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Circolare

Circolare Inail n. 37 del 24 settembre 2018

Denuncia/comunicazione di infortunio telematica per il settore agricoltura

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare istituisce dal 1° ottobre 2018 il servizio telematico Inail per la denuncia/comunicazione di infortunio nel settore agricoltura, imponendo l’uso esclusivo della procedura online dal 15° giorno successivo alla pubblicazione. Sono indicati i soggetti obbligati, le modalità di accesso per datori di lavoro, intermediari e delegati, il collegamento con l’applicativo "Gestione DL agricolo", le regole di compilazione e invio, la gestione dei certificati medici e le ipotesi ancora non coperte dal servizio telematico, da trasmettere via Pec. La circolare disciplina anche gli obblighi informativi del lavoratore, l’assistenza agli utenti e la decorrenza dell’obbligo.

Denuncia/comunicazione telematica di infortunio per il settore agricoltura

Denuncia/comunicazione di infortunio telematica per il settore agricoltura

La circolare disciplina l’avvio del servizio telematico Inail per la denuncia/comunicazione di infortunio nel settore agricolo e stabilisce l’obbligo di utilizzo esclusivo della procedura online. Il documento chiarisce chi deve effettuare l’adempimento, come accedere ai servizi, quali funzionalità sono già disponibili e quali restano ancora da attivare, nonché le modalità di gestione del certificato medico e dell’assistenza agli utenti.

Quadro di riferimento e finalità della circolare

La circolare si inserisce nel processo di digitalizzazione delle comunicazioni tra imprese e pubbliche amministrazioni previsto dal d.p.c.m. 22 luglio 2011 e dalla normativa richiamata in premessa, tra cui il d.P.R. n. 1124/1965, il d.lgs. n. 38/2000, il d.m. 29 maggio 2001, il d.lgs. n. 82/2005, il d.lgs. n. 81/2008 e il d.lgs. n. 151/2015. L’Inail, in attuazione di tale quadro, rende disponibile dal 1° ottobre 2018 il servizio telematico per il settore agricoltura.

Ambito di applicazione e soggetti obbligati

L’obbligo riguarda i datori di lavoro inquadrati, ai fini previdenziali e assicurativi, nel settore agricoltura e registrati negli archivi Inps. La circolare precisa che l’Inps svolge sia la riscossione dei contributi sia l’accertamento dell’appartenenza al settore agricolo. L’inoltro può essere effettuato anche dagli intermediari e dai loro delegati, purché muniti di delega del datore di lavoro.

Servizio telematico e applicativo "Gestione DL agricolo"

Il nuovo servizio è collegato all’applicativo "Gestione DL agricolo", che contiene i dati anagrafici delle varie tipologie di datori di lavoro agricolo, quali aziende agricole, coltivatori diretti, mezzadri, piccoli coloni compartecipanti familiari e imprenditori agricoli professionali. L’applicativo viene aggiornato periodicamente con i dati trasmessi dall’Inps. Se un datore di lavoro non risulta censito, la denuncia/comunicazione può essere inviata solo dopo il suo inserimento tramite tale applicativo.

Modalità di accesso al servizio

Per accedere ai servizi telematici Inail, il datore di lavoro deve possedere il profilo di "Utente con credenziali dispositive". Tale profilo può essere ottenuto tramite il servizio "Richiedi credenziali dispositive" sul portale Inail oppure accedendo con Spid, Pin Inps o Carta Nazionale dei Servizi. In alternativa, è possibile rivolgersi alle sedi territoriali Inail compilando l’apposito modulo disponibile nella sezione "ATTI E DOCUMENTI" del portale.

Gli intermediari e i delegati utilizzano le credenziali già in loro possesso per operare per conto delle aziende in delega. La circolare rinvia inoltre alle guide operative presenti nella sezione "SUPPORTO" del portale Inail.

Compilazione della denuncia/comunicazione e controlli di coerenza

Dopo l’accesso al nuovo servizio e la presa visione dell’informativa, il sistema mostra il codice fiscale dell’utente già precompilato e non modificabile, mentre il codice fiscale dell’azienda deve essere inserito dall’operatore. Per le ditte individuali è possibile utilizzare solo il codice fiscale alfanumerico del datore di lavoro corrispondente all’utenza di accesso.

