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Legge

L.R. Veneto 19/2018

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 "Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale".

Normativa regionaleL.R. Veneto 19/2018

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge aggiorna la legge regionale veneta n. 5/2012 sulle elezioni del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale: requisiti di elettorato ed eleggibilità, ineleggibilità e incompatibilità, presentazione delle liste, scheda e voto, riparto dei seggi, supplenza degli assessori e limiti di spesa elettorale. Talune modifiche operano dalla prima legislatura successiva a quella in corso al 25 maggio 2018.

Modifiche alla disciplina elettorale regionale del Veneto

Modifiche alla disciplina elettorale regionale del Veneto

La legge regionale del Veneto n. 19 del 2018 interviene in modo organico sulla legge regionale n. 5 del 2012, che disciplina l’elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale. L’atto aggiorna requisiti soggettivi, cause di incompatibilità, presentazione delle candidature, scheda di voto, attribuzione dei seggi, supplenza degli assessori e limiti di spesa elettorale.

Elettorato attivo ed eleggibilità

La disciplina chiarisce che sono elettori i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un comune della Regione Veneto che abbiano compiuto 18 anni entro il giorno delle elezioni. Sono eleggibili a consigliere regionale e a Presidente della Giunta i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un comune della Repubblica che abbiano compiuto 18 anni entro il giorno delle elezioni.

Ineleggibilità e incompatibilità

Vengono aggiornate alcune fattispecie di ineleggibilità e incompatibilità. In particolare:

  • è sostituita la previsione relativa ai direttori dell’Azienda Zero e delle aziende sanitarie e ospedaliere, ricomprendendo il direttore generale e i direttori apicali di tali enti;
  • sono riviste talune cariche territoriali e istituzionali incompatibili con la candidatura;
  • sono ricomprese, tra le cariche rilevanti, quelle di Garante regionale dei diritti della persona, componenti di organismi regionali di garanzia, pari opportunità, statutari e autonomie locali.

La carica di componente della Giunta regionale è dichiarata incompatibile con quella di consigliere regionale. I componenti della Giunta, per nomina e per tutta la durata del mandato, devono possedere i requisiti per candidarsi al Consiglio regionale e non trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità o incompatibilità previste per i consiglieri regionali; inoltre sono incompatibili con la carica di consigliere comunale. Questa nuova disciplina decorre dalla prima legislatura regionale successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore della legge.

Presentazione delle liste e delle candidature

Sono ridefinite le regole sulle liste collegate ai gruppi consiliari o a componenti politiche del gruppo Misto presenti in Consiglio regionale. La dichiarazione di collegamento può essere conferita dal presidente del gruppo consiliare, previa informazione alla Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari, per una sola lista e anche a favore di una lista con simbolo e denominazione diversi.

È soppressa una previsione previgente dell’articolo 14 e viene confermato che la candidatura può essere presentata in tutte le circoscrizioni elettorali purché sotto lo stesso simbolo. I candidati alla carica di Presidente della Giunta possono candidarsi anche come consiglieri regionali per un gruppo di liste della coalizione in tutte le circoscrizioni.

Per alcune liste già esistenti alla data di indizione delle elezioni, e collegate a gruppi politici presenti in Consiglio regionale, nel Parlamento nazionale o nel Parlamento europeo, sono previste deroghe alle regole sul contrassegno, con possibilità di usare il simbolo del gruppo politico e, per le coalizioni, di integrare nel contrassegno il simbolo del candidato Presidente collegato e viceversa.

Verifiche sulle candidature e ammissione delle liste

Vengono aggiornate le attività dell’Ufficio centrale regionale e degli uffici circoscrizionali. In sintesi:

  • si escludono i candidati che non abbiano raggiunto i 18 anni entro il giorno delle elezioni o per i quali non sia stato depositato il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Repubblica;
  • l’Ufficio centrale regionale decide nel giorno successivo alle verifiche previste;
  • viene introdotto il controllo sulla presenza delle liste provinciali del medesimo gruppo in almeno quattro circoscrizioni;
  • le liste che, a seguito delle decisioni dell’Ufficio centrale regionale, perdono il collegamento richiesto o non siano state presentate in almeno quattro circoscrizioni non sono ammesse.

