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Legge

L.R. Sicilia 29/2014

Norme in materia di promozione e tutela dell'attività

Normativa regionaleL.R. Sicilia 29/2014

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina in Sicilia la promozione dell’attività fisico-motoria e sportiva, valorizzando i laureati in Scienze motorie e i diplomati ISEF, fissando requisiti per palestre e impianti, obblighi assicurativi, controlli comunali e sanzioni. Prevede l’adeguamento delle strutture già operanti entro 18 mesi dall’entrata in vigore.

Promozione e tutela dell’attività fisico-motoria e sportiva in Sicilia

Promozione e tutela dell’attività fisico-motoria e sportiva in Sicilia

La legge regionale siciliana definisce un quadro di tutela per la pratica fisico-motoria e sportiva, con particolare attenzione alla salute dei praticanti, alla qualificazione degli operatori e alla sicurezza delle strutture. La disciplina si applica nel territorio della Regione Siciliana.

Finalità e principi generali

La Regione riconosce e valorizza le competenze degli operatori del settore motorio e sportivo, con specifico riguardo a chi è in possesso della laurea in Scienze motorie o del diploma ISEF. L’obiettivo dichiarato è valorizzare la pratica dell’attività fisica, garantire il corretto svolgimento delle attività fisico-motorie e salvaguardare la tutela della salute, promuovendo anche il benessere e la qualità della vita dei praticanti.

Attività fisico-motorie per la salute

Le attività fisico-motorie per la salute sono qualificate come movimento umano sistematico e consapevole, orientato alla complessità del gesto motorio. Devono essere accessibili a tutti, senza limiti di età, e svolte secondo modalità coerenti con le patologie e i bisogni personali di ciascun utente. L’assistenza deve essere prestata da soggetti laureati in Scienze motorie o diplomati ISEF, eventualmente coadiuvati da istruttori formati tramite corsi tenuti da federazioni sportive riconosciute dal CONI.

Ambiti di intervento e requisiti degli operatori

Nelle palestre, il coordinamento, la direzione o la gestione delle attività fisico-motorie spetta a soggetti in possesso della laurea in Scienze motorie, del diploma ISEF o di titolo equipollente.

Nelle strutture private non riconosciute dal CONI destinate ad attività fisico-motorie, l’insegnamento e il coordinamento devono essere affidati ad almeno un soggetto con laurea in Scienze motorie, diploma ISEF o titolo equipollente.

Per stabilimenti balneari, hotel, villaggi turistici e strutture simili ubicati in Sicilia, la legge richiama lo svolgimento di attività fisico-motorie nel territorio regionale, nell’ambito della medesima impostazione di qualificazione degli operatori.

Tutela dei praticanti e organizzazione dei corsi

La Regione riconosce l’esercizio dell’attività professionale dei laureati in Scienze motorie e dei diplomati ISEF nelle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private, sia per il mantenimento dell’efficienza fisica nelle diverse età e abilità, sia per finalità di socializzazione e prevenzione.

Nelle palestre, sale ginniche e strutture sportive aperte al pubblico dietro pagamento, anche tramite quote sociali, i corsi finalizzati al miglioramento dell’efficienza fisica devono svolgersi con la presenza di un direttore tecnico e di istruttori specifici per disciplina. Il direttore tecnico deve essere in possesso del diploma ISEF oppure di una laurea quadriennale in Scienze motorie, o di lauree magistrali indicate dalla norma, purché integrate dalla laurea triennale in Scienze motorie.

Gli istruttori specifici per disciplina devono disporre di abilitazione rilasciata dalla Scuola regionale dello sport del CONI, dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI o dalle federazioni sportive nazionali del CONI, nei limiti delle discipline di competenza. È inoltre obbligatorio il possesso dell’attestazione BLSD in corso di validità, da rinnovare ogni due anni.

