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Risoluzione

Risoluzione n. 22 del 2/04/2013

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’Agenzia delle Entrate conferma che le spese per acquisto e installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica su edifici residenziali possono beneficiare della detrazione IRPEF per interventi di recupero edilizio, inquadrandole nella lett. h) dell’art. 16-bis TUIR. Chiarisce inoltre la documentazione da conservare, i rapporti con scambio sul posto, ritiro dedicato e tariffe incentivanti, e ricorda l’innalzamento temporaneo della detrazione al 50% per specifici periodi del 2012-2013.

Detrazione fiscale per impianti fotovoltaici ex art. 16-bis TUIR

Detrazione per impianti fotovoltaici e recupero edilizio

La risoluzione esamina l’applicabilità della detrazione IRPEF prevista dall’art. 16-bis del TUIR alle spese per l’acquisto e l’installazione di impianti fotovoltaici destinati alla produzione di energia elettrica. Il documento conclude in senso favorevole, precisando condizioni, limiti e adempimenti documentali per la fruizione del beneficio.

Quesito e posizione dell’istante

L’istante chiede se la spesa per pannelli fotovoltaici installati su edifici residenziali possa rientrare nella detrazione del 36% prevista dall’art. 16-bis del TUIR.

Secondo la tesi prospettata:

  • l’installazione sarebbe assimilabile ai lavori sugli impianti elettrici, idraulici e di riscaldamento;
  • il DM n. 37 del 2008 ricomprenderebbe anche gli impianti di autoproduzione di energia fino a 20 kW come parte dell’impianto elettrico;
  • la circolare n. 57/E del 1998 avrebbe già ammesso, per la previgente disciplina, le opere di cui al DM 15 febbraio 1992, inclusi i pannelli fotovoltaici;
  • la detrazione sarebbe comunque coerente con la lett. h) dell’art. 16-bis, se riferita a risparmi energetici;
  • le tariffe incentivanti del conto energia non sarebbero cumulabili con la detrazione, da cui si desumerebbe che, in mancanza di tali tariffe, la detrazione resterebbe fruibile.

Inquadramento normativo richiamato dall’Agenzia

L’Agenzia ricorda che l’art. 16-bis del TUIR, introdotto dall’art. 4 del decreto-legge n. 201 del 2011, ha reso permanente la detrazione IRPEF per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, già prevista dall’art. 1 della legge n. 449 del 1997.

Viene inoltre evidenziato che la relazione illustrativa al disegno di legge di conversione del DL n. 201 del 2011 ha inteso salvaguardare l’orientamento interpretativo di prassi consolidato.

Ambito della lett. h) dell’art. 16-bis TUIR

Tra gli interventi agevolabili, la lett. h) comprende quelli:

  • relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici;
  • con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia;
  • realizzabili anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, purché sia acquisita idonea documentazione attestante il conseguimento del risparmio energetico secondo la normativa vigente.

L’Agenzia precisa che l’art. 16-bis si applica alle spese sostenute dal 1° gennaio 2012.

Evoluzione normativa e soppressione della previsione dal 2013

La risoluzione ricorda che era stata prevista l’applicabilità della detrazione, dal 1° gennaio 2013, alle spese di cui alla lett. h), in parallelo alla proroga per il 2012 della detrazione per riqualificazione energetica degli edifici prevista dall’art. 1, commi da 344 a 347, della legge n. 296 del 2006.

Tale previsione è stata poi soppressa dall’art. 11, comma 3, del DL n. 83 del 2012. Nella relazione illustrativa a tale decreto si afferma che gli interventi di cui alla lett. h), pur avendo la stessa finalità di quelli agevolati ai sensi della legge n. 296 del 2006, non rispondevano alle caratteristiche tecniche necessarie per la relativa agevolazione e sarebbero stati ingiustificatamente esclusi, per il 2012, anche dalla detrazione ex art. 16-bis.

Qualificazione degli impianti fotovoltaici come interventi per risparmio energetico

Poiché l’istante aveva manifestato dubbi sul fatto che un impianto fotovoltaico, essendo finalizzato alla produzione di energia e non direttamente al risparmio energetico, potesse rientrare nella lett. h), l’Agenzia ha acquisito il parere del Ministero dello sviluppo economico.