Scheda elettorale e voto di preferenza

La scheda è ridisegnata per distinguere il contrassegno di ciascuna lista provinciale e, a destra, il nome del candidato Presidente collegato con il relativo contrassegno. È confermato il voto per lista con possibilità di esprimere una o due preferenze nella stessa lista.

Per la doppia preferenza è richiesto che i candidati siano di sesso diverso; in mancanza, la seconda preferenza è nulla. È inoltre previsto che, quando l’elettore esprima una sola preferenza per un candidato di lista, il voto valga anche per la lista provinciale e per il candidato Presidente collegato, anche se indicato negli spazi previsti per altri gruppi di liste.

Proclamazione degli eletti e riparto dei seggi

La legge aggiorna le regole di calcolo dei voti validi dei candidati Presidente e del riparto dei seggi. Tra le principali novità:

  • i voti validi assegnati ai candidati Presidente comprendono anche quelli derivanti dalle nuove ipotesi di voto di preferenza collegate;
  • la coalizione regionale collegata al Presidente eletto ottiene il 60% dei seggi se ha conseguito almeno il 40% dei voti validi delle coalizioni, oppure il 55% se ha ottenuto meno del 40%, con arrotondamento all’intero più vicino;
  • l’Ufficio verifica se tale quota di seggi sia già stata raggiunta e, in caso contrario, la attribuisce, poi ripartisce i seggi residui tra le altre coalizioni;
  • l’assegnazione dei seggi residui avviene partendo dal gruppo di liste con la minore cifra elettorale regionale;
  • il consigliere eletto in più circoscrizioni è proclamato nella circoscrizione in cui il gruppo di liste di appartenenza ha ottenuto la maggiore cifra elettorale percentuale.

Sostituzione e supplenza dei consiglieri nominati assessori

Se un consigliere regionale viene nominato componente della Giunta, per la durata dell’incarico le sue funzioni di consigliere sono sospese. Il Consiglio regionale, nella prima seduta utile successiva alla comunicazione della nomina:

  • prende atto della sospensione;
  • dispone la sostituzione temporanea;
  • affida la supplenza al primo candidato non eletto, secondo i criteri previsti per la surrogazione.

Quando il consigliere sostituito cessa dalla carica di assessore, il Consiglio revoca la supplenza nella prima seduta successiva alla comunicazione. Questa disciplina si applica dalla prima legislatura regionale successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore della legge.

Limiti di spesa elettorale

Viene introdotto un nuovo articolo sui limiti di spesa per la campagna elettorale. I limiti sono fissati come segue:

  • per ciascun candidato in una lista circoscrizionale: euro 38.802,85 più euro 0,0061 per ogni residente della circoscrizione;
  • per i candidati alla Presidenza della Giunta regionale: euro 38.802,85 più euro 0,0061 per ogni residente della Regione;
  • per ciascun partito, movimento o lista: euro 0,50 moltiplicato per il numero complessivo degli iscritti nelle liste elettorali delle circoscrizioni in cui presenta proprie liste.

Per i candidati presenti in più liste circoscrizionali, la spesa complessiva non può superare l’importo più alto consentito per una candidatura aumentato del 10%. Per il resto si applicano le disposizioni dell’articolo 5 della legge n. 43 del 1995, comprese le sanzioni per violazione dei limiti di spesa.

Abrogazioni e finanziamento

È abrogato l’articolo 26 della legge regionale n. 5 del 2012.

La copertura finanziaria è quantificata in euro 780.000,00 per l’esercizio 2020, con utilizzo delle risorse già stanziate nel bilancio regionale, tramite riduzione di pari importo del fondo accantonato nella Missione 20 e incremento della Missione 01, Programma 01, Titolo 1.

Testo integrale

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