Una volta selezionata la funzione "Nuova denuncia/comunicazione di infortunio online" e inseriti il codice fiscale del lavoratore infortunato e la data dell’evento, il sistema consente di verificare se per quello stesso evento sia già presente una denuncia/comunicazione in lavorazione o già inviata, oppure una comunicazione di infortunio trasmessa a fini statistici e informativi. Se tale comunicazione esiste, i dati vengono riportati automaticamente nelle sezioni corrispondenti della denuncia/comunicazione per consentire il completamento e l’invio.

La circolare prevede anche il caso di errata scelta della funzione "Comunicazione di infortunio": se è stato indicato tale percorso nonostante, per esempio, la prognosi superi i tre giorni escluso il giorno dell’evento, i dati inseriti possono essere trasferiti nella denuncia/comunicazione di infortunio tramite una specifica funzionalità del manuale operativo.

Trasmissione alla sede competente e obbligo di allegare la delega

Il servizio telematico provvede automaticamente a trasmettere la denuncia alla sede Inail competente in base al domicilio dell’infortunato e ai dati inseriti nei moduli interattivi. Per gli intermediari del datore di lavoro agricolo e i loro delegati è obbligatorio allegare in formato pdf la delega conferita dal datore di lavoro; in assenza dell’allegato, il sistema non consente l’inoltro.

Servizi ancora non disponibili per il settore agricoltura

La circolare segnala che, allo stato, non sono ancora disponibili per il settore agricolo né l’invio offline tramite file della denuncia/comunicazione di infortunio né il servizio telematico per la denuncia di malattia professionale. In attesa della loro attivazione, queste denunce devono essere inoltrate all’Inail tramite posta elettronica certificata.

Obblighi del lavoratore in caso di infortunio

Anche nel settore agricolo il lavoratore infortunato deve comunicare al datore di lavoro il numero identificativo del certificato medico, la data di rilascio e i giorni di prognosi indicati. In questo modo assolve all’obbligo di dare immediata notizia dell’infortunio, anche se di lieve entità. Se non dispone del numero identificativo, deve consegnare il certificato medico in formato cartaceo.

Gestione del certificato medico e adempimenti del datore di lavoro

Dal 22 marzo 2016 i datori di lavoro non devono più trasmettere all’Inail il certificato medico di infortunio o di malattia professionale, poiché la certificazione è acquisita telematicamente dall’Istituto direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria. Il documento è consultabile tramite il servizio "Ricerca certificati medici" o mediante la funzione omonima presente nella comunicazione di infortunio online.

La ricerca può essere effettuata con tre dati obbligatori: codice fiscale del lavoratore, numero identificativo del certificato medico e data di rilascio. Se il certificato è disponibile, l’utente può scaricarlo in formato pdf. Resta comunque fermo l’obbligo del datore di lavoro di trasmettere la denuncia/comunicazione entro i termini di legge.

La circolare precisa inoltre che, se il certificato è stato inviato all’Inail via Pec dal medico o dalla struttura sanitaria e non è ancora visibile nell’applicativo, il datore di lavoro deve comunque procedere con la denuncia/comunicazione, indicando gli estremi del certificato nei campi previsti.

Assistenza e decorrenza dell’obbligo

Per informazioni e assistenza è disponibile il Contact Center Inail al numero 06.6001. Sul portale sono inoltre presenti il servizio "Inail risponde" e le "Guide e manuali operativi".

L’obbligo di utilizzare esclusivamente il servizio telematico decorre dal 15° giorno successivo alla pubblicazione della circolare sul sito dell’Istituto. La documentazione operativa e la modulistica sono richiamate come reperibili nelle apposite sezioni del portale Inail.

Punti principali

Attivazione del servizio telematico

Dal 1° ottobre 2018 è disponibile per i datori di lavoro del settore agricoltura il servizio telematico Inail per la denuncia/comunicazione di infortunio. L’uso esclusivo del servizio telematico diventa obbligatorio dal 15° giorno successivo alla pubblicazione della circolare sul sito dell’Istituto, fermo restando che sono validi gli invii effettuati tramite il medesimo servizio dalla data di rilascio fino all’entrata in vigore dell’obbligo esclusivo.