Formazione e aggiornamento degli operatori sportivi

La Regione promuove la formazione e l’aggiornamento degli operatori delle attività sportive e fisico-motorie per tutelare la salute dei cittadini e qualificare l’offerta sportiva. La disciplina formativa è sviluppata con il coinvolgimento delle Università di Palermo, Catania, Enna e Messina, del CONI, delle federazioni sportive, del CIP e degli enti di promozione sportiva, con individuazione per ciascun soggetto delle caratteristiche e dei requisiti dei percorsi formativi.

Collaborazioni istituzionali e utilizzo delle competenze

La Regione favorisce forme di collaborazione per coordinare le attività sportive sul territorio, garantire l’effettivo accesso allo sport, diffondere le conoscenze scientifiche in materia e ottimizzare l’uso degli impianti sportivi. In tale quadro promuove convenzioni tra enti locali, università, istituzioni scolastiche, altre istituzioni pubbliche, CONI, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive ed enti gestori degli impianti.

La Regione si avvale in particolare della consulenza tecnica delle università siciliane per promuovere l’aggiornamento dei laureati in Scienze motorie e dei diplomati ISEF, nonché della collaborazione degli organismi qualificati operanti nel settore in relazione alla specifica attività.

Apertura delle strutture e contenuto della comunicazione al Comune

L’apertura di strutture e impianti per attività fisico-motorie è subordinata a una preventiva comunicazione al comune competente per territorio.

La comunicazione deve contenere almeno:

  • denominazione dell’impianto, titolarità, tipologie di attività svolgibili, rapporto spazio/utente, sede e periodo di apertura;
  • dichiarazione sulla sussistenza dei requisiti edilizi, igienici e di pubblica sicurezza;
  • dichiarazione di conformità dell’impianto e delle attrezzature al regolamento CONI;
  • dichiarazione di stipula di una polizza assicurativa a favore degli utenti per gli eventi dannosi connessi alle attività svolte;
  • dichiarazione sull’impiego e sulla presenza costante di un soggetto in possesso di laurea in Scienze motorie, diploma ISEF o titolo equipollente;
  • indicazione di un medico specializzato in medicina dello sport o in cardiologia quale responsabile sanitario.

La comunicazione deve anche indicare le attività e le attrezzature consentite, oltre al numero massimo di praticanti simultaneamente presenti nell’impianto. Ogni variazione dei dati comunicati deve essere tempestivamente comunicata al comune dal titolare dell’impianto.

Sospensione, interruzione e chiusura degli impianti

Il comune può sospendere, anche solo parzialmente, l’attività delle strutture e degli impianti fino a 90 giorni quando accerti gravi irregolarità nella conduzione, la mancata presenza delle figure previste dalla legge o il venir meno dei requisiti edilizi, igienici o di pubblica sicurezza. Se allo scadere del termine non vi è adeguamento, il comune può disporre l’interruzione dell’attività.

In caso di reiterata violazione delle disposizioni, il comune dispone la chiusura dell’impianto.

Assicurazione e responsabilità verso utenti e istruttori

Gli esercenti delle strutture e degli impianti in cui si svolgono attività fisico-motorie devono stipulare polizze assicurative a favore di tutti gli utenti e degli istruttori, a copertura degli eventi dannosi comunque riconducibili alle attività svolte all’interno degli impianti.

Sanzioni e competenza comunale

La violazione delle disposizioni della legge comporta una sanzione pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro. Alla determinazione e irrogazione della sanzione provvede il comune secondo modalità che dovevano essere stabilite con decreto dell’Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge.

Regime transitorio

Le strutture e gli impianti già operanti in Sicilia alla data di entrata in vigore della legge dovevano adeguarsi alle disposizioni in materia di sospensione e controllo previste dalla norma entro 18 mesi dall’entrata in vigore.

Valutazione di attualità

L’atto contiene una disciplina ancora riferibile all’organizzazione di palestre, impianti e attività fisico-motorie, ma presenta anche termini e adempimenti legati all’avvio originario della legge e alla fase transitoria ormai decorso. Per questo, pur avendo contenuto normativo astrattamente vigente, risulta in parte datato e non pienamente attuale per gli aspetti procedurali iniziali.

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