Circolare Inail n. 40 del 25 ottobre 2018
Prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale: settore industria, compreso il settore marittimo, agricoltura, medici esposti a radiazioni ionizzanti e tecnici sanitari di radiologia autonomi. Rivalutazione annuale con decorrenza 1° luglio 2018.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la rivalutazione, con decorrenza 1° luglio 2018, delle prestazioni economiche Inail per infortunio sul lavoro e malattia professionale nei settori industria, marittimo, agricoltura, medici radiologi e tecnici sanitari di radiologia medica autonomi. Riporta i riferimenti normativi, i nuovi parametri retributivi per la prima liquidazione e le regole per la riliquidazione delle prestazioni in corso, inclusi assegni una tantum, indennità giornaliera agricola, assegno per assistenza personale continuativa e assegni continuativi mensili. Indica inoltre gli indirizzi operativi per le Sedi locali, le modalità di comunicazione ai beneficiari e gli aggiornamenti per le azioni di surroga e regresso. La rivalutazione del danno biologico viene rinviata a successiva circolare.
Rivalutazione annuale dal 1° luglio 2018 delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale
Rivalutazione annuale delle prestazioni economiche Inail dal 1° luglio 2018
La circolare disciplina l’aggiornamento annuale delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale con decorrenza 1° luglio 2018, per i settori industria, settore marittimo, agricoltura, medici radiologi e tecnici sanitari di radiologia medica autonomi. Il provvedimento si fonda sulla normativa richiamata nel quadro normativo e prende atto della variazione Istat dell’1,10% dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
Presupposti normativi e criterio di rivalutazione
La circolare richiama le principali fonti che regolano la materia, tra cui il DPR n. 1124/1965, la legge n. 93/1958, la legge n. 1103/1965, la legge n. 780/1975, il d.lgs. n. 38/2000, la legge n. 208/2015, nonché le determine presidenziali Inail n. 253 e n. 254 del 29 maggio 2018 e i relativi decreti ministeriali del 19 luglio 2018. Viene ribadito che, dal 2000, la retribuzione di riferimento per la liquidazione delle rendite è rivalutata annualmente al 1° luglio sulla base della variazione Istat dei prezzi al consumo, con riassorbimento degli incrementi quando interviene una variazione retributiva minima almeno pari al 10%.
Importi per la prima liquidazione delle prestazioni
Per il settore industria la retribuzione media giornaliera è fissata in euro 77,97; la retribuzione annua minima è pari a euro 16.373,70 e la massima a euro 30.408,30.
Per il settore marittimo si applicano gli stessi importi del settore industria, salvo i massimali specifici per alcune categorie:
- comandanti e capi macchinisti: euro 43.787,95;
- primi ufficiali di coperta e di macchina: euro 37.098,13;
- altri ufficiali: euro 33.753,21.
Per il settore agricolo la retribuzione convenzionale annua è pari a euro 24.709,80 per i lavoratori subordinati a tempo determinato; per i subordinati a tempo indeterminato si applicano, sulla retribuzione effettiva, i limiti previsti per l’industria; per i lavoratori autonomi la retribuzione annua convenzionale è euro 16.373,70.
Per i tecnici sanitari di radiologia medica autonomi la retribuzione annua varia in base all’anno dell’evento:
- eventi anni 2005 e precedenti: euro 26.717,22;
- evento anno 2006: euro 26.519,68;
- evento anno 2007: euro 27.219,40;
- evento anno 2008: euro 26.987,71;
- eventi anni 2009 e successivi: euro 26.980,79.
Per i medici radiologi colpiti dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive la retribuzione convenzionale annua è pari a euro 60.717,90.
Assegno una tantum e indennità giornaliera in agricoltura
Nei settori industria e agricoltura l’assegno una tantum in caso di morte è fissato in euro 2.160,00.
Per i medici radiologi l’assegno una tantum ai superstiti è rapportato alla retribuzione convenzionale di euro 60.717,90 e spetta nelle seguenti misure:
- un terzo della retribuzione, in presenza del coniuge con figli aventi i requisiti;
- un quarto, se sopravvive il solo coniuge o i soli figli aventi i requisiti;
- un sesto, negli altri casi.
Per l’indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta in agricoltura, i riferimenti retributivi sono distinti tra:
- lavoratori subordinati a tempo determinato, con retribuzione effettiva giornaliera e limite minimo di euro 42,88;
- lavoratori autonomi, con retribuzione giornaliera minima prevista per l’industria pari a euro 48,20.
Riliquidazione delle prestazioni in corso
La riliquidazione delle prestazioni in corso è stata gestita direttamente dalla Direzione centrale per l’organizzazione digitale. Per le rendite del settore industriale i coefficienti di rivalutazione delle basi retributive sono:
- 1,0110 per l’anno 2016 e precedenti;
- 1,0000 per l’anno 2017 e il primo semestre 2018.
