Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1444/2026 - Torino, Sezione 2

per l'ottemperanza alla sentenza emessa dal Tribunale di Vercelli, sezione lavoro, dr.ssa Patrizia Baiaci, n. 151/2021 del 10.12.2021, con la quale il Giudice disponeva “Visto l’art. 429 c.p.c. accoglie il ricorso e conseguentemente accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti all’inquadramento nel profilo dei docenti di sostegno delle scuole superiori di secondo grado KA08 dal 22.3.2016 per il ricorrente Lorenzo Tancredi, dal 22.5.2017 per il ricorrente Giampiero La Cava; Condanna il Ministero resistente a corrispondere le differenze retributive nei seguenti importi aggiornati al 31 agosto 2021: Euro 19.425,80 per il ricorrente Tancredi, Euro 13.331,80 per il ricorrente La Cava”.

Giustizia amministrativa202600686

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione integrale della sentenza del Tribunale di Vercelli, con particolare riferimento al riconoscimento dell'inquadramento nel profilo dei docenti di sostegno

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno agito in ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Vercelli, sezione lavoro, n. 151/2021, che aveva accertato il loro diritto all'inquadramento nel profilo dei docenti di sostegno delle scuole superiori di secondo grado e condannato il Ministero al pagamento di differenze retributive. Il Ministero ha corrisposto le somme dovute, ma non ha riconosciuto il superiore inquadramento, ritenuto dai ricorrenti rilevante anche sul piano giuridico. Nel giudizio di ottemperanza il Ministero ha sostenuto che la sentenza fosse già integralmente eseguita, poiché la motivazione si riferiva soltanto al diritto alla medesima retribuzione dei docenti di sostegno e non al diritto all'inquadramento. Il TAR ha rilevato una possibile inammissibilità, osservando che per definire la controversia sarebbe stato necessario interpretare la portata della sentenza del giudice ordinario, anche alla luce della discordanza tra motivazione e dispositivo.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che la motivazione della sentenza del Tribunale di Vercelli si concentrava sulla differenza retributiva tra i ricorrenti e i docenti di sostegno, valorizzando lo svolgimento delle medesime mansioni e il principio di non contestazione, mentre il riferimento al diritto all'inquadramento compariva nel solo dispositivo. La verifica della pretesa esecuzione incompleta avrebbe quindi richiesto di stabilire se dovesse prevalere il dispositivo, a prescindere dalla motivazione, oppure se la motivazione consentisse di circoscrivere il contenuto del comando giudiziale. Secondo il TAR, tale attività implica interpretazione, integrazione o chiarimento del giudicato formatosi su una pronuncia del giudice ordinario. Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo può limitarsi alla mera esecuzione del titolo, ma non può interpretare il giudicato civile né sindacare, attraverso l'ottemperanza, il rapporto sostanziale sottostante, materia estranea alla propria giurisdizione. Le spese sono state compensate per la particolarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    nell’odierna camera di consiglio è stata fatta presente alla difesa dei ricorrenti la sussistenza di un possibile profilo di inammissibilità del ricorso

    Il giudice deve sottoporre alle parti le questioni rilevate d'ufficio che possono fondare la decisione, consentendo il contraddittorio processuale.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza promosso davanti al giudice amministrativo per l'esecuzione di una pronuncia del giudice ordinario, la cognizione amministrativa è limitata alla verifica della concreta esecuzione del comando giudiziale e non comprende l'interpretazione, integrazione o chiarificazione del giudicato civile.
  • Quando l'accertamento dell'inadempimento dell'amministrazione richiede di risolvere una discordanza tra motivazione e dispositivo di una sentenza del giudice ordinario, il giudizio di ottemperanza amministrativo è inammissibile, perché la relativa attività interpretativa eccede i poteri del giudice amministrativo.
  • Il giudice amministrativo non può utilizzare il giudizio di ottemperanza per sindacare o ricostruire il rapporto sostanziale oggetto della pronuncia del giudice ordinario, poiché ciò comporterebbe l'esercizio di una cognizione su una materia estranea alla sua giurisdizione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaRiparto di giurisdizioneLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.