Circolare Inail n. 41 del 29 ottobre 2018
Importi degli indennizzi del danno biologico. Rivalutazione annuale con decorrenza 1° luglio 2018
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare INAIL n. 41 del 29 ottobre 2018 comunica la rivalutazione annuale degli importi degli indennizzi del danno biologico con decorrenza 1° luglio 2018. La rivalutazione, disposta con decreto ministeriale 19 luglio 2018 su proposta del Presidente INAIL, è pari all’1,10% e si applica agli importi erogati dall’Istituto, aggiungendosi al complessivo 16,25% derivante dai due aumenti straordinari precedenti. La circolare chiarisce anche l’ambito di applicazione: ratei di rendita maturati e indennizzi in capitale liquidati dal 1° luglio 2018, con regole specifiche per accertamenti provvisori, revisioni e aggravamenti.
Rivalutazione annuale degli importi degli indennizzi del danno biologico dal 1° luglio 2018
Rivalutazione annuale degli importi degli indennizzi del danno biologico con decorrenza 1° luglio 2018
La circolare INAIL n. 41 del 29 ottobre 2018 comunica l’aggiornamento annuale degli indennizzi del danno biologico erogati dall’Istituto, ai sensi dell’articolo 13 del d.lgs. n. 38/2000. Il provvedimento dà attuazione al decreto ministeriale 19 luglio 2018, che ha disposto la rivalutazione con decorrenza 1° luglio 2018 nella misura dell’1,10%, sulla base della variazione ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati.
Quadro normativo
La circolare ricostruisce l’evoluzione normativa della materia, richiamando il DPR n. 1124/1965, il d.lgs. n. 38/2000, il decreto ministeriale 12 luglio 2000 istitutivo della tabella delle menomazioni e della tabella indennizzo danno biologico, nonché i successivi interventi normativi e di prassi. In particolare, vengono ricordati:
- l’aumento straordinario dell’8,68% disposto dal decreto interministeriale 27 marzo 2009;
- l’ulteriore aumento straordinario del 7,57% disposto dal decreto interministeriale 14 febbraio 2014;
- le circolari INAIL che hanno dato conto di tali misure e della disciplina della rivalutazione annuale introdotta dalla legge di stabilità 2016.
Evoluzione della disciplina del danno biologico
La circolare precisa che l’articolo 13 del d.lgs. n. 38/2000, pur avendo introdotto il riconoscimento del danno biologico, non prevedeva un meccanismo automatico di rivalutazione annuale della tabella del 2000. Per colmare il progressivo scostamento rispetto al costo della vita, il legislatore è intervenuto prima con aumenti straordinari e poi, con la legge di stabilità 2016, ha introdotto una rivalutazione automatica annuale degli importi degli indennizzi.
Tale sistema si applica con effetto dall’anno 2016 e stabilisce che, dal 1° luglio di ciascun anno, gli importi siano rivalutati con decreto ministeriale su proposta del Presidente INAIL, in base alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo. La stessa legge prevede inoltre che la percentuale di adeguamento non possa essere inferiore a zero.
Rivalutazione 2018: misura e base di calcolo
Per l’anno 2018 l’ISTAT ha rilevato una variazione positiva pari all’1,10% tra il 2016 e il 2017. Su tale base, il decreto ministeriale 19 luglio 2018 ha disposto la rivalutazione annuale degli indennizzi del danno biologico con decorrenza 1° luglio 2018 nella misura dell’1,10%.
La circolare chiarisce che la rivalutazione deve essere applicata all’importo complessivo della tabella del danno biologico, già maggiorato del 16,25% derivante dalla somma dei due aumenti straordinari precedenti. In questo modo, l’adeguamento si innesta sulla base consolidata degli importi già incrementati negli anni passati.
Ambito di applicazione
La rivalutazione riguarda esclusivamente gli importi erogati dall’INAIL e si applica:
- ai ratei di rendita maturati dal 1° luglio 2018, limitatamente alla quota che ristora il danno biologico;
- agli indennizzi in capitale liquidati con provvedimenti emanati dal 1° luglio 2018.
