Sentenza n. 12129/2026 - Roma, Sezione 3T
per l'ottemperanza della sentenza n. 1938/2023, pubbl. il 24/02/2023, RG n. 20619-2022, del Tribunale di Roma, passata in giudicato con certificato del 05/05/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, da parte dell'amministrazione, della sentenza del Tribunale di Roma n. 1938/2023 quanto al pagamento delle spese di lite
Esito
Favorevole al ricorrente (creditrice esecutiva)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a., chiedendo l'accertamento dell'inottemperanza dell'amministrazione e l'adozione delle misure necessarie per conformare l'attività amministrativa alla sentenza del Tribunale di Roma, passata in giudicato. Nel corso del giudizio l'amministrazione ha depositato documentazione attestante il pagamento delle spese di lite dovute in esecuzione della sentenza. La ricorrente ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere, insistendo sulla regolazione delle spese processuali.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere perché il pagamento delle somme dovute ha integralmente soddisfatto l'interesse azionato, senza residuare utilità per una pronuncia di merito sull'inottemperanza. Ai fini delle spese, il Collegio ha effettuato una valutazione virtuale della fondatezza della domanda, ritenendo che il ricorso sarebbe stato fondato poiché il credito è stato soddisfatto soltanto dopo l'instaurazione del giudizio. Le spese sono state parzialmente compensate in ragione dell'esecuzione della sentenza da parte dell'amministrazione dopo la proposizione del ricorso; per la parte residua il Ministero è stato condannato secondo il criterio della soccombenza, con liquidazione di euro 400,00 oltre accessori di legge e distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce il fondamento del giudizio di ottemperanza volto ad accertare l'inottemperanza e a disporre le misure necessarie per l'esecuzione del giudicato.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere ricorre quando un'attività amministrativa successiva soddisfa integralmente e irretrattabilmente l'interesse azionato, facendo venir meno ogni utilità residua di una pronuncia di merito.
- Quando la sopravvenuta soddisfazione dell'interesse determina la cessazione della materia del contendere, il giudice deve valutare virtualmente la fondatezza della domanda originaria ai fini della regolazione delle spese di lite.
- Nel giudizio di ottemperanza relativo al pagamento di somme dovute in forza di un giudicato, se l'amministrazione adempie soltanto dopo la proposizione del ricorso, la domanda originaria deve essere considerata astrattamente fondata ai fini della soccombenza virtuale.
- L'adempimento dell'amministrazione successivo all'instaurazione del giudizio può giustificare la compensazione parziale delle spese, mentre la restante parte può essere posta a carico dell'amministrazione secondo il criterio della soccombenza.
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