dichiarativo va assolto nel Modello Unico 2012, compilando il rigo RU81, colonna 1.

Credito d'imposta ricerca e sviluppo per attività avviate prima del 29 novembre 2008: dichiarazione e fruizione per soggetti con esercizio non solare

Credito d'imposta ricerca e sviluppo per attività avviate prima del 29 novembre 2008

La risoluzione esamina il caso di una società con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare che ha sostenuto costi agevolabili per ricerca e sviluppo nel periodo 1 dicembre 2007 - 30 novembre 2008. Il documento chiarisce sia le modalità di fruizione del credito maturato, sia l'esatto adempimento dichiarativo richiesto per non incorrere in decadenza.

Quesito posto dal contribuente

ALFA S.r.l. ha sostenuto costi per investimenti in attività di ricerca e sviluppo per euro 7.607.627 nel periodo d'imposta 1 dicembre 2007 - 30 novembre 2008, ritenuti agevolabili ai sensi dell'art. 1, commi 280-283, della legge n. 296 del 2006, che riconosce un credito d'imposta nella misura del 10% dei costi sostenuti.

La società riferisce di aver:

  • presentato telematicamente il 4 giugno 2009 il formulario Modello FRS al Centro Operativo di Pescara, come previsto dall'art. 29, comma 2, lettera a), del D.L. n. 185 del 2008;
  • non aver ricevuto il nulla osta alla fruizione del credito per esaurimento delle risorse;
  • ritenere di poter beneficiare dal 2011 del credito, nei limiti del 47,53%, per effetto delle ulteriori risorse stanziate dalla legge n. 191 del 2009 e del decreto ministeriale 4 marzo 2011.

Il punto controverso riguarda l'adempimento dichiarativo: la società chiede se il credito e i relativi dati debbano essere esposti nel Modello Unico 2012, relativo al periodo 1 dicembre 2011 - 30 novembre 2012, oppure nel precedente Modello Unico 2011 in dichiarazione integrativa, e con quali modalità di compilazione del quadro RU.

Soluzione interpretativa del contribuente

La società sostiene che:

  • il credito e i relativi dati debbano essere esposti nel Modello Unico 2012;
  • nel Modello Unico 2011 non sia possibile la compilazione utile, poiché la sezione XVI del quadro RU è riservata ai soggetti che nel 2009 hanno ottenuto il nulla osta;
  • un'eventuale dichiarazione integrativa del Modello Unico 2011 sarebbe comunque incompleta, in assenza dell'apposita sezione per esporre i costi agevolati;
  • la scelta del Modello Unico 2012 sarebbe l'unica opzione tecnicamente e sistematicamente coerente con la ratio dell'obbligo dichiarativo.

Quadro normativo richiamato

L'Agenzia ricostruisce la disciplina del credito d'imposta per ricerca e sviluppo introdotta dall'art. 1, commi 280-283, della legge n. 296 del 2006, come modificata dalla legge n. 244 del 2007.

Sono richiamati in particolare:

  • il decreto ministeriale n. 76 del 28 marzo 2008, che ha disciplinato modalità di attuazione, comunicazione e controlli;
  • l'art. 1, comma 282, della legge n. 296 del 2006, che prevede che il credito debba essere indicato nella dichiarazione dei redditi;
  • l'art. 5 del D.M. n. 76 del 2008, che impone, a pena di decadenza, l'indicazione in apposita sezione della dichiarazione del prospetto dei costi su cui è stato determinato il credito.

Quanto alla fruizione del beneficio, il credito è utilizzabile:

  • per i versamenti di imposte sui redditi e IRAP dovuti per il periodo d'imposta in cui le spese sono state sostenute;
  • per l'eccedenza, in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997, dal mese successivo al termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta di maturazione.

Procedura di prenotazione e nulla osta

Dal 2009 la fruizione del credito è soggetta a una procedura di prenotazione e assegnazione delle risorse prevista dall'art. 29 del D.L. n. 185 del 2008.