Per il settore agricolo la riliquidazione segue criteri differenziati in relazione alla tipologia del rapporto e alla decorrenza della rendita. La circolare distingue, in particolare, tra:
- lavoratori subordinati a tempo determinato, su retribuzione annua convenzionale di euro 24.709,80;
- lavoratori subordinati a tempo indeterminato con rendite decorrenti dal 1° gennaio 1982, su retribuzione effettiva compresa nei limiti del settore industriale;
- lavoratori subordinati a tempo indeterminato con rendite anteriori al 1° gennaio 1982, su retribuzione annua convenzionale di euro 24.709,80;
- lavoratori autonomi con rendite anteriori al 1° giugno 1993, su retribuzione annua convenzionale di euro 24.709,80;
- lavoratori autonomi con rendite decorrenti dal 1° giugno 1993, su retribuzione minimale del settore industriale, pari a euro 16.373,70.
Per i casi di integrazione rendita relativi al 2017 non ancora definiti alla data della rivalutazione, il pagamento della prestazione integrativa deve essere effettuato tenendo conto dell’importo del rateo di rendita rivalutato.
L’assegno per assistenza personale continuativa è rivalutato nella stessa misura percentuale delle rendite e ammonta a euro 539,09.
Gli assegni continuativi mensili sono rivalutati con le stesse percentuali delle rendite e risultano così determinati:
- inabilità dal 50 al 59%: euro 302,49 nel settore industriale, euro 378,89 nel settore agricolo;
- inabilità dal 60 al 79%: euro 424,40 nel settore industriale, euro 528,72 nel settore agricolo;
- inabilità dal 80 al 89%: euro 787,97 nel settore industriale, euro 907,71 nel settore agricolo;
- inabilità dal 90 al 100%: euro 1.213,97 nel settore industriale, euro 1.286,67 nel settore agricolo;
- 100% con assegno per assistenza personale continuativa: euro 1.753,77 nel settore industriale, euro 1.825,75 nel settore agricolo.
Adempimenti delle Sedi locali e gestione delle pratiche
Le Sedi locali devono intervenire sulle rendite tuttora escluse dalla gestione meccanizzata, sui casi in pagamento fuori procedura, compresi quelli residuali relativi allo speciale assegno continuativo mensile ai superstiti, e sulle prestazioni segnalate mediante gli elenchi annuali della Direzione centrale rapporto assicurativo relativi alle liquidazioni particolari (codici 2-3).
In occasione della rivalutazione con decorrenza 1° luglio 2018 per i settori interessati, la Direzione centrale per l’organizzazione digitale ha già riliquidato le rendite sulla base delle retribuzioni acquisite.
Prestazioni particolari, comunicazioni e variazioni anagrafiche
Le prestazioni particolari conseguenti a rettifica per errore, già previste come rivalutabili dal 2006, saranno aggiornate automaticamente con il rateo di novembre 2018 solo se sono state effettuate le verifiche reddituali; in difetto, verranno azzerate nel rateo di dicembre 2018.
La Direzione centrale invia agli interessati il provvedimento di riliquidazione con i modelli 170/I e 171/I, che riportano anche la situazione delle quote integrative e delle rendite ai superstiti. In caso di variazioni anagrafiche, il beneficiario deve comunicare alla Sede competente i dati aggiornati entro 15 giorni dal ricevimento dei modelli, utilizzando la dichiarazione stampata sul retro; le Sedi devono poi procedere alla scansione e all’aggiornamento dei dati nelle procedure in uso.
Surroga, regresso e aggiornamento dei valori capitali
Per le azioni di surroga e di regresso in corso, il valore capitale e il montante dei ratei pregressi per industria, agricoltura, medici radiologi e tecnici sanitari di radiologia medica autonomi devono essere riferiti al 1° luglio 2018. Le Sedi devono quindi conteggiare i ratei di rendita fino al 30 giugno 2018.
Se lo stato del procedimento lo consente, le Avvocature regionali devono chiedere il rinvio delle cause, sia in primo grado sia in appello, per poter aggiornare le conclusioni già formulate.
Danno biologico
La rivalutazione degli importi del danno biologico erogati dall’Inail ai sensi dell’articolo 13 del d.lgs. n. 38/2000 non viene disciplinata in questa circolare. La materia sarà oggetto di una successiva circolare, a seguito del decreto ministeriale 19 luglio 2018 che ha approvato la determina presidenziale n. 254/2018.
Punti principali
Oggetto e base normativa
La circolare riguarda la rivalutazione annuale delle prestazioni economiche Inail dal 1° luglio 2018 per industria, settore marittimo, agricoltura, medici esposti a radiazioni ionizzanti e tecnici sanitari di radiologia autonomi. Vengono richiamate le principali fonti normative di riferimento, tra cui il DPR n. 1124/1965, la legge n. 93/1958, la legge n. 1103/1965, la legge n. 780/1975, il d.lgs. n. 38/2000, la legge n. 208/2015, le precedenti circolari Inail e le determine presidenziali e i decreti ministeriali del 2018.