Secondo tale parere:

  • il quadro normativo di riferimento comprende il d.lgs. n. 192 del 2005;
  • rileva anche la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia, con il regolamento delegato n. 244 del 2012 e gli orientamenti della Commissione europea 2012/C 115/01;
  • una maggiore quota di energia rinnovabile comporta un migliore indice di prestazione energetica e quindi una migliore classe energetica dell’edificio;
  • la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili equivale, a tutti gli effetti, a un intervento finalizzato al risparmio energetico, perché riduce i consumi da fonte fossile.

Sulla base di tali considerazioni, l’Agenzia conclude che l’installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica, in quanto basati sulla fonte solare e dunque su fonti rinnovabili, rientra nella lett. h) dell’art. 16-bis del TUIR.

Conferma del precedente orientamento di prassi

La risoluzione sottolinea che tale conclusione è coerente con il precedente orientamento ministeriale espresso con la circolare n. 57 del 24 febbraio 1998, par. 3.4, che, in relazione alla disciplina previgente dell’art. 1 della legge n. 449 del 1997, richiamava il DM 15 febbraio 1992 e il suo art. 1, comma 1, lett. e), che include espressamente gli “impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica”.

Documentazione richiesta per il risparmio energetico

Quanto alla prova del risparmio energetico, il Ministero dello sviluppo economico ha rilevato che la realizzazione di un impianto a fonte rinnovabile comporta automaticamente una riduzione della prestazione energetica dell’edificio e che qualsiasi certificazione non potrebbe che attestare tale risparmio.

Pertanto:

  • è sufficiente conservare la documentazione che prova l’avvenuto acquisto e l’installazione dell’impianto a servizio di un edificio residenziale;
  • non è necessaria una specifica attestazione dell’entità del risparmio energetico derivante dall’impianto fotovoltaico.

Resta fermo che devono comunque essere conservate:

  • le abilitazioni amministrative richieste dalla legislazione edilizia vigente;
  • in assenza di un titolo abilitativo, un’apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, come previsto dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 2 novembre 2011.

Rapporti con scambio sul posto, ritiro dedicato e tariffe incentivanti

Con riferimento alla compatibilità della detrazione con i meccanismi di valorizzazione dell’energia elettrica prodotta:

  • l’art. 12, comma 2, del DM 5 luglio 2012 prevede che le tariffe incentivanti non siano applicabili se, per l’impianto fotovoltaico, siano state riconosciute o richieste detrazioni fiscali;
  • il comma 5 dello stesso articolo stabilisce che tali tariffe sono alternative anche al meccanismo dello scambio sul posto.

La normativa, quindi, disciplina espressamente il divieto di cumulo delle tariffe incentivanti con determinate misure, ma non prevede alcuna incompatibilità con lo scambio sul posto o con il ritiro dedicato.

Il Ministero competente ritiene pertanto che:

  • lo scambio sul posto sia cumulabile con la detrazione fiscale;
  • analoghe conclusioni valgano per il ritiro dedicato.

Condizione di utilizzo dell’impianto e limiti alla fruizione

L’Agenzia precisa che la detrazione è riconoscibile solo se l’impianto fotovoltaico è installato essenzialmente per soddisfare i bisogni energetici dell’abitazione, cioè per usi domestici, illuminazione, alimentazione di apparecchi elettrici e simili.

L’impianto deve quindi essere posto direttamente al servizio dell’abitazione dell’utente.

La detrazione è esclusa quando la cessione dell’energia prodotta in eccesso configuri esercizio di attività commerciale, in particolare:

  • se l’impianto ha potenza superiore a 20 kW;
  • oppure, pur non superando i 20 kW, se non è posto a servizio dell’abitazione.

Sono richiamate, a supporto, la risoluzione n. 84/E del 2012, la risoluzione n. 13/E del 2009 e la circolare n. 46/E del 2007.

Misura della detrazione per il periodo 26 giugno 2012 - 30 giugno 2013

Per completezza, la risoluzione segnala che per le spese documentate sostenute dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013, relative agli interventi di cui all’art. 16-bis, comma 1, del TUIR:

  • la detrazione del 36% è elevata al 50%;
  • il limite di spesa passa da euro 48.000 a euro 96.000.

La previsione è contenuta nell’art. 11, comma 1, del DL n. 83 del 2012.

Indicazioni finali di vigilanza

La risoluzione si chiude con l’indicazione che le Direzioni regionali devono vigilare affinché i principi e le istruzioni fornite siano osservati dalle Direzioni provinciali e dagli uffici dipendenti.

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