Per le attività di ricerca avviate prima del 29 novembre 2008:

  • i soggetti interessati dovevano inviare telematicamente un formulario (Modello FRS) entro il periodo 6 maggio 2009 - 5 giugno 2009;
  • l'invio del formulario valeva come prenotazione dell'accesso al credito;
  • l'Agenzia delle entrate rilasciava un nulla osta solo ai fini della copertura finanziaria;
  • in caso di esaurimento delle risorse, il credito maturato non veniva negato come maturazione, ma ne era impedito l'utilizzo nei periodi d'imposta interessati, con possibile fruizione negli esercizi successivi se fossero state stanziate nuove risorse.

La circolare n. 17/E del 2009 viene richiamata per precisare che la procedura di prenotazione si applica anche ai crediti maturati nei periodi 2007 e 2008 non ancora utilizzati al 31 dicembre 2008, nonché ai crediti maturati dal 1° gennaio 2009.

Stanziamento integrativo e misura del credito fruibile

Per sopperire all'esaurimento dei fondi, l'art. 2, comma 236, della legge n. 191 del 2009 ha previsto ulteriori risorse per gli anni 2010 e 2011, per complessivi 350 milioni di euro.

Il decreto interministeriale 4 marzo 2011 ha individuato i destinatari e le percentuali di utilizzo del credito richiesto nei formulari rimasti insoddisfatti per esaurimento del plafond. In particolare:

  • la misura massima complessiva utilizzabile è pari al 47,53%;
  • tale percentuale deriva dalla somma del 20,37% fruibile dalla data di pubblicazione del decreto e dell'ulteriore 27,16% dal 2011;
  • il credito va utilizzato esclusivamente in compensazione mediante modello F24;
  • nel modello F24 va sempre indicato l'anno 2011 e il codice tributo 6808.

Risposta dell'Agenzia sulla fruizione del credito

Nel caso della società istante, l'Agenzia conferma che:

  • il mancato rilascio del nulla osta per esaurimento delle risorse non impedisce la maturazione del credito;
  • la società è legittimata, a decorrere dal 2011, a utilizzare in compensazione il credito maturato;
  • l'utilizzo deve avvenire mediante modello F24, indicando sempre come anno di riferimento il 2011;
  • la misura massima complessiva fruibile è pari al 47,53%.

Adempimento dichiarativo e modello corretto da utilizzare

Sul piano dichiarativo, l'Agenzia osserva che la società, avendo periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, deve utilizzare il Modello Unico 2011 per la dichiarazione relativa al periodo d'imposta in corso alla data di pubblicazione del decreto 4 marzo 2011, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.P.R. n. 322 del 1998.

Tuttavia, il Modello Unico 2011 non consente di recepire le novità del decreto 4 marzo 2011, poiché:

  • la sezione XVI del quadro RU è riservata ai soggetti che nel 2009 hanno ottenuto il nulla osta;
  • tale sezione serve a indicare il credito residuo e i relativi utilizzi;
  • il modello non contiene l'apposita sezione per esporre il credito spettante secondo la nuova disciplina.

Il Modello Unico 2012, invece, recepisce le modifiche normative introdotte dal decreto del 4 marzo 2011 e include nel quadro RU il credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all'art. 1, commi 280-283, della legge n. 296 del 2006, fruibile dal 2011 secondo tale decreto.

Modalità di compilazione indicate

Poiché la società aveva già indicato nel Modello Unico 2008 l'ammontare dei costi sostenuti nel periodo 1 dicembre 2007 - 30 novembre 2008, per adempiere all'obbligo dichiarativo deve compilare nel Modello Unico 2012:

  • il rigo RU81, colonna 1;
  • indicando l'ammontare del credito d'imposta spettante in relazione ai costi sostenuti nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007.

L'importo del credito spettante deve essere determinato:

  • secondo le percentuali previste dal decreto interministeriale 4 marzo 2011;
  • secondo i chiarimenti della risoluzione n. 100/E del 19 ottobre 2011.

Viene inoltre precisato che la percentuale massima del 47,53% va applicata:

  • all'importo del credito indicato nel Modello FRS, se i costi effettivamente sostenuti sono almeno pari a quelli ivi indicati;
  • all'importo effettivamente determinato sui minori investimenti, se questi risultano inferiori a quelli indicati nel formulario.

Limiti del parere

L'Agenzia precisa che la verifica del possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi per accedere al beneficio non è oggetto dell'interpello. La risposta è resa ai sensi dell'art. 4, comma 1, ultimo periodo, del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.

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