La circolare distingue inoltre alcune ipotesi particolari:
- per gli accertamenti provvisori dei postumi effettuati dal 1° luglio 2018, la rivalutazione sarà corrisposta solo dopo l’accertamento definitivo della menomazione;
- se l’acconto per accertamento provvisorio è stato erogato prima del 1° luglio 2018 e l’accertamento definitivo avviene dopo tale data, la rivalutazione si applica all’eventuale importo residuo dovuto;
- nei casi di revisione e di aggravamento, l’adeguamento si applica solo ai maggiori importi liquidati a partire dal 1° luglio 2018.
Liquidazione degli importi rivalutati
La circolare specifica che gli importi derivanti dalla rivalutazione annuale saranno liquidati d’ufficio dall’Istituto, secondo le ordinarie modalità di pagamento delle prestazioni economiche. Non vengono quindi richieste specifiche istanze da parte dei beneficiari per ottenere l’adeguamento.
Punti principali
Quadro normativo di riferimento
La circolare richiama le principali fonti che disciplinano il danno biologico nell’assicurazione INAIL: il DPR n. 1124/1965, il d.lgs. n. 38/2000, il decreto ministeriale 12 luglio 2000 sulla tabella delle menomazioni e sulla tabella indennizzo danno biologico, nonché le successive leggi e circolari che hanno introdotto aumenti straordinari e la rivalutazione annuale. Vengono inoltre richiamati i precedenti interventi del 2009 e del 2014 e le circolari INAIL del 2016 e 2017 sul medesimo tema.
Origine della rivalutazione annuale
La circolare spiega che l’articolo 13 del d.lgs. n. 38/2000 non prevedeva originariamente un automatismo di rivalutazione annua della tabella del danno biologico. In un primo momento sono stati disposti aumenti straordinari: l’8,68% dal 1° gennaio 2008 e il 7,57% dal 2014, per recuperare parte della perdita di valore degli indennizzi. Successivamente la legge di stabilità 2016 ha introdotto un meccanismo di rivalutazione automatica annuale, a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno, sulla base della variazione ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati.
Misura della rivalutazione dal 1° luglio 2018
Per l’anno 2018 l’ISTAT ha rilevato una variazione media annua dell’indice dei prezzi al consumo pari all’1,10% tra il 2016 e il 2017. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 19 luglio 2018, su proposta del Presidente INAIL, è stata quindi disposta la rivalutazione degli importi degli indennizzi del danno biologico nella misura dell’1,10%, con decorrenza 1° luglio 2018.
Base di calcolo dell’aumento
La rivalutazione si applica all’importo complessivo risultante dalla Tabella indennizzo danno biologico, già maggiorato del 16,25% complessivo corrispondente alla somma dei due aumenti straordinari previsti in precedenza. La circolare sottolinea che tali aumenti straordinari, pur consolidati, non hanno modificato formalmente la tabella originaria.
Ambito di applicazione
La rivalutazione riguarda esclusivamente gli importi erogati dall’INAIL e si applica ai ratei di rendita maturati e agli indennizzi in capitale liquidati dal 1° luglio 2018. Per i ratei di rendita, l’incremento concerne la quota che ristora il danno biologico. Per gli indennizzi in capitale, l’adeguamento si applica ai provvedimenti emanati a decorrere da tale data.
Casi particolari: accertamenti provvisori, revisioni e aggravamenti
Per gli accertamenti provvisori dei postumi effettuati dal 1° luglio 2018, la rivalutazione è corrisposta solo dopo l’accertamento definitivo del grado di menomazione. Se vi è stato un acconto per accertamento provvisorio in data anteriore al 1° luglio 2018 e la definizione definitiva avviene successivamente, la rivalutazione si applica all’eventuale importo residuo dovuto. Nei casi di revisione e di aggravamento, la rivalutazione opera soltanto sui maggiori importi liquidati dal 1° luglio 2018.
Modalità di liquidazione
Gli importi dovuti per effetto della rivalutazione vengono liquidati d’ufficio, secondo le ordinarie modalità di pagamento delle prestazioni economiche INAIL.
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