Soggetti obbligati e soggetti abilitati all’invio

Sono tenuti all’adempimento i datori di lavoro inquadrati nel settore agricoltura e registrati negli archivi Inps, che accertano anche l’appartenenza al settore e curano la riscossione dei contributi. L’invio può essere effettuato anche dagli intermediari e dai loro delegati, in possesso di delega del datore di lavoro.

Applicativo "Gestione DL agricolo"

Il nuovo servizio si integra con l’applicativo "Gestione DL agricolo", che contiene i dati anagrafici delle diverse tipologie di datori di lavoro agricolo e viene aggiornato periodicamente con i dati Inps. Se il datore di lavoro non risulta censito, la denuncia/comunicazione può essere inoltrata solo dopo l’inserimento del soggetto tramite tale applicativo.

Modalità di accesso al servizio

I datori di lavoro devono accedere con il profilo di "Utente con credenziali dispositive", ottenibile tramite il servizio "Richiedi credenziali dispositive" o mediante Spid, Pin Inps o Carta Nazionale dei Servizi. In alternativa, è possibile richiedere l’abilitazione alle sedi territoriali Inail tramite apposito modulo. Gli intermediari utilizzano le credenziali già in loro possesso per gli adempimenti svolti per conto delle aziende in delega.

Compilazione, controlli e inoltro della denuncia/comunicazione

Dopo l’accesso, il sistema mostra il codice fiscale utente precompilato e il codice fiscale azienda da inserire. Per le ditte individuali è ammesso solo il codice fiscale alfanumerico del datore di lavoro corrispondente all’utenza di accesso. Inseriti il codice fiscale del lavoratore infortunato e la data evento, il sistema consente di verificare se per lo stesso evento esistono già una denuncia/comunicazione assicurativa o una comunicazione a fini statistici e informativi. Se la comunicazione statistica è già stata inviata, i relativi dati vengono riportati automaticamente nella denuncia/comunicazione. Se è stata scelta erroneamente la funzione "Comunicazione di infortunio" in presenza di prognosi superiore a tre giorni, i dati possono essere trasferiti nella denuncia/comunicazione.

Allegazione della delega per intermediari

Per gli intermediari e i delegati è obbligatorio allegare in formato pdf la delega conferita dal datore di lavoro; in mancanza di tale allegato il sistema non consente l’inoltro della denuncia/comunicazione.

Servizi non ancora disponibili e uso della Pec

Per il settore agricoltura non sono ancora disponibili l’invio offline tramite file della denuncia/comunicazione di infortunio e il servizio telematico di denuncia di malattia professionale. In attesa della loro attivazione, tali denunce devono essere inviate all’Istituto via posta elettronica certificata.

Obblighi del lavoratore e certificato medico

In caso di infortunio, il lavoratore deve comunicare al datore di lavoro il numero identificativo del certificato medico, la data di rilascio e i giorni di prognosi indicati, adempiendo così all’obbligo di dare immediata notizia dell’infortunio. Se non dispone del numero identificativo, deve fornire il certificato medico in formato cartaceo.

Ricerca e acquisizione del certificato medico

Dal 22 marzo 2016 i datori di lavoro sono esonerati dall’obbligo di trasmettere all’Inail il certificato medico, che viene acquisito telematicamente dall’Istituto e reso disponibile tramite il servizio "Ricerca certificati medici" o la funzione omonima nella comunicazione di infortunio online. La ricerca avviene con codice fiscale del lavoratore, numero identificativo del certificato e data di rilascio. Se il certificato è presente, è scaricabile in pdf. Rimane comunque fermo l’obbligo di trasmettere la denuncia/comunicazione nei termini di legge; se il certificato è stato inviato via Pec e non è ancora disponibile, il datore di lavoro deve comunque procedere all’invio indicando i dati del certificato.

Assistenza agli utenti

Per assistenza sulla procedura di credenziali o sull’uso degli applicativi è disponibile il Contact Center Inail al numero 06.6001. Sul portale Inail sono inoltre disponibili i servizi "Inail risponde" e le "Guide e manuali operativi".

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