Criterio di rivalutazione
La rivalutazione annuale delle rendite, in vigore dal 2000, avviene dal 1° luglio di ogni anno in base alla variazione effettiva dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Per il 2018 la variazione registrata è pari all’1,10%, con conseguente adeguamento delle prestazioni. La circolare ricorda anche che gli incrementi annuali sono riassorbiti quando interviene una variazione retributiva minima non inferiore al 10% rispetto alla base dell’ultima rivalutazione.
Nuovi importi per la prima liquidazione delle rendite
Per il settore industria la retribuzione media giornaliera è fissata in euro 77,97, con retribuzione annua minima di euro 16.373,70 e massima di euro 30.408,30. Nel settore marittimo valgono gli stessi importi, salvo massimali differenziati per comandanti e capi macchinisti, primi ufficiali di coperta e di macchina, e altri ufficiali. Per l’agricoltura la retribuzione convenzionale annua è pari a euro 24.709,80 per i subordinati a tempo determinato, mentre per i subordinati a tempo indeterminato si applicano i limiti del settore industria; per gli autonomi agricoli si assume la retribuzione annua convenzionale di euro 16.373,70. Per i tecnici sanitari di radiologia medica autonomi sono indicati importi annui differenziati in base all’anno dell’evento, mentre per i medici radiologi la retribuzione convenzionale annua è euro 60.717,90.
Altre prestazioni economiche
L’assegno una tantum in caso di morte è pari a euro 2.160,00 nei settori industria e agricoltura. Per i medici radiologi l’importo è calcolato sulla retribuzione convenzionale di euro 60.717,90 secondo tre quote percentuali: un terzo, un quarto o un sesto a seconda dei superstiti aventi diritto. In agricoltura l’indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta è calcolata su specifiche retribuzioni giornaliere minime o effettive, distinte per lavoratori subordinati a tempo determinato, a tempo indeterminato e autonomi.
Riliquidazione delle prestazioni in corso
La riliquidazione delle prestazioni in corso è stata effettuata centralmente dalla Direzione centrale per l’organizzazione digitale. Per le rendite del settore industria sono indicati i coefficienti 1,0110 per l’anno 2016 e precedenti e 1,0000 per il 2017 e il primo semestre 2018. Per il settore agricolo la riliquidazione segue criteri distinti in base alla tipologia di rapporto e alla decorrenza della rendita. Nei casi di integrazione rendita relativi al 2017 non ancora definiti, il pagamento deve essere effettuato sulla base dell’importo del rateo rivalutato. L’assegno per assistenza personale continuativa è rivalutato a euro 539,09; gli assegni continuativi mensili sono aggiornati secondo le fasce di inabilità e i settori industria/agricoltura.
Indirizzi operativi per le Sedi
Le Sedi locali devono occuparsi delle rendite escluse dalla gestione meccanizzata, dei casi in pagamento fuori procedura, compresi alcuni assegni continuativi mensili ai superstiti, e delle prestazioni segnalate tramite gli elenchi annuali della Direzione centrale rapporto assicurativo. In occasione della rivalutazione al 1° luglio 2018 la Direzione centrale per l’organizzazione digitale ha già riliquidato le rendite sulla base delle retribuzioni acquisite.
Prestazioni particolari, comunicazioni e anagrafica
Le prestazioni particolari per rettifica di errore, già rivalutate dal 2006, saranno aggiornate automaticamente con il rateo di novembre 2018 se risultano effettuate le verifiche reddituali; in caso contrario saranno azzerate nel rateo di dicembre 2018. La Direzione centrale invia ai beneficiari la comunicazione di riliquidazione con i modelli 170/I e 171/I. Se vi sono variazioni anagrafiche, il reddituario deve comunicare i dati aggiornati alla Sede entro 15 giorni dalla ricezione dei modelli, mediante la dichiarazione riportata sul retro.
Surroga e regresso
Per le azioni di surroga e di regresso in corso, il valore capitale e il montante dei ratei pregressi relativi ai settori interessati devono essere riferiti al 1° luglio 2018. Le Sedi devono quindi conteggiare i ratei di rendita fino al 30 giugno 2018; se lo stato del procedimento lo consente, le Avvocature regionali devono chiedere il rinvio delle cause per aggiornare le conclusioni già rese sia in primo grado sia in appello.
Danno biologico
La rivalutazione degli importi del danno biologico ex articolo 13 del d.lgs. n. 38/2000 non è disciplinata nella circolare, ma viene rinviata a successiva comunicazione, a seguito del decreto ministeriale 19 luglio 2018 che ha approvato la determina presidenziale n. 254/2018.
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