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Legge

L.R. Sicilia 2/2015

Disposizioni in materia di personale. Ticket ingresso Ecomusei.

Normativa regionaleL.R. Sicilia 2/2015Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge siciliana introduce la possibilità di istituire un ticket d’ingresso per gli Ecomusei e disciplina alcune misure temporanee sul personale precario e sulle proroghe dei contratti, con coperture finanziarie riferite agli esercizi 2014-2016. Diverse previsioni hanno efficacia limitata nel tempo e risultano oggi sostanzialmente superate.

Disposizioni su ticket per gli ecomusei e proroghe/finanziamenti del personale precario e degli enti regionali lirico-sinfonici

Disposizioni su ticket e personale precario nella Regione Siciliana

La legge regionale siciliana interviene su due ambiti distinti: da un lato consente l’istituzione di un ticket di ingresso per gli Ecomusei; dall’altro aggiorna e proroga misure transitorie in materia di personale precario, con effetti collegati soprattutto agli esercizi finanziari 2014-2016 e a contratti in scadenza nel 2014 e nel 2015.

Ticket d’ingresso per gli Ecomusei

L’Assessore regionale per i beni culturali e l’identità siciliana è autorizzato a istituire, con proprio decreto, un ticket d’ingresso per la fruizione degli Ecomusei. Il decreto deve stabilire termini e modalità dell’entrata, con la finalità di incentivare la creazione e il potenziamento di servizi all’interno delle strutture.

La disciplina chiarisce inoltre che gli Ecomusei possono essere istituiti anche all’interno delle riserve naturali orientate e dei parchi regionali.

Misure finanziarie per il personale precario

La legge modifica la disciplina regionale già vigente sul personale precario, precisando che gli interventi di compensazione degli squilibri finanziari operano, con decorrenza dall’esercizio finanziario 2014, per compensare gli effetti degli squilibri finanziari sul complesso delle spese del personale.

Per il triennio 2014-2016, la partecipazione contributiva della Regione viene ricondotta espressamente alle finalità previste dalla normativa statale richiamata in materia di stabilizzazione del personale precario. La copertura degli oneri derivanti dalle modifiche introdotte resta collocata nell’ambito delle disponibilità già previste dalla normativa regionale richiamata.

Conferma dei processi di stabilizzazione e copertura finanziaria

Per gli enti interessati dai commi regionali sul personale precario, qualora l’Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro non abbia ancora emesso il provvedimento di copertura finanziaria quinquennale, i dipartimenti competenti sono autorizzati a compensare gli effetti dello squilibrio finanziario per il triennio 2014-2016 invece che per il quinquennio, nei limiti delle risorse disponibili e con le stesse modalità previste dalla disciplina richiamata.

Inoltre, con decorrenza dall’esercizio finanziario 2014, l’Assessorato è autorizzato ad applicare una specifica disciplina transitoria in attesa del decreto di riparto previsto dalla normativa regionale.

Proroga dei contratti in scadenza al 31 dicembre 2014

Dal 1° gennaio 2015 gli enti utilizzatori dei lavoratori titolari di contratti di lavoro subordinato richiamati dalla normativa regionale, in scadenza il 31 dicembre 2014, sono autorizzati a prorogarli fino al 31 dicembre 2015, alle medesime condizioni e deroghe previste dalla normativa statale richiamata.

La proroga si applica anche alle ipotesi previste dall’articolo 259, comma 6, del testo unico degli enti locali richiamato dalla legge.

Ulteriori proroghe fino al 31 dicembre 2016

La disciplina regionale sostituisce una disposizione già vigente e consente agli enti utilizzatori di prorogare fino al 31 dicembre 2016, con decorrenza dall’1 gennaio 2014, i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato instaurati con determinate categorie di lavoratori precari individuati dalla normativa richiamata.

La previsione opera in coerenza con la normativa statale di riferimento sulle proroghe dei contratti a tempo determinato nel settore pubblico.

Enti regionali lirico-sinfonici e dello spettacolo

La legge estende, entro limiti specifici, l’applicazione della disciplina regionale richiamata anche agli enti regionali lirico-sinfonici e dello spettacolo, ma soltanto per la stagionalità degli eventi e senza alcun onere finanziario a carico del bilancio della Regione.

Decorrenza ed efficacia temporale

La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. Tuttavia, molte disposizioni hanno contenuto transitorio o si riferiscono espressamente agli esercizi finanziari 2014-2016, oppure a contratti con scadenza 31 dicembre 2014 e proroga fino al 31 dicembre 2015 o 31 dicembre 2016. Per tali ragioni, l’atto è oggi sostanzialmente privo di utilità pratica ed è da considerarsi deprecato.

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